Sentenza del 15/03/2023 n. 7476 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto nuova rendita catastale escludendo dalle stime il valore delle torri eoliche (ritenute componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo) sulla base della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21. L'Agenzia rettificò la rendita includendo il valore delle torri ritenendole costruzioni essenziali dell'aerogeneratore. Il giudice di primo grado accolse il contribuente ritenendo che le torri non avessero autonomia funzionale e non dovessero essere stimate; la CTR riformò la decisione e incluse le torri fra le costruzioni da valutare. La società ricorse in Cassazione sostenendo, fra altri motivi, che la L. n. 208/2015 esclude dalla stima i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo indipendentemente dalla loro ancoraggio al suolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato l'eccezione processuale relativa alla specificità dell'appello (art. 53 D.Lgs. 546/1992) e ha accolto il motivo principale: la CTR ha errato nell'includere il valore delle torri nella rendita catastale. La Corte ha ritenuto applicabile la L. n. 208/2015, art. 1, comma 21, che esclude dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, prescindendo dal fatto che essi siano o meno ancorati stabilmente al suolo. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR di II grado della Campania, in diversa composizione, affinché determini la rendita escludendo il valore delle torri, con pronuncia sulle spese.
Norme richiamate
Legge n. 208/2015, art. 1, comma 21
A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale ... Tiene conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi ... Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La Corte interpreta la norma nel senso che gli elementi impiantistici funzionali al processo produttivo sono esclusi dalla stima catastale anche se strutturalmente connessi o imbullonati al suolo; il criterio rilevante è la strumentalità rispetto al processo produttivo e la mancata utilità residua al bene fuori da tale processo.
Legge n. 190/2014, art. 1, comma 244
Norma precedentemente orientata a ricomprendere nelle rendite gli impianti funzionali al processo produttivo; la L. 208/2015 ha modificato questo orientamento riducendo l'ambito di inclusione.
D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies
Intervento normativo precedente che incluse nelle rendite le 'costruzioni stabili' connesse al suolo anche tramite elementi mobili necessari all'attivita' industriale; storicamente ha contribuito a orientare la giurisprudenza che considerava le componenti impiantistiche parte dell'immobile.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
Predispone la possibile inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; la Corte ricorda che tale limite va interpretato restrittivamente e che è sufficiente che dall'atto emerga la volontà di contestare la decisione di primo grado per consentire l'esame del merito.
Codice civile, art. 2687
Norma citata nel ricorso riguardante i pareri pro-veritate; la Corte ha ritenuto assorbita la censura dopo la decisione sul profilo di diritto sostanziale.
Massime di principio
- Dopo il 1° gennaio 2016 (L. n. 208/2015, art. 1, comma 21) per la determinazione della rendita catastale va escluso il valore di macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo anche se ancorati o imbullonati al suolo: il criterio decisivo è la strumentalità rispetto al processo produttivo e la mancanza di utilità residua al bene fuori da tale processo.
- La rilevanza fisica dell'ancoraggio (stabilità, imbullonature) non è di per sé sufficiente a trasformare un elemento impiantistico in costruzione rilevante ai fini catastali: conta la funzione e l'utilizzabilità autonoma al di fuori del processo produttivo.
- Devono essere invece comprese nella stima diretta le componenti che accrescono la qualità e l'utilità dell'immobile in senso indipendente rispetto al processo produttivo svolto (cioè gli elementi che caratterizzano l'edificio come tale).
- Nelle controversie similari è strategico produrre elementi tecnici che dimostrino la strumentalità dell'elemento al processo produttivo e la sua inutilità residua al di fuori di esso; opinioni tecniche pro-veritate possono essere utili ma il giudice valuta il complesso probatorio.
- Sul piano processuale, le censure di inammissibilità per difetto di specificità dell'appello sono interpretate restrittivamente: se dall'atto emerge la volontà di contestare la decisione di primo grado il merito va esaminato.
- La data di entrata in vigore delle norme è rilevante; per atti o DOCFA presentati dopo il 1/1/2016 si applica il nuovo criterio di esclusione degli impianti funzionali alla produzione.
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