Cassazione Penale, Sentenza n. 20774/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva rigettato il riesame avverso la misura della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva sostanzialmente: 1) omissione e vizio di applicazione delle norme procedurali (artt. 125, 274, 275, 282, 292, 309 c.p.p.) e mancata valutazione di elementi che escluderebbero il pericolo di reiterazione (tempo trascorso dall'ultimo fatto del 12/02/2020, indagini continuative, assenza di nuovi reati analoghi, interruzione dei contatti con gli altri indagati, assenza di attività lavorativa documentata); 2) vizio di motivazione e carenza dei gravi indizi in relazione all'art. 74 d.p.r. n. 309/1990 (omessa indicazione di fatti e prove a fondamento della partecipazione all'associazione di tipo mafioso/finalizzata al narcotraffico e illogicità del nesso probatorio rispetto a elementi rinvenuti presso terzi); 3) mancata valutazione del pericolo di fuga. In sostanza il ricorrente chiedeva la riforma dell'ordinanza perché, a suo dire, mancavano i presupposti cautelari e i gravi indizi per la misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso in cassazione inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. In motivazione la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi al pericolo di reiterazione e alla fuga: il Tribunale del riesame aveva correttamente applicato le presunzioni derivanti dall'art. 275, comma 3, c.p.p., in relazione al reato previsto dall'art. 74 d.p.r. n. 309/1990, e gli elementi prodotti dal ricorrente (tempo trascorso, indagini, presunta interruzione dei contatti) non sono idonei, da soli, a superare tali presunzioni. I motivi attinenti alla gravità indiziaria (terzo e quarto) sono stati ritenuti inammissibili in Cassazione perché nuovi rispetto all'oggetto dell'istanza di riesame (non erano stati dedotti nel giudizio di riesame). La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui basta una sola esigenza cautelare adeguatamente motivata (anche il pericolo di reiterazione) per fondare la custodia cautelare.
Norme richiamate
art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309
Del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la sua configurazione comporta l'applicazione delle presunzioni previste dall'art. 275, comma 3, c.p.p., rilevanti ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede presunzioni investigative riguardanti il pericolo di reiterazione per talune fattispecie; nella sentenza tali presunzioni sono ritenute non facilmente superabili dagli elementi difensivi quali il mero decorso del tempo.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Indica le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) che giustificano misure personali; la Corte riconosce che la valutazione di tali esigenze può fondare la custodia anche da sola.
art. 125 cod. proc. pen.
Regola l'onere motivazionale; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame fosse congrua rispetto alle esigenze cautelari dedotte.
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Riguarda i criteri di applicazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri da parte del Tribunale del riesame.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione/insufficienza della motivazione); alcuni motivi sono stati comunque ritenuti inammissibili se nuovi rispetto al giudizio di riesame.
Massime di principio
- In processi per reati di traffico di stupefacenti (art. 74 d.p.r. 309/1990) vigono presunzioni ai fini del pericolo di reiterazione (art. 275 c.p.p.); il semplice decorso del tempo non è di per sé idoneo a superare tali presunzioni.
- Per contestare efficacemente la custodia cautelare è necessario fornire elementi concreti e attuali che dimostrino il venir meno delle esigenze cautelari (es. prova di stabile attività lavorativa, interruzione verificabile e duratura dei rapporti con il circuito criminoso, documentazione che attesti il cambiamento di vita).
- In sede di cassazione non sono ammissibili motivi nuovi che attengano a profili non dedotti nel giudizio di riesame: le censure devono essere coerenti con quelle già proposte nel procedimento cautelare impugnato.
- Basta la sussistenza e la motivazione di una sola delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, o di reiterazione) per giustificare la misura cautelare; pertanto il ricorrente deve cercare di confutare in modo mirato l'esigenza effettivamente invocata dal giudice cautelare.
- La mancata indicazione di fatti e prove nelle decisioni cautelari può essere censurata, ma la censura è efficace solo se proposta nel corretto momento procedurale (riesame) e poi dedotta in cassazione se ammessa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20757/2024 del 27/05/2024
- Sentenza penale · 27 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20758/2024 del 27/05/2024
- Sentenza penale · 27 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20759/2024 del 27/05/2024
- Sentenza penale · 27 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20760/2024 del 27/05/2024
- Sentenza penale · 27 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20761/2024 del 27/05/2024
- Sentenza penale · 27 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20762/2024 del 27/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →