Sentenza n. 3517/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa adozione delle opportune misure cautelari, in parte qua, nei limiti dell'interesse: - del provvedimento prot. n. 183893 del 7 ottobre 2025 adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali (doc. 1), trasmesso alla ricorrente a mezzo pec in pari data (doc. 2), recante "[ID: 13690] Procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel parere del Ministero della cultura reso con nota prot. SS-PNRR 11241 del 16/04/2024, di cui al provvedimento di VIA n. 359 del 30 ottobre 2024, relativo al progetto di impianto fotovoltaico denominato "Bufala", della potenza di 56,48 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Castel Volturno (CE) e Cancello ed Arnone (CE). Proponente: Stardue S.r.l. Comunicazione esito istruttoria", nella parte in cui richiama e prende atto di quanto espresso dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel parere prot. 26352-P del 26 settembre 2025; - del parere prot. 26352-P del 26 settembre 2025 formulato dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (doc. 3), trasmesso alla ricorrente a mezzo pec in pari data (doc. 4), recante "[ID 13690]: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA n. 359 del 30-10-2024, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto presentato dalla Società Stardue s.r.l. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato "Bufala", della potenza di 56,48 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Castel Volturno (CE) e Cancello ed Arnone (CE). Procedimento: art. 28 del D.Lgs 152/2006 - Verifica di Ottemperanza Proponente: Stardue S.r.L. Parere tecnico della Soprintendenza Speciale per il PNRR", nella parte in cui ha escluso dal procedimento di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali i campi fotovoltaici “Bufala Seponi” e “Bufala Cancello” sviluppati dalla ricorrente, ritenendoli esclusi dalla valutazione positiva di compatibilità ambientale; - ove occorrer possa, e ancorché non conosciuto, del parere formulato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento e trasmesso al Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito del procedimento di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali n. 1, 2, 3 e 4 di cui all'art. 3 del Decreto direttoriale di Valutazione di Impatto Ambientale n. 359 del 30 ottobre 2024; nonché di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi inclusi, in parte qua, nei limiti dell'interesse: - il Decreto direttoriale n. 359 del 30 ottobre 2024 adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali (doc. 5), recante il "giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Società Stardue s.r.l. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato "Bufala", della potenza di 56,48 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN", ove interpretato nel senso di aver disposto l'esclusione dal giudizio favorevole di compatibilità ambientale dei campi fotovoltaici denominati "Bufala Seponi” e “Bufala Cancello”, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi espressamente, in parte qua, nei limiti dell'interesse: - il Decreto direttoriale n. 505 del 30 dicembre 2024 adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali (doc. 6), recante il Provvedimento Unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 152/2006, ove - comprendendo "il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al decreto direttoriale n. 359 del 30 ottobre 2024" - debba interpretarsi nel senso di aver disposto l'esclusione dal Provvedimento Unico in materia ambientale dei campi fotovoltaici denominati "Bufala Seponi” e “Bufala Cancello”; - il verbale della riunione decisoria della conferenza di servizi del 26 novembre 2024 convocata ai sensi dell'art. 27, comma 8 del D.lgs. 152/2006 (doc. 7); - il parere tecnico istruttorio prot. 11241-P del 16 aprile 2024 reso dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (doc. 8) ai fini della compatibilità ambientale del progetto "Bufala" della ricorrente, nella parte in cui ha espresso il parere istruttorio negativo ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale in relazione ai campi fotovoltaici denominati "Bufala Seponi” e “Bufala Cancello”; - per quanto occorrer possa, ancorché non conosciuta, la nota prot. n. 19397-P del 25 settembre 2023 con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento ha trasmesso alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il proprio parere endoprocedimentale di competenza ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale; - per quanto occorrer possa, ancorché non conosciuta, la nota con la quale il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio presso il Ministero della Cultura ha trasmesso alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il proprio parere endoprocedimentale di competenza ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR e provvedimento del MASE di presa d'atto, nella parte in cui hanno escluso i campi fotovoltaici Bufala Seponi e Bufala Cancello dalla valutazione positiva di compatibilità ambientale e dalla verifica di ottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni ambientali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il parere del Ministero della Cultura del 26 settembre 2025, il conseguente provvedimento del MASE del 7 ottobre 2025 e, in via derivata o interpretativa, gli atti precedenti della procedura VIA e del provvedimento unico ambientale relativi a un impianto fotovoltaico da 56,48 MW. La ricorrente ha sostenuto, in sintesi, che l'impianto ricadesse integralmente in area idonea ai sensi del d.lgs. 199/2021 e che, pertanto, il parere paesaggistico del MIC fosse obbligatorio ma non vincolante; che il decreto VIA e il PUA avessero approvato l'intero layout progettuale, come dimostrato dal riferimento alla potenza complessiva di 56,48 MW; che la successiva verifica di ottemperanza non potesse modificare retroattivamente e in peius il contenuto del decreto VIA, in violazione dell'art. 28 del d.lgs. 152/2006 e del principio del contrarius actus; che, ove il decreto VIA fosse stato interpretato come limitato ai soli campi assentiti dal MIC, fosse mancata un'adeguata motivazione sul mancato superamento del parere negativo e sulla prevalenza dell'interesse alla diffusione delle energie rinnovabili rispetto alla tutela paesaggistica; che il PUA non avesse ponderato adeguatamente gli interessi né esaminato le osservazioni della società; e che il parere del MIC fosse viziato per omessa considerazione dell'idoneità dell'area, del minor pregio paesaggistico, dell'assenza di interferenze rilevanti e dell'impatto cumulativo di impianti successivi o non autorizzati.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha anzitutto escluso che l'impianto fosse interamente ubicato in area idonea, rilevando che una porzione del cavidotto interferiva con la fascia tutelata del fiume Volturno ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 e che, ai fini della VIA, le opere di connessione costituiscono parte integrante dell'impianto. Ha inoltre chiarito che l'art. 22, comma 1-ter, del d.lgs. 199/2021 non esclude tali opere dalla valutazione complessiva, ma estende la disciplina prevista per gli impianti in area idonea alle infrastrutture elettriche interrate di connessione, indipendentemente dalla loro ubicazione. In ogni caso, la qualificazione normativa di un'area come idonea non determina automaticamente l'assentibilità del progetto: essa costituisce un indirizzo superabile mediante motivazione rafforzata e non elimina il margine di valutazione delle autorità preposte alla tutela paesaggistica. Il decreto VIA è stato ritenuto correttamente interpretato come favorevole soltanto per i campi Bufala Nord, Bufala Sud e Bufala Est, poiché ha recepito per relationem il parere del MIC, espressamente richiamato come parte integrante del provvedimento, favorevole solo per tali lotti e negativo per Bufala Cancello e Bufala Seponi. Il riferimento alla potenza di 56,48 MW è stato considerato una denominazione identificativa mutuata dall'istanza e riportata negli atti, non decisiva per dimostrare l'assentimento di tutti i lotti. La verifica di ottemperanza non ha quindi modificato il decreto VIA, ma ne ha chiarito il contenuto, sicché non è stata ravvisata violazione dell'art. 28 del d.lgs. 152/2006. Il Collegio ha ritenuto legittima la motivazione per relationem e ha escluso che l'adesione dell'autorità procedente alle valutazioni degli organi tecnici costituisca rinuncia o abdicazione al potere decisionale. Il parere del MIC è stato ritenuto fondato su un'istruttoria ampia e su una motivazione plurima, concernente l'interferenza dell'impianto con il paesaggio agricolo, il reticolo idrico e l'equilibrio percettivo dei luoghi; le censure della società miravano sostanzialmente a sostituire la propria valutazione a quella tecnico-discrezionale dell'amministrazione, senza dimostrare errori manifesti, travisamenti macroscopici o carenze istruttorie. È stata respinta anche la doglianza relativa alla mancata ponderazione tra sviluppo delle energie rinnovabili e tutela del paesaggio, non essendo riconosciuta dalla normativa una prevalenza assoluta della produzione energetica. Il TAR ha escluso, infine, sia la necessità dell'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c-bis), della l. 400/1988, sia la violazione dell'obbligo di dissenso costruttivo, rilevando l'ampio contraddittorio procedimentale e la diversità dei piani valutativi propri della Commissione PNIEC e del MIC. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei rapporti con le amministrazioni non costituite.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 199/2021
La costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante.
La disposizione non rende automaticamente assentibile il progetto e non elimina il margine di valutazione dell'autorità paesaggistica; la qualificazione dell'area come idonea costituisce un indirizzo superabile con motivazione rafforzata.
art. 22, comma 1-ter, d.lgs. 199/2021
La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui al medesimo comma 1.
La norma estende alle opere interrate di connessione la disciplina acceleratoria e procedimentale degli impianti in area idonea, ma non consente di considerare tali opere estranee all'impianto complessivo ai fini della valutazione di impatto ambientale.
art. 20, comma 8, lett. c-quater), d.lgs. 199/2021
La qualificazione di un sito come area idonea non comporta di per sé l'assentibilità dell'intervento né impedisce una valutazione concreta degli impatti paesaggistici e ambientali.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Il parere della Commissione tecnica costituisce schema di provvedimento VIA, ma non determina l'illegittimità del provvedimento che recepisca, con adeguata motivazione, anche le valutazioni proprie dell'autorità paesaggistica.
art. 28 d.lgs. 152/2006
Il provvedimento conclusivo può essere modificato retroattivamente solo nel caso che si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi imprevisti ulteriori o diversi ovvero di entità significativamente superiori a quelli valutati nell’ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente.
La verifica di ottemperanza non ha modificato il provvedimento VIA, ma ne ha chiarito il contenuto già limitato ai lotti assentiti dal MIC; pertanto non ricorre una modifica retroattiva in peius.
art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 400/1988
L'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri per la composizione di contrasti non è necessario quando le valutazioni delle amministrazioni coinvolte riguardano profili diversi e non si pongono sul medesimo piano decisionale.
art. 25, comma 2-quinquies, d.lgs. 152/2006
Il rinvio alla disciplina della composizione dei contrasti tra amministrazioni opera solo in presenza di un effettivo contrasto sul medesimo profilo valutativo.
art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004
L'interferenza del cavidotto con la fascia tutelata del fiume Volturno impedisce di considerare integralmente ubicato in area idonea il progetto complessivo.
art. 146 d.lgs. 42/2004
La tutela paesaggistica resta rilevante nell'ambito del procedimento autorizzatorio e non è recessiva per il solo fatto che l'intervento persegua obiettivi di produzione da fonti rinnovabili.
art. 27 d.lgs. 152/2006
Il provvedimento unico ambientale comprende il provvedimento VIA e gli ulteriori titoli ambientali, nei limiti e alle condizioni risultanti dagli atti istruttori e dai pareri recepiti.
Massime di principio
- Ai fini della valutazione di impatto ambientale, le opere di connessione elettrica costituiscono parte integrante dell'impianto progettato e devono essere considerate nella verifica della localizzazione e degli impatti, anche quando siano interrate; la disciplina che estende agli elettrodotti interrati il regime degli impianti in area idonea non ne determina l'estraneità dalla valutazione complessiva.
- La qualificazione legislativa di un'area come idonea alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili non comporta automaticamente l'assentibilità del progetto né rende recessiva la tutela paesaggistica; essa costituisce un indirizzo non vincolante, superabile attraverso una motivazione rafforzata fondata sulle caratteristiche concrete del sito e sugli impatti dell'intervento.
- La motivazione del provvedimento VIA può essere resa per relationem mediante il richiamo a pareri tecnici che esplicitino in modo chiaro e completo l'istruttoria e il percorso valutativo; l'adesione alle conclusioni degli organi tecnici costituisce esercizio del potere decisionale e non abdicazione ad esso, salvo che l'amministrazione intenda discostarsene.
- La verifica di ottemperanza non modifica retroattivamente il provvedimento VIA quando si limita a chiarire che il giudizio favorevole era circoscritto agli interventi espressamente assentiti nei pareri recepiti dal decreto; il riferimento descrittivo alla potenza complessiva indicata nell'istanza non prevale sul contenuto effettivo degli atti istruttori e decisori.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali in materia ambientale e paesaggistica non consente la sostituzione del giudizio amministrativo con quello del privato; sono necessari errori manifesti, travisamenti macroscopici, carenze istruttorie o altri vizi sintomatici di eccesso di potere.
- La realizzazione di impianti fotovoltaici non gode di una prevalenza assoluta rispetto alla tutela del paesaggio; quando le amministrazioni valutano profili diversi e non contrapposti sul medesimo oggetto, il dissenso tra i relativi apporti istruttori non impone l'attivazione del procedimento di composizione previsto per i conflitti interamministrativi.
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