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Sentenza

Sentenza n. 8519/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento in relazione alla richiesta di appuntamento per il visto per il rapporto di lavoro subordinato per decorso del termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della richiesta, come previsto dall'articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999, con conseguente declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di concludere celermente l'iter procedimentale, con l'adozione di un provvedimento espresso;

Giustizia amministrativa202600679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a., deducendo l'illegittimità del silenzio inadempimento dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta, presentata nel luglio 2025, di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per lavoro subordinato. La richiesta era stata presentata dopo il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello unico per l'immigrazione. È stato lamentato il decorso del termine di 90 giorni previsto dall'art. 5, comma 4, d.P.R. n. 394/1999 e chiesta la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il Ministero ha dedotto la perdurante sospensione del nulla osta precedentemente rilasciato, ai sensi dell'art. 3 d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione avverso il silenzio: l'esistenza di un obbligo di provvedere e l'inerzia dell'amministrazione oltre il termine di conclusione del procedimento. Il Collegio ha rilevato che il ricorrente aveva chiesto l'appuntamento già nel luglio 2025 e che il nulla osta costituiva il presupposto per l'attivazione della procedura di visto. Ha inoltre ritenuto che il tempo trascorso dall'introduzione della sospensione prevista dal d.l. 145/2024 escludesse la possibilità di un suo ulteriore protrarsi indefinito, imponendo all'amministrazione competente di risolvere la situazione entro un termine ragionevole, eventualmente previa sollecitazione della sede diplomatica. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad, è stato condannato a convocare il ricorrente entro 90 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione dell'elevato numero di richieste gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudice verifica l'esistenza dell'obbligo di provvedere e il superamento del termine per la conclusione del procedimento.

  • art. 5, comma 4, d.P.R. n. 394/1999

    È richiamato quale fonte del termine di 90 giorni per la definizione della procedura relativa al visto per lavoro subordinato.

  • art. 3 d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024

    Prevede la sospensione del nulla osta precedentemente rilasciato; secondo il TAR, tale sospensione non può protrarsi indefinitamente e deve essere risolta dall'amministrazione competente entro un termine ragionevole.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio è accoglibile quando risulti sia l'obbligo dell'amministrazione di provvedere sia l'inerzia protratta oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.
  • La sospensione di un nulla osta o di un procedimento prevista dalla legge non può protrarsi indefinitamente; decorso un periodo ragionevole, l'amministrazione competente deve definire la situazione, anche previa sollecitazione dell'ufficio o della sede diplomatica coinvolta.
  • La gestione di un elevato numero di istanze e la complessità dell'iter amministrativo possono giustificare la compensazione delle spese, ma non escludono l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine ragionevole.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di convocare l'interessato entro un termine determinato, quale adempimento necessario per la prosecuzione e definizione del procedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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