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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20215/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per rapina impropria aggravata; il ricorrente contestava: 1) la qualificazione del fatto come rapina impropria (sostenendo che la persona offesa non fu trascinata ma semplicemente fu sottratta la borsa, quindi si tratterebbe di furto), lamentando una errata lettura delle risultanze dibattimentali e l'ambiguità delle dichiarazioni del teste Vazzano; 2) l'applicazione delle circostanze aggravanti basata sulla dichiarazione della parte offesa circa il possesso di 7.500 euro nella borsa, priva di riscontri esterni; 3) l'erronea applicazione della recidiva reiterata in assenza di riconoscimento di recidiva in precedenti sentenze

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi principali: 1) il ricorso conteneva censure generiche o incompatibili tra loro e mancava della specificità richiesta per un esame di legittimità; 2) le doglianze relative alla valutazione delle prove (art. 192 cod. proc. pen.) non possono costituire motivo di violazione di legge ma, al più, vizio della motivazione; tuttavia la ricostruzione difensiva proponeva una diversa valutazione delle prove che la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nel rivalutare; 3) la Corte di appello ha dato motivazione coerente e concordante sulle dichiarazioni della persona offesa e dei testi che hanno riferito dell'uso di violenza per sottrarre la borsa, giustificando così la riclassificazione in rapina impropria; 4) la credibilità della persona offesa è stata adeguatamente motivata e non era richiesto un riscontro esterno per ritenere attendibile la sua dichiarazione circa la somma sottratta; 5) la recidiva reiterata è stata correttamente riconosciuta in base al principio che, al momento del fatto, è sufficiente che l'imputato risultasse gravato da più condanne definitive indicanti maggiore pericolosità sociale, senza necessità che una precedente sentenza avesse già dichiarato la recidiva. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola la valutazione delle dichiarazioni della parte offesa e dei soggetti coinvolti; dalla sentenza emerge che la mancata presenza di riscontri esterni non esclude la credibilità della persona offesa se la motivazione del giudice di merito è adeguata

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176) e successive disposizioni connesse

    Norme che hanno autorizzato la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; la trattazione scritta è stata disposta e la discussione orale non è stata richiesta nei termini

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto dell'impugnazione; applicata nei confronti del ricorrente

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione globale delle prove: i motivi che in realtà chiedono una diversa lettura dei fatti devono essere specifici e far emergere un vizio di motivazione manifesto, contraddittorio o illogico
  • Le contestazioni fondate sulla valutazione delle dichiarazioni della parte offesa ai sensi dell'art. 192 vanno prospettate come specifici vizi motivazionali; non è ammesso un motivo generico che cumulativamente invochi tutti i vizi della motivazione
  • La configurazione di rapina impropria versus furto dipende dalla natura della violenza: se la violenza è utilizzata per vincere la resistenza della vittima, la condotta cade nello schema della rapina anche se la sottrazione avviene con strappo
  • La dichiarazione della persona offesa circa elementi come la presenza di denaro nella borsa può essere ritenuta sufficiente se il giudice di merito fornisce adeguata motivazione sulla sua credibilità; non è sempre necessario un riscontro esterno
  • La recidiva reiterata può essere riconosciuta quando, al momento del fatto, esistono più condanne definitive che documentano una maggiore pericolosità sociale dell'imputato; non è indispensabile che una precedente sentenza avesse già formalmente dichiarato la recidiva
  • In procedimenti abbreviati valgono gli stessi limiti di sindacato in cassazione: la difesa deve segnalare errori di diritto o contraddizioni motivazionali chiaramente individuate e non chiedere una nuova valutazione delle fonti di prova
  • Per impugnazioni in Cassazione è essenziale la specificità e la non cumulative incompatibilità dei motivi: motivi vaghi o eterogenei rischiano l'inammissibilità o il rigetto

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