Ordinanza n. 2252/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, avente ad oggetto il “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”; - dell’allegato n. 1 “Procedure per l’iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - del decreto ministeriale n. 557 del 4 agosto 2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - del decreto ministeriale n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”; - del decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”; - dell’allegato al decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del decreto ministeriale n. 447 dell’11 luglio 2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025”; - del decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”; - dell’allegato 1 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell’allegato 2 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”; - dell’allegato 3 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del decreto ministeriale n. 599 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese– a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l’ammissione a tali corsi”; - del decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”; - dell’allegato 1 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell’allegato 2 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”; - dell’allegato 3 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - dell’Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025; - degli esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi; - della nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa dei corsi affini, pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; - di tutti i comportamenti e atti (mail, lettere formali etc.) inoltrati all’istante e censurati nel presente atto e del bando resistente e di tutta la documentazione universitaria e ministeriale in atti sulla peculiare situazione di parte ricorrente; - di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata; - del provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; - di ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all'attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove, nonché delle comunicazioni operative agli Atenei/commissioni, ove e in quanto lesive; - del Bando di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione; - dei verbali di correzione dei compiti; - dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula; - del d.m. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - dell’elenco delle sedi rimaste vacanti all’esito della prima assegnazione reso noto sul sito Universitaly in data 16 gennaio 2026; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa, per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: complesso degli atti ministeriali e universitari disciplinanti il semestre filtro, gli esami, la formazione della graduatoria nazionale e il mancato inserimento o la mancata ammissione del candidato al secondo semestre di Medicina e Chirurgia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il decreto ministeriale n. 418 del 2025 e i successivi decreti, allegati, linee guida, graduatorie, esiti degli esami e atti connessi relativi alla nuova disciplina dell'accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina veterinaria mediante semestre filtro. Ha contestato, tra l'altro, il meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115 del 2025 per l'inserimento in graduatoria degli studenti privi di tutte le sufficienze, il recupero di voti rifiutati, la penalizzazione dei punteggi, la formazione per coorti, la violazione della par condicio e dell'affidamento, l'operato delle diverse commissioni universitarie, la segretezza e l'anonimato delle prove, i criteri di correzione delle risposte aperte, il mancato arrotondamento dei voti di Chimica e Fisica, la mancata redistribuzione dei posti vacanti, la violazione del d.lgs. n. 71 del 2025 e della legge delega, nonché principi costituzionali ed eurounitari, incluso il diritto allo studio. Ha inoltre chiesto la propria ammissione in forma specifica al corso e, in subordine, il risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per assenza di una prognosi favorevole sulle censure, riservando ogni più approfondita valutazione alla fase di merito. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il meccanismo del d.m. n. 1115 del 2025: esso tutela l'affidamento degli studenti che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie, collocandoli sempre prima degli altri, e ordina gli ulteriori candidati in coorti parametrate al numero delle sufficienze e dei voti recuperati, così da correlare il posizionamento al grado di prossimità ai requisiti iniziali. La disciplina è stata ritenuta applicata uniformemente a tutti i concorrenti e idonea a bilanciare l'esigenza di saturare i posti con la par condicio e l'affidamento. Le doglianze sulle commissioni sono state considerate generiche; l'accesso alla documentazione d'esame deve essere trattato secondo la disciplina dell'accesso documentale; la censura sull'anonimato non evidenzia una violazione non irrilevante, poiché la custodia dei plichi e la rilevazione informatica da parte di CINECA rendono non individuata una concreta fase di possibile alterazione. È stata esclusa la rilevanza del mancato arrotondamento dei voti 17,6 e 17,5, poiché l'arrotondamento previsto dal d.m. n. 418 del 2025 opera soltanto per la registrazione del voto nella carriera e non per il superamento della prova o la graduatoria; inoltre, i punteggi in graduatoria risultano espressi con decimali. La censura sulla redistribuzione dei posti vacanti è stata ritenuta priva d'interesse, perché il ricorrente, non avendo conseguito alcuna sufficienza, non era inserito in graduatoria e non avrebbe potuto beneficiare della redistribuzione; il processo non può attribuire un'utilità non corrispondente al merito conseguito. Sono state ritenute infondate le censure di violazione del d.lgs. n. 71 del 2025 e della legge delega, poiché la disciplina impugnata subordina comunque l'immatricolazione al conseguimento dei crediti mancanti e stabilisce criteri uniformi per il loro conseguimento. Le questioni di costituzionalità e di compatibilità con il diritto UE sono state ritenute, nella fase cautelare, non manifestamente fondate o generiche. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro ulteriori dieci giorni, a pena di improcedibilità; le medesime modalità valgono per eventuali motivi aggiunti. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori, in favore delle amministrazioni assistite dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti e la decisione della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Invocato dal ricorrente per ottenere la condanna in forma specifica e, in subordine, il risarcimento.
d.m. n. 418 del 30 maggio 2025, art. 6, comma 3
Prevede l'arrotondamento del voto esclusivamente ai fini della registrazione nella carriera universitaria, senza effetti sul superamento della prova o sulla graduatoria nazionale.
d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025, art. 4
Stabilisce criteri uniformi per il pieno conseguimento dei crediti formativi mancanti durante il semestre filtro.
d.lgs. n. 71 del 15 maggio 2025
Subordina l'ammissione al secondo semestre al conseguimento dei CFU previsti e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale; il TAR ha ritenuto che la disciplina ministeriale non deroghi a tali principi.
art. 11 preleggi
La censura fondata sulla sua violazione è stata ritenuta inconferente, poiché la disposizione riguarda gli atti normativi.
art. 99 c.p.a.
Richiamato indirettamente in relazione al ruolo dell'Adunanza Plenaria e al principio dei limiti soggettivi del giudicato.
art. 4 l. 241/1990
Non presente nel testo.
Massime di principio
- In sede cautelare, un meccanismo sopravvenuto di formazione della graduatoria può essere ritenuto non manifestamente irragionevole quando, pur ampliando la platea degli ammessi, preservi la priorità di chi ha soddisfatto integralmente i requisiti originari e ordini gli altri candidati secondo criteri graduati di prossimità a tali requisiti.
- La modifica postuma delle regole di una procedura selettiva è compatibile con la tutela dell'affidamento e della par condicio quando non sostituisca integralmente le regole originarie, ma ne integri gli effetti attraverso un sistema idoneo a mantenere la posizione preferenziale dei candidati che hanno superato la selezione secondo il modello iniziale.
- La contestazione della violazione dell'anonimato in una procedura selettiva è idonea a incidere sulla validità della procedura solo se dimostra una violazione non irrilevante delle regole di segretezza e una concreta possibilità di alterazione dei risultati; la mera consegna e raccolta di codici identificativi non è sufficiente quando i plichi siano sigillati e la rilevazione delle risposte avvenga tramite procedura informatica separata.
- Quando una regola di arrotondamento è espressamente prevista soltanto per la registrazione del voto nella carriera universitaria, essa non può essere utilizzata per modificare il superamento della prova o l'ordine della graduatoria; estenderla ai punteggi sotto la soglia potrebbe compromettere la graduazione effettiva dei risultati.
- La censura sulla redistribuzione di posti vacanti è priva di interesse se il ricorrente, non essendo inserito nella graduatoria per mancanza dei requisiti necessari, non potrebbe comunque conseguire l'ammissione per effetto della redistribuzione. Il processo non può attribuire un bene della vita non corrispondente alla posizione sostanziale e al merito dimostrato nella procedura.
- Nelle controversie concernenti graduatorie nazionali con un numero elevato di controinteressati, è autorizzabile la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, quando la notificazione ordinaria risulti oggettivamente sommamente difficile; il mancato compimento degli adempimenti nel termine assegnato può comportare l'improcedibilità del ricorso.
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