Cassazione Penale, Ordinanza n. 33471/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo relativo alla violazione dell'art. 192 c.p.p. e alla manifesta illogicità della motivazione è stato ritenuto manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 19 settembre 2025. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 192 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione quanto al giudizio di responsabilità, contestando in particolare la sua identificazione quale autore della rapina. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte di appello aveva fondato l'identificazione su una pluralità di elementi probatori oggettivi, valutati sinergicamente: il riconoscimento fotografico in termini di forte somiglianza, la concreta disponibilità dell'autovettura utilizzata per commettere il fatto, la presenza del numero telefonico dell'imputato nella rubrica del cellulare sottratto e l'utilizzo di tale apparecchio da parte di un soggetto che intratteneva rapporti con l'imputato.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
La difesa ha dedotto la violazione dell'art. 192 c.p.p.
La Corte ha ritenuto legittima la valutazione congiunta di una pluralità di elementi probatori oggettivi ai fini dell'identificazione dell'autore del reato, escludendo la manifesta illogicità della motivazione.
Massime di principio
- Il giudizio di responsabilità può fondarsi sulla valutazione sinergica di una pluralità di elementi probatori oggettivi, anche quando ciascun elemento, considerato isolatamente, non sia di per sé decisivo.
- Non sussiste manifesta illogicità della motivazione quando l'identificazione dell'imputato come autore del reato è sostenuta da elementi convergenti quali il riconoscimento fotografico, la disponibilità del mezzo utilizzato per il fatto e collegamenti desumibili dal telefono o dagli oggetti sottratti.
- La censura relativa alla violazione dell'art. 192 c.p.p. è manifestamente infondata quando si risolve nella contestazione della valutazione di elementi probatori coerentemente apprezzati dal giudice di merito, senza evidenziare contraddizioni manifeste o l'utilizzo di dati inesistenti.
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