Cassazione Civile, Ordinanza n. 27066/2021 del 06/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria ordinaria proposta da un istituto di credito per ottenere la dichiarazione di inopponibilità, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di due atti di costituzione di fondo patrimoniale compiuti da due coniugi debitori. I giudici di merito avevano ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione, rilevando che il credito della banca era sufficiente a fondare la legittimazione all'esercizio della revocatoria e che la costituzione dei fondi aveva inciso negativamente sulla garanzia patrimoniale. I debitori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e di varie disposizioni richiamate in relazione alla prova dell'esistenza dei crediti azionati, deducendo che essi erano contestati e non adeguatamente provati; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle norme sul fondo patrimoniale, sostenendo l'erronea affermazione della sua assoggettabilità all'azione della banca per ragioni estranee ai bisogni della famiglia; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2901 c.c., per aver la corte territoriale ravvisato scientia damni ed eventus damni senza tener conto delle prove offerte; 4) violazione degli artt. 115, 116, 61 ss. e 191 c.p.c. e vizio motivazionale, per mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio sulla consistenza patrimoniale dei ricorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché la nozione di credito rilevante ai fini dell'azione revocatoria è ampia e comprende anche crediti eventuali o litigiosi, senza necessità di un preventivo accertamento definitivo; il secondo perché non si confrontava con la ratio decidendi, avendo riproposto il tema della pretesa non assoggettabilità del fondo patrimoniale all'azione esecutiva, mentre la decisione riguardava la sua assoggettabilità all'azione revocatoria; il terzo perché mirava a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione, e comunque non denunciava un omesso esame di fatto storico decisivo secondo i requisiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; il quarto perché la consulenza tecnica richiesta era irrilevante, posto che ai fini dell'eventus damni è sufficiente anche una modificazione qualitativa o quantitativa del patrimonio che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, mentre i debitori non avevano provato che il patrimonio residuo fosse ampiamente capiente. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria è esperibile anche in presenza di crediti eventuali o litigiosi; non è necessario un previo accertamento definitivo del credito né che la fonte sia contrattuale o extracontrattuale.
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte e i motivi non offrono argomenti per mutare orientamento.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Non può essere usato per censurare la ricostruzione del fatto concreto o la valutazione delle prove, ma solo per denunciare la violazione della norma astratta o la falsa sussunzione di un fatto incontestato.
art. 360 n. 5 c.p.c.
È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice critica alla valutazione delle prove o alla complessiva motivazione della sentenza.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La loro violazione non può essere prospettata per ottenere una rivalutazione del merito o del materiale istruttorio, se la censura attacca in realtà l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
artt. 61 ss. c.p.c.
La mancata consulenza tecnica d'ufficio non è censurabile quando la prova richiesta sia irrilevante rispetto ai presupposti giuridici della decisione.
art. 191 c.p.c.
La richiesta di consulenza tecnica deve riguardare un accertamento utile e decisivo; altrimenti il diniego è legittimo.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
Sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 2, co. 100, lett. a), legge n. 662/96
Norma richiamata nel primo motivo, ma non decisiva ai fini della decisione di inammissibilità.
art. 15, co. 3, legge n. 266/97
Norma richiamata nel primo motivo, senza rilievo autonomo nella motivazione decisoria.
D.M. 23/9/2005, punto n. 4.4, parte II dell'allegato
Disposizione richiamata nel primo motivo, priva di incidenza sulla ratio decidendi.
art. 8 legge n. 892/1982
Disposizione richiamata nel primo motivo, senza specifica incidenza sul decidere.
Massime di principio
- Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il credito del revocante va inteso in senso ampio e comprende anche una ragione di credito eventuale o litigiosa; non occorre un accertamento giudiziale preventivo definitivo del credito.
- Il fondo patrimoniale può essere aggredito in via revocatoria quando l'atto di costituzione sia pregiudizievole per la garanzia del creditore; è inconferente confondere la questione con la diversa tema dell'esecuzione sui beni del fondo.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove sotto la veste della violazione di legge; la censura deve investire la norma astratta o la sussunzione di un fatto incontestato.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o il dissenso sulla lettura complessiva delle prove.
- L'eventus damni ricorre non solo quando l'atto dispositivo azzera il patrimonio del debitore, ma anche quando ne altera la consistenza in modo tale da rendere più incerto o difficile il soddisfacimento del credito; il debitore che si opponga deve provare l'ampia capienza del patrimonio residuo.
- La consulenza tecnica d'ufficio può essere legittimamente negata quando l'accertamento richiesto non sia decisivo rispetto ai presupposti giuridici della domanda o dell'eccezione.
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