Ordinanza n. 922/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Questore della Provincia di Napoli prot. Cat.A12/2025/Imm/1^/Sez/Dinieghi/vdm/264 del 27/10/2025, notificato in data 19/1/2026, di diniego dell'istanza del ricorrente del 18/10/2024 volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Napoli con cui è stata respinta l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare ha prodotto la comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV), intervenuta prima della revoca, nonché le relative buste paga. Ha dedotto, tra l'altro, che il ritardo nell'assunzione non poteva essere posto a suo carico, trattandosi di lavoratore in buona fede, e ha contestato il difetto di istruttoria nell'accertamento della sua irreperibilità, rilevando che tale accertamento sembrava fondato su un solo accesso e riferito a una persona diversa, indicata come Singh Avtar anziché Singh Germandeep.
La decisione
Il TAR, all'esito del sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela richiesta. Ha valorizzato la produzione dell'UNILAV e delle buste paga, ritenendo che il ritardo nell'assunzione non potesse pregiudicare il lavoratore in buona fede. Ha inoltre ravvisato profili di fondatezza nelle censure di difetto di istruttoria relative all'accertamento dell'irreperibilità, apparendo tale accertamento basato su un solo accesso e riferito, peraltro, a un soggetto diverso dal ricorrente. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso l'efficacia del diniego impugnato, fissando la trattazione del merito alla prima udienza pubblica del mese di marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la concessione della tutela cautelare richiesta; il giudice ha ritenuto sussistenti, nel sommario esame della fase cautelare, i presupposti per sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la produzione della comunicazione obbligatoria di assunzione e delle buste paga può sostenere la richiesta di sospensione del diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, quando dimostri l'effettiva instaurazione del rapporto lavorativo.
- Il ritardo nell'assunzione non può essere automaticamente posto a carico del lavoratore straniero in buona fede ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
- L'accertamento amministrativo dell'irreperibilità è esposto a censura per difetto di istruttoria quando risulti fondato su un solo accesso e, inoltre, faccia riferimento a una persona diversa dal destinatario del provvedimento.
Come è indicizzato
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