Cassazione Penale, Sentenza n. 44839/2022 del 24/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza che gli aveva applicato la pena su richiesta per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, chiedendo l'annullamento per due motivi principali: 1) violazione dell'art. 240 c.p., rilevando che il Tribunale aveva disposto la confisca del denaro sequestrato senza accertare e motivare che quelle somme costituissero il prezzo o il profitto del reato, né valutare la loro sproporzione rispetto alle condizioni reddituali dell'imputato; 2) violazione dell'art. 86 d.P.R. n. 309/1990, contestando l'ordine di espulsione senza adeguato accertamento e motivazione della pericolosità sociale dell'imputato
La decisione
La Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso e fondato il primo motivo: ha annullato la parte della sentenza relativa alla confisca del denaro, ritenendo che il Tribunale non avesse motivato la diretta relazione causale delle somme con il reato (prezzo o profitto) e non avesse fornito dati sulle modalità, l'ammontare e le circostanze utili a comprovare la pertinenzialità delle somme al reato. Ha quindi disposto la rimessione al Tribunale di Lodi per un nuovo giudizio limitatamente alla confisca. Quanto all'espulsione (misura di sicurezza personale), la Cassazione ha ritenuto adeguata e motivata la decisione del Tribunale, che aveva desunto la pericolosità sociale dalla quantità di sostanza sequestrata (circa 21 kg di cocaina), dalla mancanza di fissa dimora e di redditi leciti: questo motivo è stato rigettato e la parte statuente sull'espulsione è stata confermata. Nel complesso, la censura del ricorrente è stata accolta solo in relazione alla confisca del denaro
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina il delitto di cui è stato ritenuto responsabile l'imputato; utilizzata per inquadrare la fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
Richiamato quale circostanza aggravante applicata nella fattispecie; contestualizza la gravità del reato ai fini della determinazione della pena
art. 86, d.P.R. n. 309/1990
Norma che consente l'applicazione dell'espulsione come misura di sicurezza personale per gli stranieri condannati; la Corte ha ritenuto correttamente motivata l'espulsione valutando la probabilità di reiterazione e la pericolosità sociale
art. 240 cod. pen.
Disciplina la confisca: la Corte ha richiamato la distinzione tra cose funzionali, intrinsecamente illecite e prezzo/profitto del reato, ribadendo che la confisca di denaro richiede accertamento della natura di prezzo o profitto e della diretta derivazione causale dal reato
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha confermato l'ammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento quando questa abbia applicato una misura di sicurezza non oggetto dell'accordo
Massime di principio
- La confisca di somme di denaro richiede motivazione specifica che dimostri la loro natura di prezzo o profitto del reato: occorre accertare la correlazione causale e la pertinenzialità delle somme rispetto al fatto illecito
- Non è sufficiente il mero sequestro o il rinvenimento di denaro accanto a condotte illecite: il giudice deve spiegare come e perché quelle somme siano direttamente riconducibili all'attività criminosa, tenendo conto di ammontare, modalità e circostanze
- La sentenza di patteggiamento è impugnabile in Cassazione quando contenga misure di sicurezza non concordate tra le parti; tali misure devono comunque essere adeguatamente motivate
- Per l'applicazione dell'espulsione a stranieri condannati serve una valutazione motivata della pericolosità sociale e della probabilità di reiterazione: elementi come rilevante quantità di stupefacente, mancanza di fissa dimora e assenza di redditi leciti possono giustificare la misura
- In sede di decisione sulla confisca, se la motivazione è carente il rimedio è l'annullamento limitato alla parte viziata e la rimessione al giudice di merito per un nuovo esame, senza riaprire automaticamente l'intero giudizio
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