Sentenza del 06/06/2019 n. 15336 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato gli avvisi di pagamento relativi all'omesso versamento di accise sul gas naturale, contestando il diniego della definizione agevolata prevista per i contribuenti abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Ha sostenuto, inoltre, che l'Ufficio non potesse emettere un nuovo atto dopo un precedente diniego e che fosse erronea la conclusione secondo cui l'accisa era stata trasferita ai consumatori finali mediante rivalsa. Sono stati contestati anche l'accertamento della traslazione dell'imposta e la regolazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima l'emissione del nuovo avviso dopo l'annullamento in autotutela del precedente atto, poiché l'autotutela rimuove l'atto con efficacia retroattiva e non comporta consumazione del potere impositivo. Ha dichiarato inammissibili le censure relative al beneficio agevolato e alla traslazione dell'accisa, perché dirette a ottenere un riesame del merito o formulate senza rispettare i requisiti di specificità dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ha inoltre confermato la legittimità della condanna alle spese, liquidate in 10.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito, disponendo anche il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28
Consentiva ai contribuenti abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 il pagamento agevolato delle imposte nella misura del 40%, con dilazione in 120 rate mensili.
Il beneficio non è stato riconosciuto alla contribuente perché i giudici di merito hanno ritenuto che essa avesse trasferito l'accisa sui consumatori finali mediante rivalsa.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-nonies
La disposizione è stata invocata dalla contribuente contro l'emissione di un secondo atto, ma la censura è stata ritenuta infondata e in parte inammissibile.
Decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quater, comma 1, convertito dalla Legge 30 novembre 1994, n. 656
Riconosce all'Amministrazione finanziaria il potere-dovere di correggere in autotutela i propri atti illegittimi. L'annullamento opera retroattivamente e consente l'adozione di un nuovo atto, anche sulla base di elementi preesistenti, salvo il giudicato.
Codice civile, art. 2041
Il giudice di merito ha ritenuto che il riconoscimento dell'agevolazione, dopo la rivalsa dell'accisa sui consumatori finali, avrebbe determinato un indebito arricchimento della contribuente.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio di omesso esame richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo, risultante dagli atti, discusso tra le parti e concretamente idoneo a modificare l'esito della causa. Non è sufficiente contestare la valutazione degli elementi istruttori.
Codice di procedura civile, art. 91 e principi sul regolamento delle spese in appello
Quando il giudice d'appello riforma la sentenza, deve procedere d'ufficio a una nuova regolazione delle spese dell'intero giudizio, anche senza una specifica domanda.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
In caso di rigetto integrale del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può annullare in autotutela un primo atto illegittimo e adottarne successivamente uno nuovo; l'annullamento retroattivo impedisce di considerare il secondo atto come una duplicazione impositiva, salvo che sul primo atto si sia formato un giudicato.
- Le agevolazioni fiscali legate a calamità o eventi straordinari possono essere negate quando il contribuente abbia già trasferito l'imposta al consumatore finale, perché il beneficio potrebbe tradursi in un vantaggio economico non coerente con la funzione dell'agevolazione.
- In cassazione non è sufficiente chiedere una nuova valutazione delle prove o sostenere genericamente che il giudice abbia sbagliato; occorre indicare uno specifico fatto storico, decisivo e realmente omesso, precisando dove sia stato dedotto e discusso nel processo.
- La contestazione delle spese processuali deve indicare con precisione le regole o i parametri tariffari violati; una generica doglianza sulla sproporzione dell'importo è normalmente inammissibile.
- Quando la sentenza d'appello riforma la decisione di primo grado, il giudice può rideterminare d'ufficio le spese di tutti i gradi di giudizio.
- Il rigetto integrale del ricorso per cassazione comporta normalmente la condanna alle spese in favore dell'amministrazione vittoriosa e il raddoppio del contributo unificato, se ne ricorrono i presupposti.
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