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Sentenza

Sentenza n. 4149/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento A) Del Decreto del Direttore dell’USR Lazio prot. n. 2118 dell’11.10.2024, successivamente conosciuto, con il quale viene negata l’autorizzazione al funzionamento in regime paritario per il corrente anno scolastico 2024-25 alle classi quinte collaterali sezione B degli indirizzi: - I.T. INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, - IPSSAS - I.T. AFM Pur trattandosi della prima ed unica classe collaterale richiesta, per ciascun indirizzo, e dovuta per legge ex art. 4.8 DM 83/2008 e pur in presenza di studenti lavoratori; B) Del decreto collettivo del Direttore dell’USR Lazio prot. n. 2113 dell’11.10.2024 nella parte in cui non ha esteso la parità scolastica alle classi VB richieste ed attivate per ciascun indirizzo – VB I.T. INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI; VB IPSSAS; VB I.T. AFM – dalla scuola ricorrente escludendola dall’elenco ivi allegato delle scuole a cui è stata riconosciuta la parità scolastica alle classi V collaterali B in precedenza richieste per il corrente anno scolastico 2024-25, e in ogni caso salvo il riconoscimento della parità della (sempre prima ed unica ulteriore) classe VB per l’indirizzo LICEO SCIENTIFICO - IND. SPORTIVO richiesta ed attivata dalla scuola ricorrente; C) Ove occorra, in parte qua, della nota dell’USR Lazio prot. n. 60846 del 03.09.2024 relativa agli adempimenti in carico agli istituti scolastici paritari di ogni ordine e grado della regione Lazio, per l’avvio dell’a.s. 2024/25 e per l’autorizzazione allo sdoppiamento delle classi e/o al funzionamento di classi collaterali, poiché in contrasto con la normativa primaria del settore scolastico; D) Ove occorra del preavviso di rigetto prot. Nr. 67625 del 20.09.2024; E) Ove occorra, in parte qua, del D.M. n. 267 del 2007 recante regolamento sulla “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento…”, nelle parti in cui dovessero avallare l’interpretazione adottata dall’amministrazione scolastica regionale del Lazio. F) Ove occorra, in parte qua del D.M. n. 83/2008 recante Linee Guida per l’attuazione del D.M. 29 novembre 2007, n. 267, contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, quale atto generale presupposto al provvedimento sub A), B), C) e D) nelle parti in cui dovessero avallare l’interpretazione adottata dall’amministrazione scolastica regionale del Lazio. G) Nonché, di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GF GIOVANNI FALCONE SRL il 26\11\2024 : NEL RICORSO PROPOSTO PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE A) Del Decreto del Direttore dell’USR Lazio prot. n. 2118 dell’11.10.2024, successivamente conosciuto, con il quale viene negata l’autorizzazione al funzionamento in regime paritario per il corrente anno scolastico 2024-25 alle classi quinte collaterali sezione B degli indirizzi: - I.T. INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, - IPSSAS - I.T. AFM Pur trattandosi della prima ed unica classe collaterale richiesta, per ciascun indirizzo, e dovuta per legge ex art. 4.8 DM 83/2008 e pur in presenza di studenti lavoratori; B) Del decreto collettivo del Direttore dell’USR Lazio prot. n. 2113 dell’11.10.2024 nella parte in cui non ha esteso la parità scolastica alle classi VB richieste ed attivate per ciascun indirizzo – VB I.T. INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI; VB IPSSAS; VB I.T. AFM – dalla scuola ricorrente escludendola dall’elenco ivi allegato delle scuole a cui è stata riconosciuta la parità scolastica alle classi V collaterali B in precedenza richieste per il corrente anno scolastico 2024-25, e in ogni caso salvo il riconoscimento della parità della (sempre prima ed unica ulteriore) classe VB per l’indirizzo LICEO SCIENTIFICO - IND. SPORTIVO richiesta ed attivata dalla scuola ricorrente; C) Ove occorra, in parte qua, della nota dell’USR Lazio prot. n.60846 del 03.09.2024 relativa agli adempimenti in carico agli istituti scolastici paritari di ogni ordine e grado della regione Lazio, per l’avvio dell’a.s. 2024/25 e per l’autorizzazione allo sdoppiamento delle classi e/o al funzionamento di classi collaterali, poiché in contrasto con la normativa primaria del settore scolastico; D) Ove occorra del preavviso di rigetto prot. Nr. 67625 del 20.09.2024; E) Ove occorra, in parte qua, del D.M. n. 267 del 2007 recante regolamento sulla “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento…”, nelle parti in cui dovessero avallare l’interpretazione adottata dall’amministrazione scolastica regionale del Lazio. F) Ove occorra, in parte qua del D.M. n. 83/2008 recante Linee Guida per l’attuazione del D.M. 29 novembre 2007, n. 267, contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, quale atto generale presupposto al provvedimento sub A), B), C) e D) nelle parti in cui dovessero avallare l’interpretazione adottata dall’amministrazione scolastica regionale del Lazio. G) Nonché, di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti. NONCHE’ CON I MOTIVI AGGIUNTI PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE: H) Del decreto del DG dell’USR – Ufficio scolastico regionale del Lazio – Direzione Generale comunicato in data 25.11.2024 con nota Prot. 89165/2024 U, recante Mancata autorizzazione all’attivazione delle richieste classi collaterali.

Giustizia amministrativa202412253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse presentata dalla ricorrente, ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio non ha esaminato nel merito le censure relative ai dinieghi, agli atti presupposti e alla disciplina sulle classi collaterali. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione all'attivazione e al funzionamento in regime di parità di classi quinte collaterali, nonché successivo diniego relativo alle medesime classi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il decreto dell'USR Lazio che negava l'autorizzazione al funzionamento in regime paritario, per l'anno scolastico 2024-2025, di classi quinte collaterali di tre indirizzi scolastici, nonché il decreto collettivo che non includeva tali classi tra quelle ammesse alla parità. Sono stati inoltre impugnati, in via subordinata, gli atti presupposti e generali concernenti gli adempimenti per l'avvio dell'anno scolastico e l'autorizzazione allo sdoppiamento o al funzionamento di classi collaterali, il preavviso di rigetto e le disposizioni regolamentari e attuative richiamate dall'amministrazione. Con motivi aggiunti è stato impugnato anche il successivo decreto comunicato il 25 novembre 2024, recante la mancata autorizzazione all'attivazione delle classi collaterali. La ricorrente sosteneva, in particolare, che si trattasse della prima e unica classe collaterale richiesta per ciascun indirizzo, che l'autorizzazione fosse dovuta ai sensi dell'art. 4.8 del d.m. n. 83/2008 e che fossero presenti studenti lavoratori. Il testo della sentenza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità, poiché il giudizio è stato definito sulla base della sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso, senza esame delle censure di merito.

  • art. 4.8 d.m. n. 83/2008

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente a fondamento della pretesa autorizzazione al funzionamento della prima e unica classe collaterale, ma la sentenza non ne esamina l'interpretazione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve adottare i provvedimenti conseguenti dichiarando l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame nel merito delle censure dedotte contro il provvedimento amministrativo impugnato.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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