Cassazione Penale, Sentenza n. 5027/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di permesso premio sostenendo che i reati commessi dal ricorrente rientravano negli artt. 416-bis e 629-628 c.p. Il ricorrente ha dedotto errata applicazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che dopo la sentenza Corte Cost. n. 253/2019 la presunzione assoluta di pericolosità per i delitti ostativi di prima fascia è stata superata: la concessione del permesso premio è subordinata alla acquisizione di elementi concreti che escludano collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino, valutazioni che il Tribunale non ha compiutamente effettuato
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Catania perché riesamini l'istanza di permesso premio conformandosi ai principi indicati (valutazione concreta degli elementi che escludono collegamenti attuali e rischio di ripristino, acquisizione di informazioni da Procura nazionale antimafia, Procura distrettuale competente e Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, possibilità per il giudice di integrare l'istruttoria d'ufficio). La Corte ha inoltre richiamato i criteri procedurali sulle competenze e sui poteri del tribunale in sede di reclamo
Norme richiamate
art. 30-ter Ord. pen.
Il permesso premio è parte integrante del programma di trattamento e la domanda deve essere valutata sulla base del compendio istruttorio dell'istituto penitenziario; il giudizio sul reclamo è devolutivo e sostitutivo, con poteri istruttori del tribunale
art. 65 regolamento di esecuzione
Stabilisce gli elementi che devono corredare la domanda (osservazione scientifica, parere del direttore) e prevede l'acquisizione, da parte del magistrato, di informazioni integrative tramite organi di polizia
art. 4-bis Ord. pen. (richiamato)
Previene la disciplina dei delitti ostativi; dopo Corte Cost. n. 253/2019 la presunzione di pericolosità non è più assoluta per la prima fascia e può essere superata mediante acquisizione di elementi concreti che escludano collegamenti attuali e rischio di ripristino
Corte Cost. n. 253 del 2019
Dichiara illegittima la presunzione assoluta di pericolosità del detenuto non collaborante per i delitti ostativi di prima fascia e autorizza l'accesso ai permessi ove siano acquisiti elementi idonei a escludere collegamenti attuali e rischio di ripristino
Corte Cost. n. 20 del 2022
Conferma che la valutazione per superare la presunzione deve ancorarsi alla situazione oggettiva e che l'onere probatorio può essere assolto anche mediante elementi fattuali, non solo dalla collaborazione
artt. 666, 678, 597 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai poteri istruttori e alla natura devolutiva dell'impugnazione: il tribunale deve poter acquisire d'ufficio informazioni e aggiornare la valutazione alla luce del contraddittorio
Massime di principio
- Dopo la sentenza Corte Cost. n. 253/2019 i reati ostativi di prima fascia non determinano più un automatico rifiuto di permessi: il giudice deve valutare elementi concreti che escludano collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il rischio di ripristino
- La valutazione sul permesso premio deve basarsi su un compendio istruttorio completo (osservazione scientifica, parere del direttore, informazioni da Procura nazionale antimafia, Procura distrettuale e Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica) e può essere integrata d'ufficio dal giudice
- Il reclamo al tribunale di sorveglianza ha natura devolutiva e sostitutiva: il tribunale non può limitarsi a rinviare la decisione al magistrato reclamato se riconosce l'errore, ma deve decidere nel merito assumendo le informazioni necessarie
- L'onere probatorio richiesto al detenuto non collaborante può essere assolto mediante elementi fattuali e documentali che dimostrino l'assenza di collegamenti attuali e di rischio di ripristino; la valutazione rimane però rigorosa e proporzionata alla gravità del vincolo criminale
- Non è sufficiente per il rigetto del permesso l'enunciazione del tipo di reato (es. 416-bis): bisogna valutare la situazione oggettiva e le prove specifiche presenti in atti o acquisite d'ufficio
- In situazioni simili è opportuno chiedere e produrre documentazione e relazioni carcerarie aggiornate, segnalazioni di assenza di collegamenti da procure competenti e ogni elemento fattuale che dimostri cambiamento del contesto relazionale del detenuto
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