Cassazione Penale, Sentenza n. 22820/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva condannato per un reato riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, chiedendo l'annullamento per: 1) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p., perché la Corte territoriale avrebbe applicato la recidiva senza adeguata motivazione e senza verificare il rapporto concreto tra i precedenti e il fatto; 2) violazione di legge (artt. 81 e 63, comma 4, c.p.) e vizio di motivazione nella determinazione della pena, poiché, dopo la riqualificazione, sarebbero stati irragionevolmente applicati aumenti (due terzi per aggravante a effetto speciale, +2 mesi per continuazione interna, +4 mesi per continuazione con sentenza irrevocabile), con violazione dell'art. 63, comma 4, c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul primo motivo (vizio di motivazione sulla recidiva) e lo ha annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo affinché fornisca adeguata motivazione circa la sussistenza della recidiva e il rapporto qualificato fra i precedenti e il fatto. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile: il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, con la precisazione che la fattispecie del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 è un reato autonomo e non una circostanza ai fini dell'art. 63 c.p.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
La Corte ha ritenuto che la fattispecie prevista dal comma 5 dell'art. 73 sia un reato autonomo e non una circostanza ai fini dell'art. 63 c.p.; la riqualificazione operata deve pertanto essere considerata a sé stante nella determinazione della pena
codice penale, art. 99, comma 4
Richiede una motivazione specifica e concreta circa la ritenuta recidiva: il giudice deve valutare il rapporto qualificato tra i precedenti e il fatto per cui si procede, non limitandosi a richiamare lo 'status' estratto dai precedenti
codice penale, art. 63, comma 4
Regola l'aumento di pena per recidiva e circostanze pertinenti; la Corte ha escluso violazione di tale norma in relazione alla riqualificazione ex art. 73(5), considerata reato autonomo
codice penale, art. 81
Richiamato nella doglianza difensiva in ordine alla cumulazione degli aumenti; la Corte di legittimità ha ritenuto manifestamente infondata la censura, ritenendo corretta la qualificazione autonoma della fattispecie
disp. att. cod. proc. pen., art. 173
Limita i motivi ammissibili in cassazione: il ricorso era formulato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att.; la Corte ha esaminato e deciso sui motivi ammessi
Massime di principio
- La sussistenza della recidiva non può essere dichiarata con motivazioni generiche: il giudice deve valutare concretamente il rapporto qualificato tra i reati pregressi e il fatto in esame (tipologia dei reati, epoca della loro consumazione, profili di colpevolezza e pericolosità sociale)
- Se in sede di annullamento con rinvio la Corte di legittimità demanda una nuova valutazione sulla recidiva, il giudice di rinvio è tenuto a fornire adeguata e specifica motivazione su tale punto, altrimenti la sentenza sarà annullata
- La riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 deve essere considerata come fattispecie autonoma e non come mera circostanza: ciò incide sulla legittimità delle applicazioni cumulative di aumenti previste dall'art. 63 c.p.
- Le censure sulla determinazione della pena che deducano applicazioni illogiche o doppie punizioni devono essere vagliate caso per caso; però, quando la riqualificazione crea dubbi sull'esistenza di una recidiva, è prioritaria la necessità di una motivazione puntuale sulla recidiva stessa
- La Corte di Cassazione, quando rileva carenza motivazionale su questioni determinate (es. recidiva), preferisce spesso l'annullamento con rinvio affinché il giudice di merito compia la valutazione concreta richiesta
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