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Decreto dirigenziale n. 93 del 02/09/2025

Qualifica della CERTIFER ITALIA S.r.l. con sede legale a in PISA (PI), 56122, via Chiassatello n. 57, quale organismo designato ai sensi dell’art. 15 comma 8 del decreto legislativo n. 57/2019 con riferimento ai sottosistemi strutturali: Materiale Rotabile, CCS di bordo, CCS a terra, Infrastruttura ed Energia; ed ai sottosistemi funzionali: esercizio e gestione del traffico, manutenzione, trasporto combinato.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti93

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto qualifica CERTIFER ITALIA S.r.l. come organismo designato (Designated Body - DeBo) per l’espletamento di attività di valutazione di conformità nell’ambito dell’interoperabilità ferroviaria, con riferimento a specifici sottosistemi strutturali e funzionali. L’atto si fonda sul d.lgs. 57/2019, sul sistema di accreditamento ACCREDIA e sulla documentazione istruttoria acquisita, compreso l’aggiornamento dello scopo di accreditamento con validità fino al 5 novembre 2029. Il decreto disciplina inoltre obblighi di conservazione documentale, comunicazioni al MIT, vigilanza ACCREDIA, rinnovo, sospensione e revoca della qualifica, oltre alla decorrenza temporale del provvedimento.

Qualifica di CERTIFER ITALIA S.r.l. quale organismo designato (DeBo) ai sensi dell’art. 15, comma 8, d.lgs. 57/2019 per specifici sottosistemi ferroviari

Qualifica di CERTIFER ITALIA S.r.l. come organismo designato ferroviario

Il decreto dirigenziale dispone la qualifica di CERTIFER ITALIA S.r.l. quale organismo designato (Designated Body - DeBo) ai sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, in materia di interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea. L’atto è adottato nel quadro del sistema europeo e nazionale di accreditamento e notifica degli organismi di valutazione della conformità ferroviaria.

Base normativa e presupposti istruttori

Il provvedimento richiama il quadro normativo europeo e nazionale applicabile, in particolare:

  • regolamento (CE) n. 765/2008 su accreditamento e vigilanza del mercato;
  • regolamento (UE) 2016/796 che istituisce l’ERA;
  • direttive 2016/797/UE e 2016/798/UE;
  • d.lgs. 14 maggio 2019, n. 57;
  • d.lgs. 14 maggio 2019, n. 50;
  • Convenzioni MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019 e del 18 settembre 2024;
  • DD n. 37 del 28 giugno 2019 sulle modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità.

L’istruttoria si fonda sulla domanda di CERTIFER ITALIA S.r.l. del 28 luglio 2025, sulle integrazioni documentali richieste dal Ministero e sulla comunicazione di ACCREDIA relativa all’aggiornamento dello scopo di accreditamento e al rinnovo dell’allegato CSAAR del certificato n. 00879 Products/Services/Processes, con scadenza 5 novembre 2029.

Soggetto qualificato e ambito di operatività

La società CERTIFER ITALIA S.r.l., con sede legale a Pisa, via Chiassatello n. 57, è qualificata per operare come organismo designato nei seguenti ambiti:

  • sottosistemi strutturali: infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento di terra, controllo-comando e segnalamento di bordo, materiale rotabile;
  • sottosistemi funzionali: esercizio e gestione del traffico, manutenzione, trasporto combinato.

Obblighi operativi e documentali

L’organismo deve svolgere le attività di certificazione secondo le modalità fissate dal d.lgs. 57/2019 e mantenere invariati, salvo approvazione preventiva di ACCREDIA, struttura organizzativa, personale, risorse strumentali, laboratori e consulenti esterni indicati nella documentazione istruttoria.

È inoltre tenuto a:

  • conservare gli atti relativi all’attività di certificazione, compresi i rapporti di prova, per almeno dieci anni;
  • mettere tale documentazione a disposizione del MIT e di ANSFISA;
  • comunicare al MIT ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
  • comunicare ogni circostanza che incida sull’ambito e sulle condizioni di notifica;
  • trasmettere eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato;
  • fornire, su richiesta, il dettaglio delle attività svolte in notifica, incluse quelle transfrontaliere e in subappalto.

Vigilanza, rinnovo e regime sanzionatorio

La vigilanza sull’attività dell’organismo è demandata ad ACCREDIA, quale ente unico di accreditamento. La validità della notifica è collegata alla validità del certificato di accreditamento.

Per il rinnovo della qualifica o per l’estensione ad uno o più sottosistemi, l’organismo deve presentare istanza secondo il d.lgs. 57/2019 e il DD n. 37/2019; per il rinnovo l’istanza deve essere depositata almeno due mesi prima della scadenza.

Il decreto disciplina anche le conseguenze in caso di irregolarità:

  • diffida per violazioni di minore gravità;
  • sospensione da 15 giorni a 6 mesi per violazioni gravi o in caso di precedente diffida;
  • revoca per reiterate gravi violazioni o in caso di mancato adempimento alle prescrizioni del provvedimento di sospensione;
  • sospensione immediata se vengono meno i requisiti di notifica.

Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento, l’organismo deve sospendere l’attività di certificazione e informare immediatamente MIT e ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati anche all’organismo, ad ACCREDIA, ad ANSFISA, all’ERA e alla Commissione europea.

Durata del provvedimento ed efficacia

Il decreto produce effetti dal 6 novembre 2025, in continuità con il precedente decreto dirigenziale n. 54 del 27 agosto 2021, la cui validità scade il 5 novembre 2025. La validità della qualifica è fissata fino al 5 novembre 2029, in coerenza con la scadenza dell’allegato CSAAR al certificato di accreditamento n. 00879.

Oneri per attività di accompagnamento

Le spese per eventuali attività di accompagnamento svolte da personale del MIT o di ANSFISA in occasione di audit o ispezioni richieste dall’ERA ai sensi dell’art. 34 del regolamento (UE) n. 796/2016 e della decisione ERA Management Board n. 156 del 27 giugno 2017 sono poste a carico dell’organismo.

Pubblicazione

Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito di ANSFISA.

Punti principali

Qualifica dell’organismo designato

CERTIFER ITALIA S.r.l., con sede legale a Pisa, è qualificata come organismo designato (DeBo) ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. 57/2019 per i sottosistemi ferroviari infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento di terra e di bordo, materiale rotabile, nonché per i sottosistemi funzionali esercizio e gestione del traffico, manutenzione e trasporto combinato.

Istruttoria e basi di accreditamento

La decisione è adottata all’esito dell’istruttoria svolta sulla base della domanda presentata dalla società, delle integrazioni documentali richieste dal Ministero e della comunicazione di ACCREDIA che attesta l’aggiornamento dello scopo di accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, con rinnovo dell’allegato CSAAR al certificato n. 00879 fino al 5 novembre 2029.

Obblighi dell’organismo qualificato

L’organismo deve operare secondo le modalità previste dal d.lgs. 57/2019, mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse strumentali dichiarate, sottoponendo ad approvazione preventiva di ACCREDIA ogni variazione rilevante. Deve conservare per almeno dieci anni gli atti di certificazione e i rapporti di prova, tenendoli a disposizione del MIT e di ANSFISA, e comunicare al Ministero rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri dei certificati, circostanze incidenti sulla notifica, richieste delle autorità di vigilanza e, su richiesta, le attività svolte anche transfrontaliere o in subappalto.

Vigilanza, rinnovo e sanzioni

La vigilanza è affidata ad ACCREDIA. La notifica vale per il periodo di validità del certificato di accreditamento. Il rinnovo o l’estensione ad altri sottosistemi richiede nuova domanda secondo il d.lgs. 57/2019 e il DD n. 37/2019, con presentazione almeno due mesi prima della scadenza. Sono previsti diffida, sospensione e revoca in caso di violazioni; la sospensione è immediata se vengono meno i requisiti di notifica. In caso di sospensione o revoca dell’accreditamento da parte di ACCREDIA, l’organismo deve sospendere l’attività e informare subito MIT e ANSFISA; i provvedimenti sono comunicati anche a ERA e Commissione europea.

Decorrenza e durata

Il decreto produce effetti dal 6 novembre 2025, giorno successivo alla scadenza del precedente decreto dirigenziale n. 54 del 27 agosto 2021, e mantiene validità fino al 5 novembre 2029, in coerenza con la scadenza dell’allegato CSAAR al certificato di accreditamento n. 00879. Il provvedimento è pubblicato sui siti del MIT e di ANSFISA.

Come è indicizzato

Materieferroviesicurezza ferroviariainteroperabilità ferroviariaaccreditamento e certificazioneamministrazione e controlli

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