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Decreto dirigenziale n. 296 del 28/08/2025

Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: controllo accesso ZTL e centri storici

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto omologa la nuova versione del dispositivo "EnVES EVO 1812" della società EngiNe S.p.A., destinato al controllo automatico degli accessi di veicoli a centri storici, zone a traffico limitato, aree pedonali, piazzole di carico/scarico e corsie o strade riservate. L’atto definisce le due configurazioni approvate, le funzioni di lettura targhe, classificazione veicoli e gestione dati, oltre ai limiti prestazionali, geometrici e operativi delle diverse ottiche e sensori. Sono inoltre fissate le condizioni di installazione, produzione, commercializzazione e divieto di modifiche al dispositivo omologato.

Omologazione della nuova versione del sistema di controllo accessi "EnVES EVO 1812" per ZTL, centri storici e corsie riservate

Omologazione della nuova versione del dispositivo "EnVES EVO 1812"

Il decreto dirigenziale dispone l’omologazione della nuova versione del sistema per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico merci e alle corsie o strade riservate, denominato "EnVES EVO 1812", prodotto da EngiNe S.p.A. L’atto si fonda sull’art. 45 del d.lgs. n. 285/1992, sull’art. 192 del D.P.R. n. 495/1992, sull’art. 201, comma 1-bis, lettera g), del Codice della strada, sul D.P.R. n. 250/1999 e sulla norma tecnica UNI 10772:2016.

Base normativa e presupposti istruttori

Il Ministero richiama la disciplina sull’approvazione e omologazione dei dispositivi destinati all’accertamento automatico delle violazioni e la regola che consente la contestazione differita per gli accessi non autorizzati rilevati tramite dispositivi omologati. Sono inoltre richiamati i precedenti provvedimenti di omologazione ed estensione relativi al dispositivo "EnVES EVO 1812":

  • decreto dirigenziale n. 270 del 26 luglio 2019;
  • decreto dirigenziale n. 371 dell’8 ottobre 2020;
  • decreto dirigenziale n. 73 del 28 febbraio 2022;
  • decreto dirigenziale n. 309 del 21 giugno 2024, relativo al subentro di EngiNe S.p.A. in luogo di EngiNe S.r.l.

L’istanza di omologazione della nuova versione è del 18 ottobre 2024. Dopo le prove di laboratorio e la documentazione tecnica depositata, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con voto n. 21/2025 del 23 aprile 2025, ha espresso parere favorevole subordinato all’integrazione di chiarimenti e prescrizioni, poi trasmessi dalla società con note del 16 luglio, 5 agosto e 18 agosto 2025, comprensive dei manuali aggiornati.

Oggetto dell’omologazione e configurazioni approvate

La nuova versione omologata riguarda il sistema di controllo accessi "EnVES EVO 1812" e viene approvata in due configurazioni alternative:

  • configurazione con telecamera ANPR "Vista EnVES08-4KM" e telecamera di contesto a colori esterna "Vista EnVES06plus", in sostituzione della precedente "Vista EnVES06";
  • configurazione con nuovo sistema di ripresa ed elaborazione "Vista EnVES10-4KM", che integra in un’unica custodia la telecamera ANPR e la telecamera di contesto a colori.

La nuova versione può inoltre utilizzare un modulo di analisi delle immagini basato su intelligenza artificiale per la classificazione dei veicoli in transito. In alternativa, per la classificazione per lunghezza, sono previsti i sensori radar "UMRR-0A Type 30" e laser "CMP3", già associati alle precedenti omologazioni. Le funzioni di classificazione per lunghezza e per categoria sono qualificate come funzioni aggiuntive per gli utilizzatori.

Funzioni del dispositivo e struttura del sistema

La configurazione base è composta dal software di gestione dati "EnVES Server" e dall’hardware del varco stradale. L’unità locale svolge funzioni di:

  • rilevazione continua dei transiti;
  • acquisizione delle immagini di targa;
  • acquisizione delle immagini di contesto nelle versioni dotate di telecamera a colori;
  • riconoscimento automatico delle targhe mediante OCR;
  • gestione dei dati e delle liste dei veicoli autorizzati;
  • comunicazione con l’unità centrale di elaborazione.

L’unità centrale gestisce e controlla le unità locali e le liste bianche e nere. Il decreto precisa che la rete dati distribuita attraverso cui le unità locali comunicano con il centro non è oggetto dell’omologazione.

Classificazione dei veicoli e funzioni accessorie

Per le versioni dotate di classificatore, il sistema può determinare la lunghezza dei veicoli tramite radar o laser. Nelle versioni con telecamera di contesto "Vista EnVES06plus" o con il sistema integrato "Vista EnVES10-4KM", può classificare i veicoli anche tramite intelligenza artificiale nelle seguenti categorie:

  • in ripresa dal posteriore: autoveicoli sotto 3,5 t, veicoli intermedi tra 3,5 t e 12 t, autoveicoli oltre 12 t;
  • in ripresa dall’anteriore: autoveicoli sotto 3,5 t, autobus, autoveicoli oltre 3,5 t.

Sono inoltre ammesse, come funzioni accessorie e non utilizzabili per l’accertamento delle violazioni, attività di monitoraggio e statistica in forma anonima, tra cui lettura di eventuali pannelli per merci pericolose, memorizzazione immagini di tutti i veicoli per scopi di polizia, misurazione di velocità e altezza, raccolta di dati di traffico e invio dati aggregati all’unità centrale.

Prestazioni di riconoscimento targhe e limiti funzionali

Per la configurazione con telecamera ANPR "Vista EnVES08-4KM" restano validi i livelli già definiti nei decreti del 2019 e del 2022.

Per la configurazione con "Vista EnVES10-4KM", il decreto distingue tre ottiche:

  • 35 mm: riconoscimento, in condizioni diurne e notturne e in traffico canalizzato o non canalizzato, delle targhe posteriori e anteriori degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei ciclomotori, con classe A; prove estese fino a 110 km/h e 230 km/h con esito positivo in classe A; limiti geometrici con distanza massima 26,1 m, altezza 7,0 m, disassamento laterale 16,1 m, angolo 39,9°, campo di riconoscimento a 0 lx di 8,5 m per 10,0 m; monitoraggio massimo di due corsie.
  • 25 mm: riconoscimento in classe A delle targhe posteriori e anteriori degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei ciclomotori fino alle velocità di prova previste; prove estese in pista fino a 230 km/h per autoveicoli e motoveicoli e fino a 180 km/h per ciclomotori, sempre in classe A; limiti geometrici con distanza massima 24,58 m, altezza 7,5 m, disassamento laterale 8,0 m, angolo 19,98°, campo di riconoscimento a 0 lx di 12,0 m per 9,0 m; monitoraggio massimo di quattro corsie.
  • 12 mm: riconoscimento in classe A delle sole targhe posteriori e anteriori degli autoveicoli fino a 70 km/h; non risultano prove di laboratorio per motoveicoli e ciclomotori né prove estese oltre la velocità base; limiti geometrici con distanza massima 11,0 m, altezza 6,0 m, disassamento laterale 7,0 m, angolo 49,4°, campo di riconoscimento a 0 lx di 5,0 m per 4,0 m; monitoraggio massimo di una corsia.

Le configurazioni con ottiche da 35 mm, 25 mm e 12 mm sono state inoltre sottoposte a prove funzionali su strada, in condizioni diurne e notturne, per validare la modalità free-run.

Installazione, esercizio e condizioni operative

L’installazione deve rispettare i limiti tecnici risultanti dalle prove e quanto previsto nei manuali del dispositivo, senza introdurre modifiche che alterino la funzionalità delle configurazioni omologate. Inoltre, l’installazione sulla sede stradale deve avvenire nel rispetto del Codice della strada e del regolamento di esecuzione, evitando pericoli per veicoli e pedoni e assicurando il rispetto delle norme di sicurezza per apparecchiature elettriche in luoghi accessibili al pubblico e per le attività di manutenzione.

Produzione, commercializzazione e divieti di modifica

I dispositivi prodotti e commercializzati in base all’omologazione devono essere conformi ai prototipi depositati presso il Ministero:

  • sistema di ripresa ed elaborazione "Vista EnVES08-4KM", depositato il 18 ottobre 2024;
  • sistema di ripresa ed elaborazione "Vista EnVES10-4KM", depositato il 18 ottobre 2024;
  • telecamera di contesto a colori esterna "Vista EnVES06plus", depositata il 21 dicembre 2022.

Ogni esemplare deve riportare indelebilmente gli estremi del decreto e il nome del produttore. Non sono consentite modifiche al dispositivo, ai suoi componenti oggetto dell’omologazione e all’unità centrale di elaborazione, salvo specifiche future modifiche del decreto. I prodotti devono essere commercializzati insieme ai manuali tecnici applicabili, nei limiti di compatibilità con il decreto stesso.

Punti principali

Base normativa e finalità dell’atto

Il decreto richiama l’art. 45 del Codice della strada e l’art. 192 del regolamento di esecuzione, nonché l’art. 201, comma 1-bis, lettera g), che consente l’accertamento automatico delle violazioni relative agli accessi non autorizzati ai centri storici, ZTL, aree pedonali, piazzole di carico/scarico e corsie riservate mediante dispositivi omologati. Vengono richiamati anche il D.P.R. n. 250/1999 e la norma UNI 10772:2016, quale riferimento tecnico per i sistemi di riconoscimento targhe.

Caratteristiche della nuova versione omologata

La nuova versione del sistema "EnVES EVO 1812" può essere configurata in due modi: con telecamera ANPR "Vista EnVES08-4KM" e telecamera di contesto esterna "Vista EnVES06plus", oppure con il sistema integrato "Vista EnVES10-4KM" che incorpora ANPR e contesto in un’unica custodia. È prevista anche una funzione di classificazione veicoli basata su intelligenza artificiale e, in alternativa, l’uso dei sensori radar "UMRR-0A Type 30" o laser "CMP3" per la classificazione per lunghezza.

Prestazioni di riconoscimento targhe e limiti tecnici

Il decreto dettaglia per ciascuna ottica del sistema "Vista EnVES10-4KM" le classi di accuratezza, le velocità di prova e i limiti geometrici. Per le ottiche da 35 mm e 25 mm sono riconosciute targhe di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori in classe A anche a velocità superiori, fino a 230 km/h in pista; per l’ottica da 12 mm l’omologazione riguarda solo le targhe degli autoveicoli fino a 70 km/h. Sono inoltre indicati distanza massima, altezza, disassamento laterale, angolo di deformazione prospettica e ampiezza del campo di riconoscimento a 0 lx, con limite di monitoraggio di 1, 2 o 4 corsie a seconda della configurazione.

Regole di installazione, produzione e commercializzazione

L’installazione deve rispettare i limiti e le condizioni dei test, i manuali tecnici e le norme del Codice della strada, senza compromettere la funzionalità omologata e senza creare pericolo per utenti della strada e pedoni. I prodotti commercializzati devono corrispondere ai prototipi depositati presso il Ministero, riportare in modo indelebile gli estremi del decreto e il nome del produttore, essere venduti con i manuali applicabili e non possono essere modificati salvo successivo intervento normativo o amministrativo.

Come è indicizzato

Materiesicurezza stradalemotorizzazioneautotrasportofinanziamenti e contributipubbliche amministrazioni

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