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Decreto dirigenziale n. 94 del 02/09/2025

Qualifica della Società CERTIFER ITALIA SRL, con sede in PISA (PI), 56121, via Chiassatello n. 57, quale organismo di certificazione (OC) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Reg. (UE) n.779/2019.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti94

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto qualifica CERTIFER ITALIA S.r.l. come organismo di certificazione degli ECM accreditati ai sensi del Reg. (UE) n. 779/2019, per i carri merci e per i veicoli diversi dai carri merci. L’atto disciplina condizioni, obblighi di comunicazione, vigilanza affidata ad ACCREDIA, durata della qualifica e cause di sospensione o revoca, in continuità con la precedente qualifica e con validità collegata al certificato di accreditamento.

Qualifica di CERTIFER ITALIA S.r.l. quale organismo di certificazione (OC ECM) dei soggetti responsabili della manutenzione accreditati ai sensi del Reg. (UE) n. 779/2019

Qualifica di CERTIFER ITALIA S.r.l. quale organismo di certificazione ECM

Il decreto della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie qualifica CERTIFER ITALIA S.r.l. come organismo di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Reg. (UE) n. 779/2019. L’atto si inserisce nel quadro della disciplina europea sulla sicurezza ferroviaria e sull’interoperabilità del sistema ferroviario, nonché delle disposizioni nazionali attuative e delle modalità di qualifica già definite dal DD n. 37 del 28 giugno 2019.

Base normativa e presupposti istruttori

Il provvedimento richiama, tra gli altri, il Reg. (CE) n. 765/2008 sull’accreditamento, il Reg. (UE) n. 445/2011, poi abrogato dal Reg. (UE) n. 779/2019, il Reg. (UE) 2016/796 sull’ERA, le direttive 2016/798 e 2016/797, i decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57, il DD n. 37/2019 e le convenzioni MIT-ACCREDIA del 2019 e del 2024. L’istruttoria si fonda sull’istanza presentata da CERTIFER ITALIA S.r.l. il 28 luglio 2025, sulla successiva richiesta di integrazione documentale e sulla documentazione integrativa pervenuta, oltre che sull’aggiornamento dello scopo di accreditamento comunicato da ACCREDIA.

Oggetto della qualifica

La società viene qualificata quale OC ECM per:

  • i carri merci;
  • i veicoli diversi dai carri merci.

La qualifica riguarda i soggetti responsabili della manutenzione accreditati ai sensi del Reg. (UE) n. 779/2019.

Condizioni di esercizio dell’attività

L’organismo deve svolgere le attività secondo le modalità fissate dalla normativa nazionale ed europea richiamata. Deve inoltre:

  • mantenere la struttura, l’organizzazione, il personale e le risorse strumentali dichiarate;
  • sottoporre ad approvazione preventiva di ACCREDIA ogni variazione relativa a tali elementi, comprese le scelte su laboratori e consulenti esterni;
  • conservare gli atti di certificazione, compresi i rapporti di prova, per un periodo non inferiore a dieci anni;
  • tenere tale documentazione a disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ANSFISA.

È inoltre tenuto a comunicare al MIT:

  • ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
  • ogni circostanza che incida sull’ambito e sulle condizioni di notifica;
  • eventuali richieste di informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza del mercato;
  • su richiesta, le attività svolte nell’ambito della notifica, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

Vigilanza, durata e rinnovo della qualifica

La vigilanza sull’attività dell’organismo è demandata ad ACCREDIA, quale ente unico di accreditamento. La validità della qualifica è collegata a quella del certificato di accreditamento.

Il decreto stabilisce che la validità decorre dal 6 novembre 2025, giorno successivo alla scadenza del precedente decreto dirigenziale n. 91 del 20 settembre 2024, e termina il 5 novembre 2029, data di scadenza dell’allegato CSAAR al certificato di accreditamento n. 00879 Products/Services/Processes.

Per il rinnovo della qualifica, l’organismo deve presentare domanda secondo le modalità del DD n. 37/2019 e almeno due mesi prima della scadenza.

Sospensione, revoca e regime sanzionatorio amministrativo

Il decreto disciplina le conseguenze delle violazioni:

  • diffida per i casi di minore gravità;
  • sospensione dell’attività da 15 giorni a 6 mesi per i casi di maggiore gravità o in caso di precedente diffida;
  • revoca per reiterate gravi violazioni.

Se, a seguito di verifica, emerge la perdita dei requisiti per la notifica ai sensi del d.lgs. n. 57/2019, l’attività è immediatamente sospesa. In caso di sospensione o revoca dell’accreditamento da parte di ACCREDIA, l’organismo deve sospendere l’attività di certificazione e darne immediata comunicazione al MIT e ad ANSFISA.

I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati all’organismo, ad ACCREDIA, ad ANSFISA, all’ERA e, ove necessario, alla Commissione europea.

Pubblicazione

Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ANSFISA.

Punti principali

Qualifica dell'organismo di certificazione

CERTIFER ITALIA S.r.l., con sede legale in Pisa, viene qualificata quale organismo di certificazione (OC ECM) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Reg. (UE) n. 779/2019, sia per i carri merci sia per i veicoli diversi dai carri merci.

Presupposti normativi e istruttoria

Il decreto richiama la disciplina europea e nazionale in materia di sicurezza ferroviaria, interoperabilità e certificazione ECM, nonché il Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 e le convenzioni MIT-ACCREDIA. La qualifica è adottata a seguito di istanza della società, richiesta di integrazione documentale e verifica della completezza e conformità della documentazione.

Obblighi dell'organismo qualificato

L'organismo deve operare secondo le norme nazionali e i regolamenti europei applicabili, mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse dichiarate, e sottoporre ad approvazione preventiva di ACCREDIA eventuali variazioni. Gli atti di certificazione, inclusi i rapporti di prova, vanno conservati per almeno dieci anni e restano a disposizione di MIT e ANSFISA.

Vigilanza, durata e rinnovo

La vigilanza sull'attività è demandata ad ACCREDIA. La notifica/qualifica ha validità collegata al certificato di accreditamento, con durata dal 6 novembre 2025 al 5 novembre 2029. Il rinnovo deve essere richiesto secondo il DD n. 37 del 28 giugno 2019, almeno due mesi prima della scadenza.

Sospensione, revoca e comunicazioni

Sono previste diffida, sospensione da 15 giorni a 6 mesi e revoca in caso di violazioni o perdita dei requisiti. Se ACCREDIA sospende o revoca l'accreditamento, l'organismo deve sospendere immediatamente l'attività e informare MIT e ANSFISA. I provvedimenti sono comunicati anche ad ACCREDIA, ERA e, se necessario, alla Commissione europea.

Come è indicizzato

Materieferroviesicurezza ferroviariacertificazione e accreditamentomotorizzazionefinanziamenti e contributi

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