Decreto dirigenziale n. 92 del 02/09/2025
Qualifica della società CERTIFER ITALIA S.r.l. con sede legale a in PISA (PI), 56122, via Chiassatello n. 57, quale organismo notificato ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 57/2019 con riferimento ai sottosistemi di natura strutturale Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS a terra, Infrastruttura ed Energia, di cui all’allegato II del decreto medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica CERTIFER ITALIA S.r.l. come organismo notificato ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 57/2019 per i sottosistemi strutturali ferroviari Infrastrutture, Energia, Controllo-comando e segnalamento (a terra e di bordo) e Materiale rotabile. Il provvedimento richiama la disciplina europea e nazionale in materia di interoperabilità ferroviaria, l’accreditamento ACCREDIA e le regole operative per vigilanza, rinnovo, estensione, sospensione e revoca della qualifica. La validità decorre dal 6 novembre 2025 e termina il 5 novembre 2029, con efficacia subordinata all’inserimento sul sistema NANDO della Commissione europea.
Qualifica di CERTIFER ITALIA S.r.l. quale organismo notificato (NoBo) per sottosistemi ferroviari strutturali ai sensi del d.lgs. 57/2019
Qualifica di CERTIFER ITALIA S.r.l. quale organismo notificato (NoBo) per sottosistemi ferroviari strutturali
Il decreto dirigenziale qualifica CERTIFER ITALIA S.r.l. come organismo notificato ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 57/2019, per attività di valutazione di conformità riferite ai sottosistemi strutturali del sistema ferroviario. Il provvedimento si colloca nel quadro dell’interoperabilità ferroviaria dell’Unione europea e della disciplina nazionale di recepimento, con vigilanza affidata ad ACCREDIA e pubblicazione sul sito del MIT e di ANSFISA.
Base normativa e quadro regolatorio
Il decreto richiama il Regolamento (CE) n. 765/2008 sull’accreditamento e sulla vigilanza del mercato, il Regolamento (UE) 2016/796 istitutivo dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA), le direttive 2016/798 sulla sicurezza ferroviaria e 2016/797 sull’interoperabilità ferroviaria, nonché il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 50 e il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 57.
Sono inoltre richiamate:
- la nota della Commissione UE - DG MOVE “letter-IOD NoBos” prot. n. 3984028 del 27/07/2018;
- la Convenzione MIT-ACCREDIA prot. n. 260 del 1 luglio 2019;
- il Decreto Direttoriale n. 37 del 28/6/2019, sulle modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di valutazione del procedimento di analisi dei rischi;
- la Convenzione MIT-ACCREDIA prot. n. 89 del 18 settembre 2024, che disciplina l’accreditamento degli organismi ai sensi dei d.lgs. 57/2019 e 50/2019 e dei regolamenti UE n. 402/2013 e n. 779/2019.
Presupposti istruttori e istruttoria di accreditamento
La società CERTIFER ITALIA S.r.l. aveva già ottenuto una precedente qualifica con Decreto Direttoriale n. 90 del 19/09/2024, con scadenza 05/11/2025. Con nota prot. CO/034/2025 del 28/07/2025 ha presentato istanza di nuova qualifica come organismo notificato per i sottosistemi:
- Materiale rotabile;
- CCS di bordo;
- CCS a terra;
- Infrastrutture;
- Energia.
A seguito della richiesta di integrazione documentale del 04/08/2025, la società ha trasmesso ulteriore documentazione il 08/08/2025. Il decreto dà atto che il Comitato Settoriale di Accreditamento CSA AR di Accredia, con comunicazione prot. DC2025MGE095 del 24/07/2025, ha aggiornato lo scopo dell’accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012 e rinnovato l’Allegato CSAAR al Certificato n. 00879 Products/Services/Processes, ora con scadenza 05/11/2029.
La Direzione generale ritiene quindi completa la documentazione e conforme la stessa al DD n. 37 del 28/6/2019.
Oggetto della qualifica e sottosistemi interessati
Ai sensi dell’art. 1, CERTIFER ITALIA S.r.l. è qualificata quale organismo notificato (Notified Body - NoBo) per i seguenti sottosistemi di natura strutturale:
- infrastrutture;
- energia;
- controllo-comando e segnalamento a terra;
- controllo-comando e segnalamento di bordo;
- materiale rotabile.
Il provvedimento è quindi riferito all’attività di certificazione nell’ambito dell’interoperabilità ferroviaria per i sottosistemi indicati nell’allegato II del d.lgs. 57/2019.
Obblighi operativi dell’organismo notificato
L’art. 2 stabilisce che le attività correlate alla qualifica devono essere svolte secondo le modalità previste dal d.lgs. 57/2019. L’organismo deve inoltre:
- mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse strumentali conformi alla documentazione agli atti;
- sottoporre a preventiva approvazione di ACCREDIA eventuali variazioni organizzative, incluse quelle relative all’uso di laboratori e consulenti esterni;
- conservare per almeno dieci anni gli atti relativi all’attività di certificazione, compresi i rapporti di prova;
- tenere detta documentazione a disposizione del MIT e di ANSFISA;
- comunicare al MIT ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo, nonché qualsiasi circostanza che incida su ambito e condizioni della notifica;
- trasmettere, su richiesta, le informazioni sulle attività svolte nell’ambito della notifica, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
Vigilanza, durata della notifica e rinnovo
La vigilanza sull’attività dell’organismo è demandata ad ACCREDIA. La validità della notifica è collegata a quella del certificato di accreditamento.
Per il rinnovo della qualifica o per l’estensione ad uno o più sottosistemi, l’organismo deve presentare istanza secondo il d.lgs. 57/2019 e il DD n. 37/2019. Per il rinnovo, la domanda va presentata almeno due mesi prima della scadenza.
Sospensione, revoca e perdita dei requisiti
L’art. 4 disciplina il regime sanzionatorio e cautelare in caso di difformità dalle disposizioni vigenti:
- diffida per i casi di minore gravità;
- sospensione dell’attività da quindici giorni a sei mesi nei casi più gravi o in caso di precedente diffida;
- revoca nei casi di reiterate gravi violazioni.
La sospensione viene ritirata dopo la rimozione delle irregolarità o carenze. La qualifica è revocata se l’organismo non ottempera ai contenuti del provvedimento di sospensione nei modi e nei tempi indicati.
È prevista inoltre la sospensione immediata dell’attività se viene accertata la perdita dei requisiti per la notifica ai sensi del d.lgs. 57/2019. In caso di sospensione o revoca del certificato di accreditamento da parte di ACCREDIA, l’organismo deve sospendere l’attività di certificazione e darne immediata comunicazione a MIT e ANSFISA.
I provvedimenti di sospensione o revoca devono essere comunicati anche all’organismo, ad ACCREDIA, ad ANSFISA, all’ERA e alla Commissione europea.
Spese di accompagnamento per audit ERA
L’art. 5 prevede che le spese per l’attività di accompagnamento da parte di personale del MIT o di ANSFISA in occasione di audit o ispezioni richieste dall’ERA ai sensi dell’art. 34 del Regolamento (UE) n. 796/2016 e della Decisione ERA Management Board n. 156 del 27 giugno 2017 siano a carico dell’organismo.
Decorrenza, efficacia e pubblicazione
Il decreto ha validità dal 06/11/2025, cioè dal giorno successivo alla scadenza del precedente decreto dirigenziale n. 90 del 19/09/2024, e fino al 05/11/2029, coincidente con la scadenza dell’Allegato CSAAR al certificato di accreditamento n. 00879 Products/Services/Processes rilasciato da Accredia.
Il provvedimento è pubblicato sul sito del MIT e di ANSFISA. La società può emettere documentazione come organismo notificato solo dopo l’avvenuto inserimento sul sito Nando della Commissione europea.
Punti principali
Oggetto della qualifica
CERTIFER ITALIA S.r.l., con sede a Pisa, è qualificata come organismo notificato (NoBo) per la valutazione di conformità dei sottosistemi ferroviari di natura strutturale: infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento a terra, controllo-comando e segnalamento di bordo, materiale rotabile.
Base normativa e presupposti
Il decreto si fonda sulla disciplina europea e nazionale in materia di interoperabilità e sicurezza ferroviaria, in particolare regolamenti UE, direttive 2016/797 e 2016/798, d.lgs. 57/2019, convenzioni MIT-ACCREDIA e decreto direttoriale n. 37/2019 sulle modalità di qualifica degli organismi.
Obblighi dell’organismo qualificato
L’organismo deve operare secondo il d.lgs. 57/2019, mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse strumentali come documentati, sottoponendo a preventiva approvazione di ACCREDIA ogni variazione rilevante. Deve conservare per almeno dieci anni gli atti di certificazione e renderli disponibili a MIT e ANSFISA.
Vigilanza, rinnovo e variazioni
La vigilanza è demandata ad ACCREDIA. La notifica ha durata collegata al certificato di accreditamento. Per rinnovo o estensione ad altri sottosistemi, la domanda va presentata secondo d.lgs. 57/2019 e DD n. 37/2019; per il rinnovo l’istanza va depositata almeno due mesi prima della scadenza.
Sospensione, revoca e comunicazioni
Sono previste diffida, sospensione e revoca in caso di violazioni, perdita dei requisiti o mancato adeguamento ai provvedimenti. L’organismo deve comunicare a MIT, ANSFISA, ERA e Commissione europea i provvedimenti rilevanti e le eventuali sospensioni o revoche del certificato di accreditamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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