Decreto dirigenziale n. 101 del 12/09/2025
Qualifica della Società IIS CERT SRL, con sede in via Lungobisagno Istria n.29 CAP 16141 Genova, quale organismo designato ai sensi dell’art. 15 comma 8 del decreto legislativo n. 57/2019 con riferimento ai sottosistemi strutturali: Materiale Rotabile, CCS di bordo, CCS a terra, Infrastruttura ed Energia; ed ai sottosistemi funzionali: Manutenzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica IIS CERT SRL come organismo designato (Designated Body - DeBo) per la valutazione di conformità di determinati sottosistemi ferroviari strutturali e funzionali, sulla base del d.lgs. n. 57/2019 e della disciplina UE sull’interoperabilità ferroviaria. L’atto disciplina inoltre obblighi operativi, conservazione documentale, vigilanza da parte di ACCREDIA, ipotesi di sospensione/revoca e durata della qualifica, collegandola alla validità dell’accreditamento e fissandone l’efficacia dal 30 novembre 2025 al 29 novembre 2029.
Qualifica della IIS CERT SRL quale organismo designato (DeBo) ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 57/2019 per specifici sottosistemi ferroviari
Qualifica di IIS CERT SRL quale organismo designato ferroviario
Il decreto del Direttore generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie qualifica IIS CERT SRL come organismo designato (Designated Body - DeBo) ai sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57. L’atto si inserisce nel quadro della disciplina europea e nazionale sull’interoperabilità e sulla sicurezza ferroviaria e collega la qualifica alla preesistente procedura di accreditamento rilasciata da ACCREDIA.
Base normativa e presupposti dell’atto
Il provvedimento richiama la normativa UE e nazionale rilevante in materia ferroviaria, in particolare:
- regolamento (CE) n. 765/2008 sull’accreditamento e la vigilanza del mercato;
- regolamento (UE) 2016/796 istitutivo dell’ERA;
- direttive 2016/798 e 2016/797 su sicurezza e interoperabilità ferroviaria;
- decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50;
- decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57;
- decreto direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 sulle modalità di qualifica degli organismi.
Sono inoltre richiamate le convenzioni MIT-ACCREDIA del 2019 e del 2024, la comunicazione alla Commissione europea sulle procedure di notifica e gli atti organizzativi del Ministero per il 2025. L’istruttoria dà conto dell’aggiornamento dello scopo di accreditamento della società e della completezza della documentazione presentata.
Soggetto qualificato e ambito della qualifica
La società IIS CERT SRL, con sede in via Lungobisagno Istria n. 29, CAP 16141, Genova, viene qualificata come DeBo per i seguenti sottosistemi:
- infrastrutture;
- energia;
- controllo-comando e segnalamento a terra;
- controllo-comando e segnalamento di bordo;
- materiale rotabile;
- manutenzione, quale sottosistema funzionale.
Il decreto precisa che la società era già stata qualificata con precedente DD n. 38 del 6 giugno 2024, con scadenza al 29 novembre 2025, e che la nuova qualifica interviene a seguito della nuova istanza presentata il 4 agosto 2025 e della relativa integrazione documentale.
Obblighi operativi dell’organismo designato
L’organismo deve svolgere le attività di certificazione secondo le modalità stabilite dal d.lgs. n. 57/2019. In particolare, deve:
- mantenere la struttura organizzativa e gestionale dichiarata;
- mantenere il personale e le risorse strumentali indicate;
- sottoporre a preventiva approvazione di ACCREDIA eventuali variazioni relative a laboratori e consulenti esterni;
- conservare gli atti di certificazione e i rapporti di prova per almeno dieci anni;
- tenere tale documentazione a disposizione del MIT e di ANSFISA.
Il decreto ribadisce inoltre l’obbligo di operare nel quadro delle norme di settore e dei provvedimenti ministeriali applicabili.
Comunicazioni obbligatorie al Ministero
IIS CERT SRL deve comunicare al MIT:
- ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati di approvazione del prototipo;
- ogni circostanza che incida sull’ambito o sulle condizioni della notifica;
- eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato;
- su richiesta, le attività svolte nell’ambito della notifica, comprese quelle transfrontaliere e di subappalto.
Vigilanza, validità e rinnovo della qualifica
La vigilanza sull’attività dell’organismo è demandata ad ACCREDIA. La validità della notifica è collegata alla validità del certificato di accreditamento.
Per il rinnovo della qualifica o per l’estensione ad uno o più sottosistemi, l’organismo deve presentare apposita domanda secondo il d.lgs. n. 57/2019 e il DD n. 37/2019; per il rinnovo, l’istanza deve essere presentata almeno due mesi prima della scadenza.
Sospensione, revoca e conseguenze
Il decreto prevede un regime sanzionatorio graduato in caso di difformità dalle disposizioni vigenti:
- diffida per i casi di minore gravità;
- sospensione da 15 giorni a 6 mesi per i casi più gravi o in caso di reiterazione dopo diffida;
- revoca nei casi di reiterate gravi violazioni.
La sospensione è ritirata quando siano state rimosse le irregolarità o carenze. La qualifica è revocata se l’organismo non ottempera, nei modi e nei tempi indicati, al provvedimento di sospensione. È prevista l’immediata sospensione anche in caso di perdita dei requisiti per la notifica. Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento, l’organismo deve cessare l’attività di certificazione e informare immediatamente MIT e ANSFISA.
I provvedimenti di sospensione o revoca devono essere comunicati anche ad ACCREDIA, ANSFISA, ERA e Commissione europea.
Spese e decorrenza
Le spese relative ad eventuali attività di accompagnamento del personale MIT o ANSFISA in occasione di audit o ispezioni richieste dall’ERA sono poste a carico dell’organismo.
Il decreto dispone che la qualifica decorra dal 30 novembre 2025, giorno successivo alla scadenza del precedente decreto dirigenziale, e resti efficace fino al 29 novembre 2029, data di scadenza dell’allegato CSAAR al certificato di accreditamento. Il provvedimento è inoltre pubblicato sui siti del MIT e di ANSFISA.
Punti principali
Qualifica dell’organismo designato
La società IIS CERT SRL, con sede in Genova, viene qualificata quale organismo designato ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 57/2019. La qualifica riguarda i sottosistemi strutturali infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento di terra, controllo-comando e segnalamento di bordo, materiale rotabile, nonché il sottosistema funzionale manutenzione.
Presupposti normativi e istruttoria
Il provvedimento si fonda sulla normativa europea in materia di accreditamento, sicurezza e interoperabilità ferroviaria, nonché sui decreti legislativi nn. 50/2019 e 57/2019 e sul DD n. 37 del 28 giugno 2019, che disciplina le modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità. L’istruttoria dà atto dell’aggiornamento dello scopo di accreditamento da parte di ACCREDIA e della completezza documentale della società istante.
Obblighi dell’organismo qualificato
L’organismo deve operare secondo le modalità del d.lgs. n. 57/2019, mantenere struttura, organizzazione, personale, risorse strumentali e scelte relative a laboratori e consulenti esterni, sottoponendo ogni variazione alla preventiva approvazione di ACCREDIA. Deve inoltre conservare per almeno dieci anni gli atti di certificazione e i rapporti di prova, tenendoli a disposizione del MIT e di ANSFISA.
Comunicazioni e vigilanza
L’organismo è tenuto a comunicare al MIT ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo, ogni circostanza incidente sull’ambito e sulle condizioni di notifica, eventuali richieste informative delle autorità di vigilanza del mercato e, su richiesta, le attività svolte nell’ambito della notifica. La vigilanza sull’attività è demandata ad ACCREDIA.
Durata, rinnovo e regime sanzionatorio
La notifica ha durata collegata al certificato di accreditamento. Il rinnovo o l’estensione della qualifica richiedono nuova domanda secondo il d.lgs. n. 57/2019 e il DD n. 37/2019; per il rinnovo l’istanza va presentata almeno due mesi prima della scadenza. Sono previste diffida, sospensione da 15 giorni a 6 mesi e revoca in caso di violazioni, perdita dei requisiti o mancato adeguamento ai provvedimenti di sospensione.
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