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Decreto dirigenziale n. 102 del 12/09/2025

Qualifica della Società IIS CERT SRL, con sede in via Lungobisagno Istria n.29 CAP 16141 Genova, quale organismo notificato ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 57/2019 con riferimento ai sottosistemi di natura strutturale Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS a terra, Infrastruttura ed Energia di cui all’allegato II del decreto medesimo

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto qualifica IIS CERT SRL come organismo notificato per specifici sottosistemi ferroviari di natura strutturale ai sensi del d.lgs. 57/2019. L’atto prende atto dell’aggiornamento dello scopo di accreditamento Accredia e disciplina durata, vigilanza, obblighi di comunicazione, conservazione documentale e cause di sospensione o revoca della qualifica. La validità decorre dal 30 novembre 2025 fino al 29 novembre 2029, con efficacia operativa subordinata all’inserimento sul sito NANDO della Commissione europea.

Qualifica della società IIS CERT SRL quale organismo notificato (NoBo) ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 57/2019 per sottosistemi ferroviari strutturali

Qualifica di IIS CERT SRL quale organismo notificato ferroviario

Il decreto qualifica IIS CERT SRL quale organismo notificato (Notified Body - NoBo) ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, per attività di valutazione della conformità riferite a specifici sottosistemi strutturali del sistema ferroviario. L’atto si colloca nel quadro della normativa unionale su interoperabilità e sicurezza ferroviaria e attua le procedure nazionali di qualifica degli organismi notificati basate sull’accreditamento Accredia.

Base normativa e presupposti istruttori

Il provvedimento richiama il Regolamento (CE) n. 765/2008, il Regolamento (UE) 2016/796, le direttive 2016/798 e 2016/797, i decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57, la convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019 e quella del 18 settembre 2024, nonché il Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 sulle modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi per l’analisi dei rischi. Viene inoltre dato atto della comunicazione alla Commissione europea delle procedure di notifica e dell’inquadramento organizzativo e dirigenziale del Ministero per l’anno 2025.

Istruttoria sulla società richiedente

IIS CERT SRL, già qualificata con decreto direttoriale n. 03 del 18 gennaio 2024 fino al 29 novembre 2025, ha presentato istanza di qualifica il 4 agosto 2025 per l’estensione/rinnovo dell’autorizzazione in relazione ai sottosistemi di natura strutturale. A seguito di richiesta di integrazione documentale del 1 settembre 2025, la società ha trasmesso gli atti integrativi il 2 settembre 2025. Il Ministero prende atto della comunicazione di Accredia del 24 luglio 2025, relativa all’aggiornamento dello scopo di accreditamento secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e al rinnovo dell’allegato CSAAR del certificato n. 00081, con nuova scadenza al 29 novembre 2029.

Sottosistemi coperti dalla qualifica

La qualifica riguarda i sottosistemi di natura strutturale indicati dal d.lgs. 57/2019:

  • infrastrutture;
  • energia;
  • controllo-comando e segnalamento a terra;
  • controllo-comando e segnalamento di bordo;
  • materiale rotabile.

Obblighi dell’organismo notificato

L’organismo deve svolgere le attività di certificazione secondo le disposizioni del d.lgs. 57/2019 e mantenere invariati, salvo preventiva approvazione di ACCREDIA, struttura organizzativa, personale, risorse strumentali, scelta dei laboratori e dei consulenti esterni così come risultano dalla documentazione agli atti. Deve inoltre conservare per almeno dieci anni gli atti relativi all’attività di certificazione, compresi i rapporti di prova, rendendoli disponibili al Ministero e ad ANSFISA.

Obblighi di comunicazione verso il Ministero

IIS CERT SRL deve comunicare alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie:

  • ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati di approvazione del prototipo;
  • ogni circostanza che incida sull’ambito o sulle condizioni di notifica;
  • eventuali richieste di informazioni da parte delle autorità di vigilanza del mercato;
  • su richiesta, le attività svolte nell’ambito della notifica, incluse quelle transfrontaliere e in subappalto.

Vigilanza, rinnovo e durata della notifica

La vigilanza sull’attività dell’organismo è demandata ad ACCREDIA. La validità della notifica è collegata alla durata del certificato di accreditamento. Per il rinnovo della qualifica o per l’estensione ad ulteriori sottosistemi, la domanda deve essere presentata secondo il d.lgs. 57/2019 e il DD n. 37/2019; per il rinnovo la domanda va depositata almeno due mesi prima della scadenza.

Cause di sospensione e revoca

Il decreto prevede un regime sanzionatorio graduato in caso di difformità dalle disposizioni vigenti:

  • diffida per i casi di minore gravità;
  • sospensione da 15 giorni a 6 mesi per i casi di maggiore gravità o in caso di precedente diffida;
  • revoca per reiterate gravi violazioni.

È prevista la sospensione immediata se l’organismo perde i requisiti per la notifica. Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento alla base della qualifica, l’organismo deve sospendere l’attività di certificazione e darne immediata comunicazione a MIT e ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono trasmessi anche all’organismo, ad ACCREDIA, ad ANSFISA, all’ERA e alla Commissione europea.

Spese per audit e ispezioni ERA

Le spese per l’eventuale accompagnamento da parte di personale MIT o ANSFISA durante audit o ispezioni richieste dall’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie ai sensi dell’art. 34 del Regolamento (UE) n. 796/2016 e della Decisione ERA Management Board n. 156 del 27 giugno 2017 sono poste a carico dell’organismo.

Decorrenza ed efficacia

Il decreto ha validità dal 30 novembre 2025, giorno successivo alla scadenza del precedente decreto direttoriale n. 03 del 18 gennaio 2024, fino al 29 novembre 2029, data di scadenza dell’allegato CSAAR al certificato di accreditamento richiamato. La società potrà emettere documentazione quale organismo notificato solo dopo l’avvenuto inserimento nel sito NANDO della Commissione europea.

Punti principali

Qualifica della società come organismo notificato

La società IIS CERT SRL, con sede a Genova, è qualificata quale organismo notificato (NoBo) ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 57/2019 per i sottosistemi ferroviari di natura strutturale: infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento a terra, controllo-comando e segnalamento di bordo, materiale rotabile.

Presupposti normativi e istruttoria

Il provvedimento si fonda sul quadro europeo e nazionale in materia di interoperabilità e sicurezza ferroviaria, in particolare sui regolamenti UE, sulle direttive 2016/797 e 2016/798, sui d.lgs. 57/2019 e 50/2019, sulla convenzione MIT-ACCREDIA e sul decreto direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019. Il decreto dà atto della richiesta della società, dell’integrazione documentale richiesta dal Ministero e dell’aggiornamento dello scopo di accreditamento da parte di Accredia.

Obblighi dell’organismo notificato

L’organismo deve operare secondo le modalità previste dal d.lgs. 57/2019, mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse strumentali come documentate agli atti, sottoponendo ad approvazione preventiva di ACCREDIA ogni variazione rilevante. Deve conservare gli atti e i rapporti di prova per almeno dieci anni e tenerli a disposizione di MIT e ANSFISA.

Vigilanza, rinnovo e validità

La vigilanza sull’attività è demandata ad ACCREDIA. La notifica resta valida in connessione con la durata del certificato di accreditamento. Per rinnovo o estensione ad altri sottosistemi l’organismo deve presentare domanda secondo il d.lgs. 57/2019 e il DD n. 37/2019; il rinnovo va richiesto almeno due mesi prima della scadenza.

Sospensione, revoca e comunicazioni

Il decreto disciplina diffida, sospensione e revoca in caso di violazioni, perdita dei requisiti o mancato adeguamento ai provvedimenti di sospensione. In caso di sospensione o revoca dell’accreditamento da parte di ACCREDIA, l’organismo deve sospendere immediatamente l’attività e informare MIT e ANSFISA. I provvedimenti sono comunicati anche ad ACCREDIA, ERA e Commissione europea.

Decorrenza ed efficacia operativa

La qualifica decorre dal 30 novembre 2025, cioè dal giorno successivo alla scadenza del precedente decreto dirigenziale n. 03 del 18 gennaio 2024, e dura fino al 29 novembre 2029, in coerenza con la scadenza dell’allegato CSAAR al certificato di accreditamento. La società può emettere documentazione come organismo notificato solo dopo l’inserimento nel sistema NANDO della Commissione europea.

Come è indicizzato

Materieferroviesicurezza ferroviariainteroperabilità ferroviariaorganismi notificatiaccreditamento e certificazione

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