Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33910/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento di merito resta quindi fermo, compreso il diniego delle generiche e della pena sostitutiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di merito sfavorevole, in particolare per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per il mancato riconoscimento della pena sostitutiva richiesta dalla difesa. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano inammissibili perché si limitavano a riprodurre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza denunciare vizi consentiti in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già vagliate e disattese dai giudici di merito.
  • Il sindacato della Cassazione non può essere richiesto per una nuova valutazione del merito quando la motivazione della sentenza impugnata sia sufficiente, coerente e non illogica.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e della pena sostitutiva, se sorretto da un percorso argomentativo adeguato e non manifestamente illogico, non è censurabile in cassazione.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.