Cassazione Penale, Ordinanza n. 33910/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento di merito resta quindi fermo, compreso il diniego delle generiche e della pena sostitutiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di merito sfavorevole, in particolare per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per il mancato riconoscimento della pena sostitutiva richiesta dalla difesa. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano inammissibili perché si limitavano a riprodurre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza denunciare vizi consentiti in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già vagliate e disattese dai giudici di merito.
- Il sindacato della Cassazione non può essere richiesto per una nuova valutazione del merito quando la motivazione della sentenza impugnata sia sufficiente, coerente e non illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche e della pena sostitutiva, se sorretto da un percorso argomentativo adeguato e non manifestamente illogico, non è censurabile in cassazione.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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