Sentenza n. 2418/2026 - Catania, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere negativo della Soprintendenza sul condono paesaggistico e conseguente diniego comunale del terzo condono edilizio, nonché circolare regionale richiamata quale atto presupposto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione competente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato nel 2004 domanda di condono ai sensi del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, per un ampliamento realizzato nel 2003 su un fabbricato sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Dopo molti anni, la Soprintendenza esprimeva parere negativo, qualificando il vincolo come ostativo alla sanatoria e disponendo la rimessione in pristino; il Comune, preso atto del parere, rigettava l'istanza di condono. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 46, comma 2, l.r. Sicilia n. 17/2004 e dell'art. 29, comma 6, l.r. Sicilia n. 7/2019, sostenendo che il protratto silenzio della Soprintendenza avesse determinato il silenzio-assenso. Il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 13 l.r. Sicilia n. 7/2019 e dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi. Il terzo motivo deduceva la violazione dell'art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003, degli artt. 3 e 7 l.r. Sicilia n. 7/2019, nonché travisamento dei fatti, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Secondo il ricorrente, nel terzo condono sarebbe ostativo soltanto un vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta, mentre il vincolo gravante sull'area sarebbe stato relativo; la Soprintendenza avrebbe inoltre omesso di accertare la natura del vincolo e la compatibilità paesaggistica delle opere. Il ricorrente contestava anche la rilevanza della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso la formazione del silenzio-assenso. L'art. 32, comma 1, l. n. 47/1985, richiamato dalla disciplina del terzo condono, prevede in caso di inerzia dell'autorità di tutela la possibilità di impugnare il silenzio-rifiuto, non la formazione automatica del silenzio-assenso. L'art. 46 l.r. Sicilia n. 17/2004, oltre a essere stato abrogato dal 26 aprile 2011, riguarda le autorizzazioni ad eseguire opere future e non il nulla osta paesaggistico postumo relativo a opere abusive già realizzate. Anche l'art. 29 l.r. Sicilia n. 7/2019 non può essere interpretato nel senso di introdurre il silenzio-assenso nei procedimenti concernenti il patrimonio paesaggistico, in quanto opera l'esclusione prevista dall'art. 20 l. n. 241/1990, applicabile in ambito regionale. Né è applicabile l'art. 17-bis l. n. 241/1990, trattandosi di rapporto verticale tra privato e Soprintendenza e, comunque, di procedimento speciale di condono; parimenti, il meccanismo previsto dall'art. 17, comma 6, l.r. Sicilia n. 4/2003 riguarda soltanto il primo e il secondo condono. Quanto ai motivi secondo e terzo, il TAR ha ritenuto che nel terzo condono l'anteriorità del vincolo paesaggistico rispetto alla realizzazione dell'opera sia di per sé ostativa, indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo, quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003. La sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022 ha eliminato la disciplina regionale di favore introdotta dalla l.r. Sicilia n. 19/2021 e ha restituito piena operatività al recepimento integrale della disciplina statale sul terzo condono. Nel caso concreto, il vincolo paesaggistico preesisteva alla realizzazione delle opere, eseguite nel 2003, e l'intervento consisteva nella realizzazione di un vano cucina, qualificato dallo stesso ricorrente come opera di tipologia 1 dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003, esclusa dal perimetro del terzo condono. Tali elementi rendevano il parere della Soprintendenza vincolato e la preclusione alla sanatoria assoluta, senza necessità di un'ulteriore valutazione dell'impatto concreto dell'opera sui valori paesaggistici. Il vizio di omessa comunicazione del preavviso di rigetto è stato quindi ritenuto ininfluente ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorso è stato definitivamente respinto; le spese sono state compensate per la complessità della questione.
Norme richiamate
art. 32, comma 27, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: [...] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti [...] a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette [...] qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Nel terzo condono, un vincolo paesaggistico preesistente alla realizzazione dell'opera è ostativo alla sanatoria anche se non comporta inedificabilità assoluta; sono inoltre escluse le opere di tipologia 1 dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003.
artt. 32 e 33 l. 28 febbraio 1985, n. 47
Qualora tale parere [dell'autorità di tutela] non venga formulato [...] entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto.
Nel procedimento di condono, l'inerzia dell'autorità paesaggistica consente l'impugnazione del silenzio-rifiuto e non determina il silenzio-assenso; l'art. 33 individua i vincoli ostativi secondo la disciplina del primo condono, mentre il terzo condono è soggetto alla disciplina più restrittiva dell'art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003.
art. 46 l.r. Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17
autorizzazioni ad eseguire opere
La disposizione, oltre a essere stata ritenuta abrogata dal 26 aprile 2011, riguarda le autorizzazioni relative a opere future e non è applicabile al nulla osta paesaggistico postumo richiesto per opere abusive già realizzate.
art. 29 l.r. Sicilia 21 maggio 2019, n. 7
Non può essere interpretato come fonte di un nuovo silenzio-assenso nelle procedure paesaggistiche; l'omessa esclusione dei procedimenti paesaggistici è colmata dall'applicazione dell'art. 20 l. n. 241/1990.
art. 20 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il silenzio-assenso non si applica ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico; tale esclusione opera anche in ambito regionale siciliano.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l'annullamento di un provvedimento vincolato quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241
Il provvedimento amministrativo non è annullabile per violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Il primo periodo del comma 2 si applica ai provvedimenti vincolati anche quando il vizio riguardi l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Il terzo periodo del comma 2, che richiama il secondo periodo in caso di violazione dell'art. 10-bis, riguarda invece i provvedimenti discrezionali.
art. 24 l.r. Sicilia 5 novembre 2004, n. 15
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.
Il rinvio regionale recepisce integralmente la disciplina statale del terzo condono, compresi i limiti sostanziali alla sanatoria previsti dall'art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003.
art. 1, comma 1, l.r. Sicilia 29 luglio 2021, n. 19
La disposizione regionale, che ammetteva il condono per opere in aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima e non può fondare una disciplina regionale più favorevole rispetto ai limiti statali del terzo condono.
art. 32 l. 28 febbraio 1985, n. 47
Il parere dell'autorità preposta al vincolo è necessario per il rilascio del titolo in sanatoria, salvo le fattispecie ostative previste dall'art. 33; nel terzo condono opera la disciplina speciale e più restrittiva dell'art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003.
art. 17-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Non si applica al rapporto verticale tra privato e Soprintendenza né, comunque, al procedimento speciale di condono edilizio.
art. 17, comma 6, l.r. Sicilia 16 aprile 2003, n. 4
Il meccanismo acceleratorio di formazione del silenzio-assenso è riferito al primo e al secondo condono edilizio e non è estensibile al terzo condono.
sentenza Corte costituzionale n. 252/2022
La declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina regionale di favore ha determinato la piena operatività, in Sicilia, dei limiti statali del terzo condono, inclusa l'ostatività dei vincoli paesaggistici preesistenti anche se relativi.
Massime di principio
- Nel procedimento di terzo condono edilizio, la presenza di un vincolo paesaggistico istituito prima della realizzazione dell'opera è ostativa alla sanatoria ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, indipendentemente dal fatto che il vincolo comporti inedificabilità assoluta o relativa.
- Il silenzio dell'autorità paesaggistica sulla richiesta di parere nell'ambito di un procedimento di condono non determina il silenzio-assenso: la disciplina speciale consente al richiedente di impugnare il silenzio-rifiuto e prevale sui meccanismi generali o regionali di silenzio-assenso.
- L'art. 46 l.r. Sicilia n. 17/2004, riferito alle autorizzazioni ad eseguire opere future, non è applicabile al nulla osta paesaggistico postumo richiesto per opere abusive già realizzate.
- Nel terzo condono siciliano trova applicazione integrale la disciplina statale dell'art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003; la declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina regionale più favorevole impedisce di distinguere, ai fini della sanatoria, tra vincoli paesaggistici assoluti e relativi.
- Quando l'autorità paesaggistica deve negare vincolativamente il parere perché l'opera è stata realizzata dopo l'imposizione di un vincolo ostativo e rientra tra gli interventi esclusi dal terzo condono, non è necessaria un'ulteriore valutazione concreta dell'impatto paesaggistico.
- La violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 non comporta l'annullabilità di un diniego vincolato di condono quando sia palese che, anche a seguito della partecipazione dell'interessato, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; in tale ipotesi opera direttamente l'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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