L.R. Abruzzo 34/2006
Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Abruzzo raccolta, autorizzazioni, limiti quantitativi, periodi e aree vietate, formazione micologica, vigilanza, sanzioni e vendita dei funghi spontanei. Prevede tesserini/permessi per residenti e non residenti, esenzioni per alcune categorie e regole specifiche per i controlli sanitari e la commercializzazione. L’attestato di idoneità alla raccolta è obbligatorio dal 1° gennaio 2011.
Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo
Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo detta una disciplina organica per la raccolta, la tutela, il controllo sanitario e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei. L’obiettivo è coniugare salute pubblica, conservazione degli ecosistemi e valorizzazione economica delle risorse fungine, con applicazione limitata al territorio regionale.
Finalità e principi generali
Il provvedimento tutela la salute dei cittadini e il ruolo ecologico dei funghi, evitando prelievi eccessivi e distruzione delle specie. La Regione disciplina la materia nel rispetto dei principi della normativa statale di settore e valorizza le risorse naturali, soprattutto nelle aree montane.
Limiti quantitativi e dimensioni minime di raccolta
La raccolta giornaliera pro capite è fissata, come regola generale, in 3 kg di funghi epigei spontanei commestibili. Il limite non opera quando il raccolto consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti.
Per evitare la raccolta di esemplari immaturi, sono previste dimensioni minime del carpoforo per alcune specie:
- Amanita caesarea: 4 cm
- Boletus edulis e relativo gruppo: 4 cm
- Calocybe gambosa: 3 cm
- Hygrophorus marzuolus: 3 cm
- Macrolepiota procera: 5 cm
È inoltre vietata la raccolta dell’Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso.
Autorizzazione alla raccolta e tipologie di titolo
La raccolta è subordinata a un’autorizzazione regionale. Il titolo può essere di tre tipi:
- Tipo A: raccolta ordinaria fino a 3 kg
- Tipo B: raccolta agevolata fino a 4 kg, riservata ai residenti nei comuni interessati appartenenti a categorie specifiche legate a coltivatori diretti, usi civici, proprietà collettive e cooperative agricole/forestali
- Tipo C: raccolta per integrazione del reddito fino a 5 kg, riservata ai residenti e limitata al territorio del proprio comune
L’autorizzazione di tipo A è costituita dalla ricevuta del contributo annuale e dalla copia dell’attestato di idoneità alla raccolta. I titoli B e C richiedono un tesserino personale non cedibile, con domanda corredata da attestato di idoneità, fotografie, ricevuta di pagamento e documento di identità.
Per il titolo B occorre anche autocertificare residenza e appartenenza alla categoria agevolata. Per il titolo C occorrono inoltre, ogni anno:
- attestato di idoneità all’identificazione delle specie commercializzate
- autocertificazione del reddito dell’anno precedente
- documentazione fiscale di vendita funghi dell’anno precedente
- certificato di residenza
I tesserini B e C seguono modelli regionali definiti dal Dipartimento competente in materia di agricoltura. Chi aveva ottenuto il tesserino prima dell’entrata in vigore della legge senza aver frequentato il corso previsto deve conseguire, alla scadenza quinquennale, l’attestato di aggiornamento.
Sono previste regole sul contenuto del tesserino, sulla duplicazione in caso di smarrimento o deterioramento e sul divieto di possedere più tesserini. I minori di 14 anni possono raccogliere solo se accompagnati da un maggiorenne autorizzato, che ne assume la responsabilità; il raccolto del minore si somma al quantitativo del accompagnatore. I micologi iscritti al Registro nazionale sono esentati dall’obbligo di idoneità alla raccolta.
Raccolta occasionale giornaliera
Per chi si reca a raccogliere funghi al massimo due volte per anno solare non è richiesto il tesserino ordinario: è sufficiente un versamento di 10 euro per singola giornata, valido per il solo giorno successivo alla stampigliatura della ricevuta. La Regione tiene un archivio per controllare il limite delle due giornate annue.
In questo caso il raccoglitore deve munirsi della certificazione di commestibilità, salvo che sia accompagnato da una persona munita di tesserino che attesti l’accompagnamento.
Attestato di idoneità e aggiornamento micologico
L’attestato di idoneità alla raccolta si consegue mediante frequenza di un corso di micologia e svolgimento di un test, con possibilità di prova orale in presenza di un micologo docente se sussistono motivi validi e documentabili. I corsi devono essere conformi alla normativa statale, tenuti da micologi iscritti al Registro nazionale e comunicati alla Regione prima dell’inizio.
Per il rinnovo dell’autorizzazione è obbligatorio, almeno ogni cinque anni, frequentare un corso di aggiornamento di almeno 5 ore. La Regione fissa periodicamente il costo massimo dei corsi di aggiornamento e quelli di rinnovo sono gratuiti per i raccoglitori, nei limiti delle risorse disponibili. È previsto anche un corso annuale per guardie micologiche volontarie e associazioni micologiche.
L’obbligo di conseguire l’attestato di idoneità è divenuto effettivo dal 1° gennaio 2011.
Raccolta per integrazione del reddito
È prevista un’agevolazione per i residenti nei comuni interessati con reddito imponibile annuo individuale nel primo scaglione: essi possono raccogliere fino a 5 kg al giorno, in deroga al limite ordinario. L’attività è consentita solo nei territori dei comuni autorizzati e la raccolta e vendita devono limitarsi alle specie commerciali previste dalla disciplina statale sui funghi freschi e conservati.
La Regione istituisce un elenco pubblico dei beneficiari. Il controllo del reddito avviene al rilascio del tesserino e il titolare deve comunicare eventuali successive perdite del requisito.
Diritto di riserva, terre civiche e aree di raccolta a fini economici
Nelle terre civiche identificate da apposita tabellazione la raccolta è riservata esclusivamente ai residenti della comunità titolare, secondo le regole dell’organismo di gestione e nel rispetto della disciplina sugli usi civici.
Il diritto di riserva si esercita con tabelle recanti la dicitura “Raccolta funghi riservata”, a carico dei soggetti interessati. La Regione e i Comuni possono stipulare convenzioni per disciplinare l’accesso alle aree riservate da parte dei soggetti autorizzati e dei partecipanti ai corsi micologici.
La Regione può autorizzare, su adeguato piano silvocolturale, la raccolta a fini economici nelle terre civiche e, a condizioni analoghe, anche altri proprietari possono riservarsi la raccolta ed istituire aree di raccolta economica.
Permessi temporanei per non residenti
I non residenti in Abruzzo possono raccogliere funghi nei comuni interessati solo con permesso temporaneo rilasciato dal Comune, conforme a modello regionale, previo possesso dell’attestato di idoneità. I proventi sono destinati dal Comune a vigilanza, sicurezza, pulizia sentieristica, raccolta rifiuti e iniziative formative e informative in materia micologica.
Per il quinquennio 2020-2025 le quote sono:
- 10 euro per un giorno
- 20 euro per 2-3 giorni consecutivi
- 40 euro per 4-7 giorni consecutivi
- 70 euro per un mese
Le quote sono aggiornate ogni cinque anni dalla Giunta regionale. Il permesso deve riportare gli articoli rilevanti della legge. Le limitazioni non si applicano ai non residenti proprietari di terreni o fabbricati in Abruzzo, che possono ottenere l’autorizzazione ordinaria.
Autorizzazioni per scopi scientifici e didattici
Per comprovati motivi scientifici o didattici il Presidente della Giunta regionale può rilasciare autorizzazioni nominative e gratuite, valide su tutto il territorio regionale per un massimo di un anno e rinnovabili. Nelle aree protette serve anche il parere dell’ente gestore.
Le autorizzazioni sono riservate ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ASL, università, istituti scolastici e organismi scientifici, che devono presentare un progetto motivato alla Direzione regionale competente. Ogni ente o associazione può ottenere autorizzazioni per un massimo di venti persone. I beneficiari devono documentare annualmente le attività svolte; in caso di irregolarità, l’autorizzazione può essere revocata.
Sono previste anche autorizzazioni temporanee per finalità didattiche nell’ambito dei corsi di micologia e per giornate di studio con gruppi formati dai micologi, anche provenienti da regioni limitrofe.
Modalità di raccolta e divieti
La raccolta è vietata nelle ore notturne, da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima dell’alba. Sono vietati rastrelli, uncini e altri mezzi che danneggiano il suolo o il micelio. È vietato danneggiare o distruggere la flora fungina, anche non commestibile.
Il fungo deve essere raccolto intero, con tutte le parti utili all’identificazione, pulito sommariamente al momento della raccolta e riposto in contenitori rigidi e aerati oppure, solo eccezionalmente, in contenitori di rete a maglie larghe. È vietato l’uso di buste o contenitori chiusi in plastica.
La raccolta è inoltre vietata:
- nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale per motivi silvo-colturali o di particolare valore naturalistico/scientifico
- nelle aree urbane a verde pubblico
- ai margini delle strade di viabilità pubblica
- sulle sponde fluviali
- nelle aree recuperate da ex discariche
- nelle zone industriali e negli aeroporti
La Giunta regionale può imporre limitazioni temporali alla raccolta in aree soggette a squilibri ecologici e può vietare per periodi limitati la raccolta di specie dichiarate in pericolo di estinzione.
Commissione tecnico-consultiva regionale
È istituita una commissione tecnico-consultiva regionale per la tutela dei funghi epigei spontanei, con durata quinquennale. È composta da dirigenti regionali, rappresentanti delle organizzazioni agricole, delle associazioni micologiche, delle ASL, del centro micologico regionale, del Corpo Forestale dello Stato, di un medico di centro veleni e di un micologo laureato in discipline scientifiche o agrarie.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e svolge funzioni di proposta e parere, tra cui:
- iniziative di ricerca, studio e informazione
- rilevazioni statistiche e monitoraggio del territorio
- restrizioni sulle quantità o sulle specie consentite
- sospensioni della raccolta di specie minacciate
- proposte di rimboschimento e ampliamento del patrimonio boschivo
- valorizzazione dei funghi come prodotto regionale
- orientamenti per i programmi dei corsi di idoneità alla raccolta
- iniziative di aggiornamento su commestibilità e rischi sanitari
La Commissione si riunisce almeno ogni sei mesi.
Centri micologici, ispettorati e controlli sanitari
La disciplina prevede strutture regionali di supporto alla micologia e al monitoraggio delle intossicazioni fungine, nonché ispettorati micologici presso ciascuna ASL, coordinati da un medico e con il supporto di esperti micologi abilitati.
Gli ispettorati svolgono funzioni di rilievo sanitario e tecnico, tra cui:
- certificazione di conformità dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita
- parere per l’idoneità all’identificazione delle specie commercializzate
- consulenza agli ospedali in caso di sospette intossicazioni
- interventi epidemiologici e ispettivi sui casi di intossicazione da funghi commerciali
- formazione degli operatori del settore
- consulenza ai privati e rilascio del certificato di commestibilità per funghi raccolti per uso proprio
- attività educative e verifiche su partite provenienti dall’estero
Formazione, educazione e informazione
Le ASL, gli istituti e le strutture scientifiche, le università, le associazioni micologiche e altri enti pubblici o privati possono organizzare i corsi necessari per l’attestato di idoneità, per l’abilitazione alla vendita e per la formazione degli operatori degli ispettorati micologici.
La Regione e gli enti locali promuovono inoltre iniziative di educazione e informazione per diffondere la conoscenza delle specie fungine, prevenire intossicazioni alimentari e rendere noti limiti e divieti di legge.
Vigilanza, sanzioni e confisca
La vigilanza è affidata al Corpo Forestale dello Stato, alla polizia provinciale e municipale, agli operatori ASL, al Dipartimento ARTA di L’Aquila, alle guardie campestri, alle GEV e agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali. Nelle aree protette la vigilanza è coordinata dagli enti gestori.
Le sanzioni amministrative prevedono, a seconda della violazione, importi crescenti e confisca del raccolto. In particolare sono puniti il mancato rispetto della pulitura, il mancato pagamento del contributo, il superamento dei limiti di raccolta, l’assenza del tesserino, le violazioni delle modalità di raccolta, la raccolta in aree riservate o in periodi di divieto, e la tabellazione abusiva delle aree riservate.
In caso di recidiva, l’autorizzazione alla raccolta è sospesa per un anno e la sanzione per l’ultima violazione è raddoppiata. Le violazioni sono accertate con verbale ai sensi della legge n. 689/1981. I funghi confiscati sono consegnati alla ASL competente, che li destina a enti beneficiari o, se non più commestibili, ne dispone la distruzione. I proventi sanzionatori sono versati alla Regione.
Commercializzazione dei funghi
La vendita dei funghi epigei freschi è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata solo a soggetti ritenuti idonei all’identificazione delle specie commercializzate, dopo esame presso l’ispettorato micologico della ASL competente.
La commercializzazione è inoltre soggetta a certificazione sanitaria che indica provenienza, specie e quantità. Ogni confezione deve contenere una sola specie e portare l’etichetta di certificazione, che accompagna il prodotto in tutta la filiera. I funghi devono essere presentati al controllo in singolo strato, separati per specie e in imballaggi adeguati.
È ammessa la vendita solo delle specie incluse nell’elenco del DPR n. 376/1995 o di altre specie commestibili riconosciute idonee dalla Giunta regionale con atto deliberativo, su proposta della Direzione sanitaria.
Disposizioni finanziarie
I contributi annuali per la raccolta e i proventi sanzionatori sono introitati dalla Regione e destinati al capitolo di bilancio indicato dalla legge. I contributi relativi ai permessi dei non residenti sono invece introitati dai Comuni che rilasciano il permesso e destinati a interventi di conservazione e valorizzazione ambientale e ad attività culturali e scientifiche collegate alla micologia.
Regime transitorio, abrogazioni e stato di attualità
La legge prevede che l’acquisizione dell’attestato di idoneità sia obbligatoria dal 1° gennaio 2011. Sono richiamate diverse modifiche successive che hanno aggiornato la disciplina, anche con il trasferimento di funzioni amministrative alla Regione.
Risultano però già abrogate o superate varie disposizioni originarie, in particolare quelle concernenti la precedente commissione tecnico-consultiva e il precedente centro micologico regionale. Nel complesso, la normativa continua a disciplinare un settore tuttora rilevante, ma alcune parti storiche del testo consolidato sono non più applicabili perché abrogate o sostituite.
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