Ordinanza n. 16/2026 - Bari, Sezione 2
per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità per quanto riguarda il ricorso introduttivo depositato il 14.10.2025: - dell’inerzia serbata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a fronte dell'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 (di seguito “TUA”), presentata dalla Società relativamente al progetto di un impianto agrivoltaico denominato CER01 - Tressanti / Sette Poste, della potenza complessiva pari a 21 MW e relative opere di connessione alla RTN, più progetto di riqualificazione agronomica, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG); nonché - per l'accertamento della formazione del silenzio assenso quanto all'atto di assenso di competenza del Ministero della cultura ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 2-bis, del TUA, e dell'art. 17-bis della l. n. 241/1990; - per la condanna del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a rilasciare il provvedimento di VIA ex art. 25 del TUA; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 16.12.2025, per l'annullamento previa sospensiva: - della nota prot. n. 207757 del 5.11.2025, notificata via PEC in pari data, con la quale il MASE ha comunicato l’attivazione della procedura prevista dall’art. 5, comma 2, lett. c-bis della legge n. 400/1988 per la definizione della procedura di VIA; - del parere espresso dal Ministero della cultura con nota prot. 29072-P del 27.10.2025; nonché - delle note e pareri endoprocedimentali ivi richiamati, ossia: (i) i pareri espressi dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 12314-P dell’09/11/2023 e con nota prot. n. 8112-P del 19/06/2025; (ii) i pareri espressi dal Servizio II - scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG-ABAP, quale U.O. della SS-PNRR, con nota prot. n. 27032-I del 17/11/2023 e con nota 25/06/2025; (iii) i pareri espressi dal Servizio III - tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico quale U.O. della SS-PNRR con nota del 16/02/2023 e con nota del 26/09/2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente, ivi compresi: - gli atti e i pareri ancorché non conosciuti relativi alla procedura di deferimento in Consiglio dei ministri; - il parere espresso dalla Regione Puglia con determinazione n. 192825 del 22.10.2024; - ove occorra e nei limiti dell’interesse azionato, del piano paesaggistico territoriale regionale (di seguito anche “PPTR”) approvato con D.G.R. n. 176/2015 e in particolare: (a) degli artt. 89 e 91 delle NN.TT.AA. del PPTR; (b) della scheda d’ambito Tavoliere delle Puglie e “il Mosaico di Cerignola”, nei limiti dell’interesse azionato e ove interpretata nel senso prospettato dall’Amministrazione resistente; (c) delle linee guida 4.4.1 del PPTR., ove interpretate nel senso prospettato dall’Amministrazione resistente; nonché per l’accertamento, ove occorra, della inefficacia del parere espresso dal Ministero della cultura con nota prot. 29072-P del 27.10.2024 nonché della formazione del silenzio assenso quanto all’atto di assenso di competenza del Ministero della cultura ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, e dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990; per la condanna del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica a rilasciare il provvedimento di VIA ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego cautelare avverso l'atto del MASE di attivazione della procedura di deferimento al Consiglio dei ministri della VIA relativa a un impianto agrivoltaico
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sull'istanza di VIA relativa a un impianto agrivoltaico di 21 MW e alle opere di connessione e riqualificazione agronomica da realizzarsi nel Comune di Cerignola. Ha inoltre chiesto l'accertamento della formazione del silenzio-assenso sull'assenso di competenza del Ministero della cultura, la condanna del MASE a concludere il procedimento e, con motivi aggiunti, l'annullamento previa sospensione cautelare della nota con cui il MASE ha comunicato l'attivazione della procedura di deferimento al Consiglio dei ministri per la composizione del dissenso tra amministrazioni, nonché del parere del Ministero della cultura e degli ulteriori pareri endoprocedimentali richiamati. Sono state dedotte censure riferite, tra l'altro, alla legittimità del deferimento della VIA al Consiglio dei ministri, alla formazione o inefficacia dell'assenso ministeriale paesaggistico-culturale e all'interpretazione di disposizioni e atti del piano paesaggistico territoriale regionale. In via cautelare, la ricorrente ha allegato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dagli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, senza anticipare la valutazione sul fumus boni iuris relativo alla legittimità della devoluzione della VIA al Consiglio dei ministri, questione lasciata impregiudicata. Ha ritenuto non dimostrati, in mancanza di sicuri elementi di supporto, i caratteri della gravità e dell'irreparabilità del pregiudizio richiesti per la tutela cautelare. Il Collegio ha inoltre considerato che il subprocedimento davanti al Consiglio dei ministri potrebbe concludersi con un giudizio favorevole alla società e con il riconoscimento della compatibilità ambientale del progetto; tale eventualità incide sull'attualità e consistenza dell'interesse cautelare. Poiché il giudizio presenta natura ambivalente e comprende azioni soggette a riti diversi, il processo proseguirà con rito ordinario ai sensi dell'art. 32, comma 1, c.p.a., in un'udienza pubblica da fissarsi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 23 e ss. d.lgs. 152/2006
Disciplina il procedimento di valutazione di impatto ambientale richiesto per il progetto agrivoltaico.
art. 25 d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa del provvedimento conclusivo di VIA richiesto dalla società.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
È richiamato in relazione all'assenso di competenza del Ministero della cultura e alla prospettata formazione del silenzio-assenso.
art. 17-bis l. 241/1990
È richiamato quale fondamento della pretesa formazione del silenzio-assenso nei rapporti tra amministrazioni.
art. 5, comma 2, lett. c-bis, l. 400/1988
Prevede la procedura attivata dal MASE per la definizione della VIA mediante deferimento al Consiglio dei ministri, finalizzata a comporre il dissenso tra amministrazioni.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta nel giudizio amministrativo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È richiamato in relazione alla discussione delle questioni rilevanti nella camera di consiglio.
art. 32, comma 1, c.p.a.
Consente, in presenza di azioni soggette a riti diversi, la prosecuzione dell'intero giudizio con il rito ordinario.
Massime di principio
- La concessione della tutela cautelare richiede la presenza di un pregiudizio grave e irreparabile, che deve essere supportato da elementi concreti e sicuri; la mera allegazione del pregiudizio non è sufficiente.
- Il giudice cautelare può respingere la domanda senza definire il fumus boni iuris quando difetta il requisito del periculum in mora.
- La possibile definizione favorevole del procedimento amministrativo ancora pendente può incidere sull'attualità e sulla consistenza dell'interesse cautelare, escludendo o attenuando la necessità di una misura interinale.
- Quando nello stesso giudizio sono cumulate azioni soggette a riti diversi, il giudice può disporre la prosecuzione dell'intero processo secondo il rito ordinario.
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