Cassazione Penale, Sentenza n. 8660/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Santoro era stato condannato per il delitto di truffa in concorso (artt. 110, 642 c.p.). Ha impugnato la sentenza di secondo grado deducendo: (1) insufficienza e incongruenza della prova, lamentando che la condanna si sarebbe fondata in pratica solo sulla denuncia/querela e su un modulo di constatazione amichevole non acquisito agli atti; (2) estinzione del reato per prescrizione, in quanto il termine di prescrizione sarebbe decorso prima della pronuncia della sentenza di appello (22/01/2021).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la contestazione originaria non si fondava sulla sola produzione del modulo ma sulla partecipazione di Santoro alla condotta (tra l'altro dimostrata dalla lettera d'incarico all'avvocato e altri elementi) e che la valutazione del merito spetta al giudice di merito. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: il reato era estinto per prescrizione in data 22/01/2021, anteriore alla sentenza di appello; perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Sono state confermate le statuizioni civili e condannato il ricorrente a rimborsare alla parte civile Allianz S.p.a. le spese di rappresentanza e difesa liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
La Corte ha valutato la responsabilità in termini di concorso di persone nel reato: Santoro è stato ritenuto responsabile per aver concorso nella condotta illecita predisposta da altri.
art. 642 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di truffa, che è stato il capo d'imputazione nei confronti del Santoro.
art. 192 cod. proc. pen.
Il ricorrente ha invocato la violazione di tale norma in ordine alla valutazione della prova; la Cassazione ha ritenuto però che la contestazione si traduceva in una diversa lettura del merito, non sindacabile in sede di legittimità rispetto alla motivazione logica e documentale data dalla Corte di appello.
art. 157 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che, in base alla decorrenza dei termini e all'andamento processuale, il reato fosse estinto per prescrizione alla data del 22/01/2021: ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza penale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato solo per i limiti della motivazione in cassazione: la relazione dei motivi è stata riportata nei termini necessari per la decisione, come consentito dalla norma.
Massime di principio
- La prescrizione estinta prima della pronuncia di una sentenza di merito determina l'annullamento senza rinvio: la Cassazione provvede all'estinzione del reato quando la decorrenza dei termini processuali lo rende evidente.
- La conferma di statuizioni civili può sopravvivere all'annullamento penale per prescrizione: il giudice di legittimità può lasciare ferme le conseguenze civili e disporre il rimborso delle spese della parte civile.
- In cassazione non è consentito riproporre una mera rivalutazione del merito probatorio: le censure che si limitano a offrire una diversa lettura degli elementi di fatto sono, di regola, infondate se il giudice di merito ha motivato logicamente la decisione.
- La mancanza di un singolo documento negli atti (es. modulo di constatazione amichevole) non invalida automaticamente una condanna se l'imputazione e gli altri elementi di prova dimostrano responsabilità, in particolare nei casi di concorso nella frode.
- La partecipazione al reato può emergere anche da elementi indiziari documentali (es. lettere d'incarico, attività poste in essere per ottenere il risarcimento) che legittimano la responsabilità di chi ha concorso nella condotta.
- Il difensore che solleva questioni di prescrizione deve dimostrare l'andamento cronologico del procedimento; quando la scadenza è manifesta sulla base degli atti, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato.
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