Sentenza n. 304/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4929/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4929/2024, recante condanna al riconoscimento del beneficio annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4929/2024 aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle il beneficio economico di 500 euro annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 4 luglio 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 10 luglio 2025, ed era pertanto divenuta definitiva. Nonostante ciò, il Ministero era rimasto inadempiente. La ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata esecuzione del giudicato, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a., ritenendo comprovati sia il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, attestato dalla certificazione di cancelleria, sia l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, o un funzionario delegato dotato di adeguate competenze tecniche, quale commissario ad acta. Il giudice ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza; ha inoltre indicato i criteri per la successiva liquidazione del compenso e le modalità telematiche di deposito degli atti del commissario. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'azione di ottemperanza e di adottare i provvedimenti necessari a dare esecuzione al giudicato, compreso l'ordine all'amministrazione e la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
L'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione è stata ritenuta procedibile dopo l'inutile decorso del termine previsto dalla disposizione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 55, 56 e 71
con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.; ... all’art. 56 ...; ... nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
Gli artt. 55 e 56 regolano la liquidazione delle spese e del compenso del commissario ad acta; l'art. 71 stabilisce il termine decadenziale per la presentazione della relativa parcella, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione.
art. 8 l. n. 417/1978
all’art. 8 della l. n. 417/1978
È richiamato, insieme alla disciplina regolamentare e alla circolare ministeriale, per la determinazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini dell'accertamento del presupposto del giudicato, la documentazione attestante la mancata impugnazione della sentenza e il suo conseguente passaggio in giudicato, unitamente all'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento da parte dell'amministrazione.
- Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato che impone il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento puntuale e integrale entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
- L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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