Sentenza del 16/07/2020 n. 15162 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia verteva sulla deducibilita' ai fini IRES/IRAP per il periodo d'imposta 2007 di: (1) canoni di locazione finanziaria relativi a immobile censito in cat. A/10 (la societa' sosteneva la strumentalita' del bene); (2) accantonamenti per il trattamento di fine mandato (TFM) degli amministratori. L'Agenzia impugnava in Cassazione la decisione della C.T.R. che aveva ammesso in deduzione i canoni di leasing ritenendo lo stesso bene 'strumentale' per la societa', nonche' la conferma della ripresa a tassazione degli accantonamenti TFM.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia e ha cassato la sentenza della C.T.R. limitatamente al motivo accolto. Ha ritenuto che la qualificazione catastale o la mera appartenenza della proprieta' alla societa' non bastino: la strumentalita' va provata in rapporto all'attivita' aziendale e, comunque, i costi sono deducibili solo se il bene e' effettivamente utilizzato nell'esercizio dell'impresa. Poiche' l'immobile era adibito ad abitazione personale dell'amministratore (uso da terzi rispetto all'attivita' produttiva), i canoni di leasing non risultano deducibili. Quanto all'accantonamento TFM, la Corte ha rigettato il ricorso incidentale della societa' confermando che la deducibilita' richiede il rispetto dei requisiti previsti dall'art.105 TUIR e dal rinvio all'art.17 (in particolare l'esistenza di un diritto attestato da atto a data certa anteriore), e quindi ha confermato la ripresa a tassazione degli accantonamenti. La societa' e' stata condannata alle spese di cassazione.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1972, n. 546
art. 43 (ex art. 40), art. 102, comma 7, art. 109
Norme processuali evocate per i principi di diritto applicati in sede di giurisdizione tributaria; la Corte ha ritenuto corretto il potere della C.T.R. di qualificare diversamente i fatti senza introdurre nuovi elementi, nei limiti del iura novit curia.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
art. 43, art. 105, comma 4; art. 17, comma 1, lett. c); art. 50, comma 1, lett. e-bis
Art.43: la qualifica di 'bene strumentale' presuppone prova della funzione strumentale rispetto all'attivita' aziendale, non una semplice qualificazione oggettiva. Art.105 comma 4 (rinvio ad art.17 c.1 c.) e art.17: per la deducibilita' degli accantonamenti per TFM e' richiesto che il diritto sia risultante da atto a data certa anteriore (rinvio pieno).
Legge n. 342/2000
Norma citata in relazione alla disciplina dei trattamenti di fine rapporto e delle modalita' di deducibilita', richiamata dalla giurisprudenza sul TFM.
Codice di Procedura Civile
art. 360 c.p.c., comma 1 (nn. 3,4,5), art. 101 c.p.c., art. 112 c.p.c.
Regole sulla impugnazione in Cassazione (motivi di vizio di diritto, omesso esame, motivazione): la Corte ha ricondotto i motivi incidentali nelle fattispecie ammissibili e ha escluso vizi qualora si trattasse di mera insufficienza motivazionale non costitutiva di vizio costituzionalmente rilevante.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 / DPR n.115/2002
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Rilevato ai fini del contributo unificato nel giudizio di cassazione; la Corte ha disposto l'eventuale versamento di importo aggiuntivo da parte della societa' ricorrente incidentale.
Massime di principio
- La qualificazione catastale o il mero possesso societario di un immobile non garantiscono automaticamente la deducibilita' dei relativi oneri: occorre provare che il bene e' strumentale in rapporto concreto all'attivita' aziendale.
- Perche' i costi relativi a beni materiali (es. canoni di leasing) siano deducibili devono sussistere due condizioni: a) il bene sia strumentale rispetto all'attivita' aziendale; b) il bene sia effettivamente utilizzato nell'esercizio dell'impresa (l'uso personale da parte dell'amministratore esclude la deducibilita', salvo che l'attivita' aziendale sia la locazione di beni).
- La nozione di strumentalita' puo' essere 'astratta' (insuscettibilita' di diversa destinazione senza radicali trasformazioni), ma anche in questo caso tale insuscettibilita' deve essere provata dal contribuente.
- Gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori sono deducibili per competenza solo se il diritto all'indennita' risulta da atto a data certa anteriore all'inizio del rapporto (o con verbale assembleare e accettazione o comunicazione societaria a data certa); in mancanza la deducibilita' e' posticipata all'effettiva erogazione.
- In sede di gravame il giudice puo' qualificare i fatti e applicare norme non invocate dalle parti (iura novit curia), purché non introduca nuovi elementi fattuali o pronunci al di fuori delle richieste delle parti.
- In controversie tributarie l'onere della prova circa la funzionalita e l'utilizzo aziendale dei beni grava sul contribuente; lacune probatorie portano alla disconoscimento della deducibilita'.
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