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Sentenza

Sentenza del 16/07/2020 n. 15162 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia verteva sulla deducibilita' ai fini IRES/IRAP per il periodo d'imposta 2007 di: (1) canoni di locazione finanziaria relativi a immobile censito in cat. A/10 (la societa' sosteneva la strumentalita' del bene); (2) accantonamenti per il trattamento di fine mandato (TFM) degli amministratori. L'Agenzia impugnava in Cassazione la decisione della C.T.R. che aveva ammesso in deduzione i canoni di leasing ritenendo lo stesso bene 'strumentale' per la societa', nonche' la conferma della ripresa a tassazione degli accantonamenti TFM.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia e ha cassato la sentenza della C.T.R. limitatamente al motivo accolto. Ha ritenuto che la qualificazione catastale o la mera appartenenza della proprieta' alla societa' non bastino: la strumentalita' va provata in rapporto all'attivita' aziendale e, comunque, i costi sono deducibili solo se il bene e' effettivamente utilizzato nell'esercizio dell'impresa. Poiche' l'immobile era adibito ad abitazione personale dell'amministratore (uso da terzi rispetto all'attivita' produttiva), i canoni di leasing non risultano deducibili. Quanto all'accantonamento TFM, la Corte ha rigettato il ricorso incidentale della societa' confermando che la deducibilita' richiede il rispetto dei requisiti previsti dall'art.105 TUIR e dal rinvio all'art.17 (in particolare l'esistenza di un diritto attestato da atto a data certa anteriore), e quindi ha confermato la ripresa a tassazione degli accantonamenti. La societa' e' stata condannata alle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1972, n. 546

    art. 43 (ex art. 40), art. 102, comma 7, art. 109

    Norme processuali evocate per i principi di diritto applicati in sede di giurisdizione tributaria; la Corte ha ritenuto corretto il potere della C.T.R. di qualificare diversamente i fatti senza introdurre nuovi elementi, nei limiti del iura novit curia.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    art. 43, art. 105, comma 4; art. 17, comma 1, lett. c); art. 50, comma 1, lett. e-bis

    Art.43: la qualifica di 'bene strumentale' presuppone prova della funzione strumentale rispetto all'attivita' aziendale, non una semplice qualificazione oggettiva. Art.105 comma 4 (rinvio ad art.17 c.1 c.) e art.17: per la deducibilita' degli accantonamenti per TFM e' richiesto che il diritto sia risultante da atto a data certa anteriore (rinvio pieno).

  • Legge n. 342/2000

    Norma citata in relazione alla disciplina dei trattamenti di fine rapporto e delle modalita' di deducibilita', richiamata dalla giurisprudenza sul TFM.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 360 c.p.c., comma 1 (nn. 3,4,5), art. 101 c.p.c., art. 112 c.p.c.

    Regole sulla impugnazione in Cassazione (motivi di vizio di diritto, omesso esame, motivazione): la Corte ha ricondotto i motivi incidentali nelle fattispecie ammissibili e ha escluso vizi qualora si trattasse di mera insufficienza motivazionale non costitutiva di vizio costituzionalmente rilevante.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 / DPR n.115/2002

    DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Rilevato ai fini del contributo unificato nel giudizio di cassazione; la Corte ha disposto l'eventuale versamento di importo aggiuntivo da parte della societa' ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • La qualificazione catastale o il mero possesso societario di un immobile non garantiscono automaticamente la deducibilita' dei relativi oneri: occorre provare che il bene e' strumentale in rapporto concreto all'attivita' aziendale.
  • Perche' i costi relativi a beni materiali (es. canoni di leasing) siano deducibili devono sussistere due condizioni: a) il bene sia strumentale rispetto all'attivita' aziendale; b) il bene sia effettivamente utilizzato nell'esercizio dell'impresa (l'uso personale da parte dell'amministratore esclude la deducibilita', salvo che l'attivita' aziendale sia la locazione di beni).
  • La nozione di strumentalita' puo' essere 'astratta' (insuscettibilita' di diversa destinazione senza radicali trasformazioni), ma anche in questo caso tale insuscettibilita' deve essere provata dal contribuente.
  • Gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori sono deducibili per competenza solo se il diritto all'indennita' risulta da atto a data certa anteriore all'inizio del rapporto (o con verbale assembleare e accettazione o comunicazione societaria a data certa); in mancanza la deducibilita' e' posticipata all'effettiva erogazione.
  • In sede di gravame il giudice puo' qualificare i fatti e applicare norme non invocate dalle parti (iura novit curia), purché non introduca nuovi elementi fattuali o pronunci al di fuori delle richieste delle parti.
  • In controversie tributarie l'onere della prova circa la funzionalita e l'utilizzo aziendale dei beni grava sul contribuente; lacune probatorie portano alla disconoscimento della deducibilita'.

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