Cassazione Penale, Sentenza n. 19561/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello per vari motivi principali: Grasso denunciava il calcolo errato della prescrizione del reato associativo (art. 416 c.p.) e travisamento della prova sulla partecipazione all'associazione; Di Sarli contestava la qualificazione del fatto come riciclaggio (art. 648-bis c.p.), l'assenza dell'elemento soggettivo e la mancata valutazione della causa giustificativa (operazione societaria/negozio) e chiedeva il riconoscimento dell'attenuante per minima partecipazione; Cattaneo deduceva (i) di aver avuto ruolo meramente strumentale/fittizio nelle operazioni (non autore del reato presupposto), (ii) errata qualificazione dei fatti (riciclaggio vs fraudolenta intestazione), (iii) violazione per duplicazione di giudizio rispetto a sentenza irrevocabile su fatti antecedenti, (iv) prescrizione di taluni capi (tra cui il capo F già prescritto in primo grado), (v) illegittima quantificazione della confisca per equivalente ritenuta eccedente il profitto effettivamente conseguito, e (vi) negato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha disposto: - Per GRASSO Tiziano: annullamento senza rinvio della sentenza nel suo capo relativo all'art. 416 c.p. perché il reato è estinto per prescrizione; di conseguenza è eliminata la pena aggiuntiva (mesi sei) riconosciuta in continuazione. - Per CATTANEO Paolo: annullamento senza rinvio per i reati di cui all'art. 416 c.p. e all'art. 12-quinquies L. 356/1992 (capo E) per intervenuta prescrizione; annullamento parziale (con rinvio) limitatamente alla confisca, disponendo che altra sezione della Corte d'appello ridetermini il profitto/quantificazione della confisca; nel resto il ricorso è rigettato. La pena di Cattaneo è rideterminata in anni quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa (esclusi i segmenti per reati estinti). - Per DI SARLI Angela Maria: rigetto del ricorso (inammissibilità per manifesta infondatezza e mancata specificità rispetto alla motivazione di merito); confermata la condanna per riciclaggio; condanna al pagamento delle spese e alla Cassa delle ammende per euro 3.000. Ulteriori precisazioni: la Corte ha corretto il calcolo delle sospensioni della prescrizione relative al periodo emergenziale (d.l. 18/2020), escludendo il computo del periodo 12-31 maggio 2020 in ottemperanza alla pronuncia della Corte costituzionale n. 140/2021; ha infine rinviato la decisione sulla misura della confisca per equivalente per Cattaneo a nuova valutazione.
Norme richiamate
art. 416 c.p.
Delitto di associazione per delinquere; la Corte ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato a Grasso e, per effetto dell'art. 587 c.p.p., lo stesso esito si estende a Cattaneo per quel capo
art. 648-bis c.p.
Riciclaggio: la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto provato, rispetto a Di Sarli e Cattaneo, che vi siano atti volti a far perdere la traccia della provenienza illecita delle somme; la Cassazione ha però rigettato il ricorso di Di Sarli per inammissibilità
art. 648-quater c.p.
Confisca obbligatoria del profitto del reato di riciclaggio o, se non possibile, confisca per equivalente; la Cassazione ha ritenuto errata la quantificazione operata dalla Corte territoriale e ha rinviato per nuova determinazione del profitto effettivamente goduto dal riciclatore
art. 83, decreto-legge 18/2020
Norma emergenziale sulla sospensione dei termini processuali e della prescrizione; la Corte ha escluso il computo del periodo 12-31 maggio 2020 in ragione della successiva pronuncia di illegittimità costituzionale (Corte cost. n. 140/2021), rideterminando i termini di prescrizione
art. 159 cod. pen.
Regola generale da cui deriva la sospensione dei termini processuali: la Corte ha richiamato che la sospensione della prescrizione può essere computata solo entro i limiti previsti dall'art. 159 e non sulla base di deleghe indefinite
art. 587, comma 1, c.p.p.
Effetti dell'estinzione del reato per uno degli imputati: la Cassazione ha applicato tale disposizione per estendere l'effetto estintivo (prescrizione) anche a Cattaneo con riferimento al capo A
art. 606 cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità e motivi di cassazione: richiamata per i profili di vizio di motivazione, travisamento della prova e inosservanza di legge dedotti nei ricorsi
Massime di principio
- Il calcolo della prescrizione deve rispettare le decisioni costituzionali: i periodi sospensivi emergenziali (d.l. 18/2020) non sono automaticamente computabili oltre i limiti dichiarati costituzionalmente legittimi (es. il periodo 12-31/05/2020 è stato escluso alla luce della Corte cost. n. 140/2021).
- L'estinzione per prescrizione di un reato per un imputato può estendersi agli altri imputati per lo stesso capo ex art. 587 c.p.p.; va quindi verificato l'effetto estintivo anche sui coimputati.
- Per la responsabilità per riciclaggio è necessario valutare l'elemento soggettivo e il ruolo concreto dell'imputato nella catena delle operazioni: motivazioni basate su fonti incrociate (intercettazioni, documenti, dichiarazioni) devono essere affrontate in modo specifico nel ricorso di cassazione.
- Sul tema della confisca per equivalente nel riciclaggio, la giurisprudenza prevalente richiede che la quantificazione del profitto colpito corrisponda al vantaggio effettivamente conseguito dal riciclatore; non sempre è legittimo confiscare l'intera somma 'riciclata' qualora gran parte del profitto abbia avvantaggiato terzi estranei.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: la mera riproposizione dei gravami di merito già respinti in appello è frequentemente dichiarata inammissibile.
- Quando la Corte di legittimità rilevi errori di calcolo o carenze di motivazione su profili economico-sanzionatori (es. confisca), è prassi rinviare ad altra sezione del giudice di merito per la nuova valutazione e quantificazione.
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme processuali emergenziali può produrre effetti retroattivi sul computo dei termini di prescrizione dei reati pendenti, con possibile estinzione intervenuta prima della pronuncia di grado successivo.
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