Circolare numero 34 del 16-02-2016
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e Associazione Lavoratori Italiani (ALI – CONFSAL), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta tra INPS e l’Associazione Lavoratori Italiani (ALI - CONFSAL) per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni. Vengono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio, decorrenza e revoca, la misura del contributo, i costi applicati, le clausole di esonero da responsabilità e le istruzioni contabili con i relativi conti. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e l’eventuale rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza.
Convenzione INPS-ALI CONFSAL per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-ALI CONFSAL per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e l’Associazione Lavoratori Italiani (ALI - CONFSAL) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni. Vengono disciplinati i destinatari della delega, le modalità di rilascio, la decorrenza, la revoca, la misura del contributo, i costi applicabili, le clausole di esonero da responsabilità e le istruzioni contabili necessarie alla gestione del rapporto.
Validità della convenzione e rinnovo
La convenzione risulta sottoscritta in data 29 dicembre 2015 ed è stata approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. La sua efficacia è fissata fino al 31 dicembre 2017. Eventuali richieste di rinnovo devono pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
L’articolo 1 richiama l’art. 23-octies della legge n. 485/72 e individua i pensionati che possono autorizzare la trattenuta della quota sindacale sulla pensione. Possono rilasciare la delega:
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
- per effetto del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.
Resta esclusa l’applicazione della norma ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché il riferimento normativo è limitato alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere rilasciata sul testo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati sia la misura del contributo sia le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e deve recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Decorrenza della delega e trasmissione telematica
Quando la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. I dati della delega devono essere trasmessi all’INPS con le medesime modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.
Se la delega è rilasciata da un soggetto già pensionato, produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici, l’efficacia decorre dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente.
L’Organizzazione è tenuta a inviare i dati in via telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto e a trasmettere in formato digitale la delega acquisita, conservando sempre l’originale firmato.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. La revoca è elaborata dall’Istituto nel più breve tempo possibile.
Nel caso in cui sia presentata una nuova delega su una prestazione già gravata da una delega attiva verso un’altra Organizzazione, la nuova delega ha efficacia solo se preceduta dalla revoca di quella già esistente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca produce effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
L’importo del contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, comprensive della tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:
- 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 6 e 7 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari e gli adempimenti, che sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.
I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione;
- € 0,74 per nuova delega su pensione esistente;
- € 0,74 per revoca telematizzata;
- € 1,48 per variazione, intesa come revoca con acquisizione di nuova delega;
- € 0,04 per gestione delega.
Esonero da responsabilità e poteri di sospensione o recesso
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra il pensionato e l’Organizzazione sindacale e a tutte le vicende connesse.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche nel caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa collegate, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Associazione risulta soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione si obbliga inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie relative ai rapporti tra gli associati e l’associazione, a semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, sulla perdita dei requisiti di legge per la stipula o in presenza di sopravvenute esigenze normative o regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo negoziale. L’INPS si riserva anche la possibilità di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
All’Organizzazione è assegnato il codice INPS AL.
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni vengono istituiti i seguenti conti:
- GPA25529, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27529, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
- GPA11529, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e per l’imputazione del pagamento.
I conti GPA25529 e GPA27529 sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate. Il conto GPA11529 è istituito per la contabilizzazione del debito verso l’Organizzazione e del relativo pagamento. Gli accreditamenti a favore del sindacato continuano a essere imputati al conto GPA35041, già in uso.
I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale, come di consueto.
Punti principali
Validità della convenzione e rinnovo
La convenzione con ALI - CONFSAL è stata sottoscritta il 29 dicembre 2015, sulla base della determinazione n. 127 del 30 luglio 2014, ed è valida fino al 31 dicembre 2017. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono avvalersi della trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di altri fondi obbligatori di previdenza gestiti dall’INPS. La facoltà si estende anche ai pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici per effetto del richiamo dell’art. 11 della legge n. 364/1975. Restano esclusi i titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché l’art. 23-octies si riferisce alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere resa sul modello predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Deve essere sottoscritta dal pensionato e contenere gli estremi di un documento di identità valido.
Decorrenza della delega e trasmissione dei dati
Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. I dati sono trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione. Se la delega è rilasciata da un pensionato già titolare di trattamento, ha effetto dalla prima rata non estratta alla data di ricezione, ovvero, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente. L’Organizzazione deve inviare telematicamente i dati della delega secondo le specifiche tecniche INPS e trasmettere in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. Se su una prestazione è già attiva una delega verso altra Organizzazione, la nuova delega produce effetto solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido del revocante. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il minimo e fino al doppio del minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del minimo.
Costi del servizio e rapporti finanziari
I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione; € 0,74 per nuova delega su pensione esistente; € 0,74 per revoca telematizzata; € 1,48 per variazione (revoca + nuova delega); € 0,04 per gestione delega. Gli adempimenti finanziari sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e definiti a livello centrale tra Direzione Generale e Organizzazione sindacale.
Esonero da responsabilità e facoltà dell’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione. L’Istituto è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione deve altresì ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie attinenti ai rapporti con gli associati. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo o poteri statutari, perdita dei requisiti di legge o sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato all’Organizzazione è AL. Ai fini contabili vengono istituiti i conti GPA25529 e GPA27529 per i contributi trattenuti rispettivamente sulle pensioni dell’anno in corso e degli anni precedenti, entrambi movimentabili dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici. È inoltre istituito il conto GPA11529 per il debito verso l’Organizzazione e il pagamento dei contributi, mentre gli accreditamenti al sindacato restano imputati al conto GPA35041 già in uso. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono definiti dalla Direzione generale.
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