Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 33 del 16-02-2016

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti (F.A.S.T.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta con la Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti (F.A.S.T.) per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni. Vengono indicati i pensionati legittimati a rilasciare la delega, le modalità di rilascio e di trasmissione telematica, la decorrenza di delega e revoca, la misura percentuale del contributo, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità e le condizioni di sospensione o recesso della convenzione. Sono inoltre riportati il codice INPS assegnato e le istruzioni contabili con i conti da utilizzare per la rilevazione delle operazioni.

Convenzione INPS-F.A.S.T. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-F.A.S.T. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare illustra la convenzione sottoscritta con la Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti (F.A.S.T.) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni. Il documento disciplina i soggetti legittimati, le modalità di rilascio e trasmissione della delega, la decorrenza di delega e revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, gli aspetti di responsabilità e le istruzioni contabili.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione, approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014 e sottoscritta il 29 dicembre 2015, ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Ai sensi dell’articolo 23 octies della legge n. 485/72, possono versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Per effetto del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, la disciplina si applica anche ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.

Resta esclusa l’applicazione nei confronti dei titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma fa riferimento esclusivamente alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

L’Organizzazione sindacale deve trasmettere all’INPS i dati della delega con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto, e deve inviare in formato digitale la delega acquisita, conservando comunque l’originale firmato.

Decorrenza della delega

Quando la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetto dalla data di decorrenza della pensione stessa.

Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, gli effetti decorrono dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, la decorrenza coincide con il primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

Revoca della delega

L’associato può revocare la delega comunicando direttamente all’INPS la propria volontà. Nel caso in cui pervenga una nuova delega su una prestazione sulla quale sia già attiva una delega verso altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido del revocante.

La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

Le aliquote previste sono:

  • 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sugli importi eccedenti il precedente limite e non superiori al doppio del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Gli articoli 6 e 7 della convenzione regolano i rapporti finanziari, le spese e le rimesse, con adempimenti definiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.

I costi del servizio di riscossione, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:

  • nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
  • nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
  • revoca delega telematizzata: € 0,74;
  • variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
  • gestione delega: € 0,04.

Esonero da responsabilità e facoltà dell’Istituto

L’applicazione della convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che rimane estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso collegate.

L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie riguardanti i rapporti tra gli associati e l’associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. Resta altresì salva la facoltà di recesso unilaterale in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato alla convenzione è AK.

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni, sono istituiti i conti:

  • GPA25530, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27530, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
  • GPA11530, per il debito verso l’Organizzazione sindacale e per l’imputazione del pagamento.

Gli accreditamenti a favore del sindacato restano imputati al conto GPA35041, già in uso. I conti indicati sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni, mentre i rapporti finanziari con la Organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

Punti principali

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione con F.A.S.T., approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014 e sottoscritta il 29 dicembre 2015, ha validità fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono avvalersi della trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Sono inclusi anche i titolari di pensione amministrata dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma riguarda solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio e trasmissione della delega

La delega deve essere rilasciata sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere firmata dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’Organizzazione deve trasmettere i dati della delega all’INPS con modalità telematica secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e inviare in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.

Decorrenza della delega

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. Se è rilasciata da un soggetto già pensionato, decorre dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per la Gestione Dipendenti Pubblici decorre dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

Revoca della delega

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega. Se su una prestazione è già attiva una delega verso un’altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido del revocante. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% sulla quota entro il trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e non oltre il doppio; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: nuova delega su domanda di pensione € 0,04; nuova delega su pensione esistente € 0,74; revoca delega telematizzata € 0,74; variazione (revoca + acquisizione nuova delega) € 1,48; gestione delega € 0,04.

Responsabilità, controversie e facoltà dell’INPS

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione. L’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sul valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta. L’Associazione deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie inerenti i rapporti tra associati e associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti di legge o sopravvenute esigenze normative; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato è AK. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25530 e GPA27530 per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni rispettivamente dell’anno in corso e degli anni precedenti, movimentabili dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici; il conto GPA11530 per il debito verso l’Organizzazione e il pagamento; e resta in uso il conto GPA35041 per gli accreditamenti a favore del sindacato. I rapporti finanziari sono definiti dalla Direzione generale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.