Circolare numero 32 del 16-02-2016
Il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015 ha rettificato il precedente decreto n. 1709 dell’8 agosto 2014 ed annullato e sostituito il Decreto Direttoriale n. 169/II/2015 del 28 maggio 2015. In particolare, con il Decreto n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015 è stata rivisitata la possibilità di fruire del bonus occupazionale, adeguandone la disciplina a quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento (UE) Generale di Esenzione per Categoria n. 651/2014. La possibilità di fruire dell’incentivo è riconosciuta oltre i limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 sugli aiuti “de minimis”, qualora l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto. Con la presente circolare si forniscono precisazioni normative e indicazioni per l’applicazione di quanto previsto dal sopra citato Decreto. INDICE Premessa 1. Modifiche al regime “de minimis”. 2. Regime di esenzione e fruizione dell’incentivo oltre i limiti “de minimis”. 3. Incremento occupazionale netto. 4. Moduli telematici Allegati: 1. Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dal Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 al precedente impianto del Bonus Occupazione per i giovani aderenti a "Garanzia Giovani". Viene confermata la possibilità di fruire dell’incentivo nel rispetto del regime "de minimis" oppure, oltre tali limiti, in presenza di un incremento occupazionale netto e, per i giovani tra 25 e 29 anni, anche di ulteriori requisiti soggettivi. La circolare chiarisce inoltre come va verificato l’incremento occupazionale, quali cessazioni non ne compromettono il mantenimento e aggiorna i moduli telematici "GAGI" per recepire le nuove regole.
Rettifica della disciplina del Bonus Occupazione "Garanzia Giovani" e chiarimenti su "de minimis" e incremento occupazionale
Bonus Occupazione "Garanzia Giovani": rettifica della disciplina e condizioni di accesso
La circolare esamina le modifiche introdotte dal Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015 alla disciplina del Bonus Occupazione per i giovani aderenti al Programma "Garanzia Giovani". Le nuove previsioni sostituiscono quelle precedenti e si applicano dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.
Quadro normativo e decorrenza
Il decreto direttoriale rettifica il precedente Decreto n. 1709 dell’8 agosto 2014, che aveva originariamente disciplinato l’incentivo, e abroga il Decreto Direttoriale di rettifica n. 169 del 28 maggio 2015. La circolare ha funzione di illustrare il contenuto del nuovo decreto e chiarisce che l’efficacia delle nuove disposizioni decorre dalla pubblicazione sul sito www.lavoro.gov.it, come espressamente previsto dall’art. 5, comma 3, del decreto richiamato.
Regime "de minimis" e alternativa oltre soglia
La misura "Bonus Occupazione" può essere fruita nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di aiuti "de minimis". In alternativa, è possibile andare oltre i limiti del regime "de minimis" qualora l’assunzione determini un incremento occupazionale netto, secondo la definizione dell’art. 2, par. 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014. Tale definizione richiede l’aumento netto del numero di dipendenti rispetto alla media di un periodo di riferimento, al netto dei posti di lavoro soppressi, considerando le unità di lavoro-anno.
Condizioni per i giovani tra 16 e 24 anni
Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma "Garanzia Giovani", abbiano un’età compresa tra 16 e 24 anni, la fruizione dell’incentivo oltre i limiti del "de minimis" è subordinata alla sola presenza dell’incremento occupazionale netto. Non sono previste ulteriori condizioni soggettive oltre a tale requisito.
Condizioni aggiuntive per i giovani tra 25 e 29 anni
Per i giovani registrati al Programma con età compresa tra 25 e 29 anni, l’accesso all’incentivo oltre il regime "de minimis" richiede, oltre all’incremento occupazionale netto, anche il rispetto di una delle condizioni elencate dal decreto:
- assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo la definizione del D.M. 20 marzo 2013;
- mancanza di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica/diploma di istruzione e formazione professionale, oppure completamento della formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- occupazione in professioni o settori con tasso di disparità uomo-donna superiore almeno del 25% rispetto alla media nazionale, con appartenenza del giovane al genere sottorappresentato.
La circolare richiama anche la nozione di "impiego regolarmente retribuito" già definita dal D.M. 20 marzo 2013, riferita sia ai rapporti subordinati di durata almeno semestrale sia alle attività autonome o parasubordinate con reddito inferiore al minimo annuale personale escluso da imposizione.
Incremento occupazionale netto: nozione, verifica e calcolo
Il requisito dell’incremento occupazionale netto è centrale per la fruizione dell’incentivo oltre i limiti del "de minimis". Esso consiste nell’aumento del numero di dipendenti presso il datore di lavoro che presenta istanza, in misura pari almeno a una unità lavorativa rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Il controllo deve essere svolto in concreto per ciascuna assunzione e il numero dei dipendenti va calcolato in U.L.A., secondo il criterio convenzionale di derivazione comunitaria.
La verifica è mensile: si confronta il numero di lavoratori equivalenti a tempo pieno del mese di riferimento con la media dei dodici mesi precedenti, tenendo conto della nozione di "impresa unica" di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013.
Casi che non compromettono l’incentivo e casi che lo condizionano
La circolare precisa che l’incentivo resta applicabile anche quando la mancata realizzazione dell’incremento occupazionale dipenda da riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti dovute a:
- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d’età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.
Diversamente, se i posti vacanti nei dodici mesi precedenti si sono resi tali per licenziamenti dovuti a riduzione di personale, il requisito dell’incremento occupazionale netto deve comunque risultare rispettato.
Mantenimento dell’incremento per il periodo successivo all’assunzione
La circolare chiarisce che, per l’ammissibilità dell’incentivo, l’incremento occupazionale netto deve risultare mantenuto dopo il primo mese di calendario dalla costituzione del rapporto di lavoro agevolato. Tale mantenimento si considera sussistente se, nel periodo compreso tra il giorno successivo all’assunzione e l’ultimo giorno dello stesso mese, non si verificano cessazioni anticipate dei rapporti in essere alla data dell’assunzione, oppure se le cessazioni intervenute sono riconducibili alle cause ammesse.
Se, invece, intervengono cessazioni per ragioni diverse, è necessario ricalcolare il numero medio di U.L.A. presunte per i dodici mesi successivi all’assunzione, per verificare se la forza lavoro prevista resti comunque superiore alla media dei dodici mesi precedenti. Questo controllo deve essere ripetuto per i dodici mesi di calendario successivi all’assunzione per la quale si beneficia dell’incentivo.
Base di computo e regole sulle sostituzioni
La base di computo della forza aziendale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Non entra nel calcolo il lavoratore assunto, o utilizzato tramite somministrazione, in sostituzione di un lavoratore assente; deve invece essere computato il lavoratore sostituito.
Aggiornamento dei moduli telematici
Infine, la circolare informa che i moduli telematici "GAGI" sono stati aggiornati per recepire le innovazioni introdotte. Quando si intenda fruire del bonus oltre le soglie del regime "de minimis", nel modulo di richiesta dovranno essere rispettate e indicate anche le ulteriori condizioni previste per il lavoratore assunto.
Punti principali
Premessa e decorrenza delle nuove disposizioni
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015, ha rettificato il precedente Decreto n. 1709 dell’8 agosto 2014 sulla disciplina dell’incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi a "Garanzia Giovani", abrogando contestualmente il Decreto Direttoriale di rettifica n. 169 del 28 maggio 2015. Le nuove disposizioni si applicano dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it.
Regime "de minimis" e possibilità di superamento dei limiti
L’incentivo della Misura "Bonus Occupazione" può essere fruito entro i limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti "de minimis". In alternativa, può essere riconosciuto anche oltre tali limiti se l’assunzione determina un incremento occupazionale netto, secondo la definizione dell’art. 2, par. 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, che richiede l’aumento netto dei dipendenti dello stabilimento rispetto alla media di un periodo di riferimento, al netto dei posti soppressi e con computo delle unità di lavoro-anno.
Condizioni per il superamento dei limiti "de minimis"
Per i giovani di età compresa tra 16 e 24 anni al momento della registrazione al Programma, l’incentivo oltre i limiti "de minimis" è ammesso se l’assunzione comporta un incremento occupazionale netto. Per i giovani tra 25 e 29 anni, oltre all’incremento occupazionale netto, è necessario che ricorra almeno una delle seguenti condizioni: assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; mancanza di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di qualifica/diploma professionale, oppure completamento della formazione a tempo pieno da non più di due anni senza primo impiego regolarmente retribuito; occupazione in professioni o settori con forte disparità uomo-donna, e appartenenza al genere sottorappresentato.
Nozione e verifica dell’incremento occupazionale netto
L’incremento occupazionale netto è inteso come aumento del numero di dipendenti presso il datore di lavoro istante di un’unità lavorativa rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Il requisito va verificato in concreto per ciascuna assunzione ed è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.) secondo il criterio comunitario. La circolare precisa che la verifica va effettuata mensilmente, confrontando il personale equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con la media dei dodici mesi precedenti, nel quadro della nozione di "impresa unica" di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013.
Casi in cui l’incentivo resta applicabile nonostante riduzioni di personale
L’incentivo può essere comunque riconosciuto se la mancata realizzazione dell’incremento dipende da riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti dovute a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. Diversamente, se i posti resisi vacanti nei dodici mesi precedenti erano stati oggetto di licenziamenti per riduzione di personale, il requisito dell’incremento occupazionale deve comunque risultare rispettato.
Mantenimento dell’incremento e criteri di calcolo
Ai fini della fruizione del bonus, l’incremento occupazionale deve essere mantenuto oltre il primo mese di calendario dalla costituzione del rapporto di lavoro. Il mantenimento si considera sussistente se, tra il giorno successivo all’assunzione e l’ultimo giorno dello stesso mese, non vi siano cessazioni anticipate dei rapporti in essere alla data dell’assunzione, oppure se le cessazioni siano riconducibili alle cause ammesse. In caso di cessazioni per ragioni diverse, occorre ricalcolare la media delle U.L.A. presunte per i dodici mesi successivi, verificando se la forza lavoro prevista resti superiore alla media dei dodici mesi antecedenti; il controllo va ripetuto per i dodici mesi di calendario successivi all’assunzione incentivata.
Base di computo e sostituzioni
La base di computo della forza aziendale comprende lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Non deve essere computato, nella base di calcolo, il lavoratore assunto o utilizzato in somministrazione in sostituzione di un lavoratore assente, mentre deve essere computato il lavoratore sostituito.
Aggiornamento dei moduli telematici GAGI
I moduli telematici "GAGI" sono stati aggiornati per recepire le innovazioni introdotte dalla circolare. Nei casi in cui si intenda fruire del bonus occupazionale oltre le soglie del regime "de minimis", il datore di lavoro deve rispettare e indicare nel modulo di richiesta anche le ulteriori condizioni previste per il lavoratore assunto.
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