Circolare numero 35 del 19-02-2016
Premessa 1) Soggetti interessati, calcolo e accredito della contribuzione dovuta; 2) Esclusione dai benefici previsti per particolari categorie; 3) Modalità di entrata e di uscita dal regime agevolato e relativi termini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti della legge n. 208/2015 sul regime previdenziale agevolato introdotto dalla legge n. 190/2014 per artigiani e commercianti. Vengono chiariti i soggetti ammessi, la riduzione del 35% dei contributi dovuti, le regole di accredito della contribuzione, il permanere del contributo di maternità e le esclusioni da altri benefici contributivi. Sono inoltre ribadite le modalità e i termini per l’adesione e per la fuoriuscita dal regime, con distinzione tra imprese già esistenti, nuove attività e casi di comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti: nuove istruzioni dopo la legge di stabilità 2016
Regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti dopo la legge di stabilità 2016
La circolare interviene per adeguare le istruzioni già fornite con la circolare n. 29/15 alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 111, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha riscritto il comma 77 della legge n. 190/2014 in tema di quantificazione del contributo dovuto e modalità di accredito.
Quadro normativo e soggetti interessati
Il regime continua a essere riservato ai soggetti individuati dall’art. 1, comma 54, della legge n. 190/2014, come riformulato dalla legge n. 208/2015. Si tratta di persone fisiche esercenti attività d’impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, che siano in possesso dei requisiti previsti per il regime fiscale agevolato e che non si trovino nelle condizioni ostative richiamate dalla norma.
L’elenco delle attività imprenditoriali ammesse, già contenuto nell’allegato 4 alla legge n. 190/2014 e suddiviso per codice Ateco, è stato integralmente sostituito dal comma 112 della legge n. 208/2015.
Determinazione della contribuzione dovuta
Il nuovo regime mantiene la natura opzionale e richiede apposita domanda. Per le gestioni artigiani e commercianti, la base imponibile resta il reddito forfetario determinato ai fini fiscali, come già previsto dalla disciplina precedente.
La novità sostanziale introdotta dalla legge n. 208/2015 consiste nella riduzione del 35% della contribuzione dovuta, sia con riferimento al contributo calcolato sul minimale di reddito sia con riferimento all’eventuale quota eccedente il minimale. Il calcolo del dovuto deve quindi essere effettuato applicando tale riduzione sull’intero contributo complessivo.
Accredito della contribuzione versata
Ai fini dell’accredito, continua ad applicarsi l’art. 2, comma 29, della legge n. 335/1995: il versamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito consente l’accredito di tutti i contributi mensili relativi all’anno solare di riferimento.
Se l’importo complessivamente versato è inferiore al contributo ordinario dovuto sul minimale, l’accredito viene riconosciuto in misura proporzionale ai versamenti effettuati. Per conseguire 12 mesi di contribuzione è necessario versare una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale; qualora sia stato versato l’importo del contributo calcolato sul minimale ordinario ma comunque inferiore al dovuto nel regime agevolato, la differenza viene recuperata nei limiti del 65%.
Per le imprese già esistenti, i contributi sono attribuiti dall’inizio dell’anno solare; per le nuove imprese, la decorrenza coincide con il mese di inizio dell’obbligo contributivo.
Contributo di maternità e familiari coadiuvanti
Resta comunque dovuto il contributo di maternità, pari a 7,44 euro annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.
Per i familiari coadiuvanti e coadiutori compresi nel regime agevolato del titolare continua ad applicarsi l’art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992. La base imponibile su cui il titolare deve calcolare la contribuzione del collaboratore è costituita dalla quota di reddito forfetario attribuita al medesimo fino a un massimo del 49%, oltre agli altri eventuali redditi d’impresa percepiti nel periodo d’imposta.
Benefici contributivi esclusi
La circolare chiarisce che non vi sono modifiche rispetto alle esclusioni già richiamate dalla precedente disciplina. Restano pertanto esclusi, per chi aderisce al regime previdenziale agevolato e per i relativi collaboratori familiari, alcuni ulteriori benefici contributivi:
- il beneficio previsto per i soggetti ultrasessantacinquenni dall’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997;
- la riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall’art. 1, comma 2, della legge n. 233/1990 per i soggetti di età inferiore ai 21 anni.
Adesione al regime e termini di presentazione
L’accesso al regime avviene mediante dichiarazione da presentare all’Istituto secondo le modalità già descritte nella circolare n. 29/15.
Per i soggetti già esercenti attività d’impresa, il modulo di adesione deve essere presentato entro il 28 febbraio dell’anno per il quale si intende usufruire dell’agevolazione. Se il termine non viene rispettato, l’accesso non è consentito per l’anno in corso e la domanda deve essere ripresentata entro il 28 febbraio dell’anno successivo; in tal caso il beneficio decorrerà dal 1° gennaio del relativo anno, sempre che permangano i requisiti di legge.
Il termine del 28 febbraio vale anche per coloro che esercitavano già attività d’impresa prima dell’entrata in vigore della novella ma non risultavano ancora titolari di posizione attiva nelle gestioni autonome. In tali casi va compilato l’apposito modello cartaceo, con indicazione del codice REA, da consegnare in sede.
Per chi inizia una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2016 e ritiene di possedere i requisiti, la dichiarazione di adesione va trasmessa tramite la procedura telematica predisposta, con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di iscrizione alla gestione previdenziale.
Uscita dal regime agevolato
La disciplina di uscita non subisce modifiche rispetto a quanto già indicato nella circolare n. 29/15. Il regime può cessare in tre ipotesi:
- venir meno dei requisiti che avevano consentito l’accesso al beneficio;
- scelta volontaria del contribuente di abbandonare il regime, indipendentemente dalle motivazioni;
- comunicazione dell’Agenzia delle Entrate secondo cui il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato oppure non ha mai posseduto i requisiti per aderirvi.
Nei primi due casi, il regime ordinario viene ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla dichiarazione di perdita dei requisiti o alla domanda di recesso. La circolare preannuncia inoltre il rilascio di una specifica applicazione per la dichiarazione di recesso, da compilarsi online tramite il Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti.
Nel terzo caso, il regime ordinario viene applicato retroattivamente con la stessa decorrenza fissata per il regime agevolato.
Rinvio alla disciplina precedente
Per tutto quanto non espressamente modificato, la circolare rinvia alla circolare n. 29/15 e al messaggio n. 1035/2015, che restano il riferimento per gli aspetti operativi non oggetto di novella.
Punti principali
Soggetti interessati e requisiti di accesso
Rientrano nel regime i soggetti individuati dall’art. 1, comma 54, della legge n. 190/2014, come riformulato dalla legge n. 208/2015: persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche in forma di impresa familiare, purché rispettino i requisiti fiscali e le condizioni ostative previste.
Misura della contribuzione e accredito
La contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti si calcola sul reddito forfetario rilevante ai fini fiscali e viene ridotta del 35% sia per la quota sul minimale sia per l’eventuale eccedenza. Per ottenere 12 mesi di accredito è necessario versare l’importo corrispondente al contributo dovuto sul minimale; se il versato è inferiore, l’accredito è proporzionale e la differenza può essere recuperata entro il limite del 65%.
Contributo di maternità e familiari coadiuvanti
Resta dovuto il contributo di maternità pari a 7,44 euro annui, da versare alle scadenze previste per la contribuzione fissa. Per i familiari coadiuvanti/coadiutori si applicano le regole già richiamate nella circolare n. 29/15: la base imponibile comprende la quota di reddito forfetario attribuita al collaboratore fino al 49% e gli altri eventuali redditi d’impresa da questi percepiti.
Esclusione di altri benefici contributivi
Per chi aderisce al regime agevolato e per i relativi collaboratori familiari restano esclusi alcuni ulteriori benefici contributivi, in particolare quello per gli ultrasessantacinquenni previsto dall’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997 e la riduzione di tre punti percentuali per i soggetti di età inferiore a 21 anni prevista dall’art. 1, comma 2, della legge n. 233/1990.
Adesione al regime e termini
L’accesso avviene tramite apposita dichiarazione all’Istituto. Per i soggetti già esercenti attività d’impresa, il modulo di adesione va presentato entro il 28 febbraio dell’anno per cui si chiede il beneficio. Se il termine non è rispettato, l’agevolazione non opera per l’anno in corso e la domanda va ripresentata entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Per chi avvia una nuova attività dal 1° gennaio 2016, la dichiarazione va trasmessa con la massima tempestività dopo la ricezione della delibera di iscrizione alla gestione previdenziale.
Uscita dal regime agevolato
L’uscita può avvenire per perdita dei requisiti, per scelta del contribuente oppure per comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che segnali la mancata adesione o l’originaria assenza dei requisiti fiscali. Nei primi due casi il regime ordinario decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla dichiarazione di perdita dei requisiti o di recesso; nel terzo caso l’effetto è retroattivo dalla medesima decorrenza prevista per il regime agevolato.
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