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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13085/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del G.I.P. di Bologna dell'8/5/2023 per due motivi principali: 1) mancata applicazione d'ufficio dell'art. 545-bis cod. proc. pen. (che obbliga il giudice, dopo lettura del dispositivo nel giudizio ordinario, ad avvisare le parti della possibilità di sostituire la pena detentiva con pene sostitutive se ne ricorrono i presupposti); 2) eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 444 e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per non prevedere, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, una ulteriore riduzione di un sesto della pena come avviene per il giudizio abbreviato (art. 442, comma 2-bis).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che l'art. 545-bis non si applica al procedimento di applicazione della pena su accordo delle parti (patteggiamento), per ragioni testuali, sistematiche e per la diversa struttura del procedimento, nonché perché l'ordinamento prevede specifiche garanzie informative e la possibilità di concordare pene sostitutive già nelle fasi previste dagli artt. 446-448 cod. proc. pen. Sul secondo motivo ha dichiarato la questione non rilevante (il ricorrente aveva proposto il ricorso per cassazione e non vi aveva rinunciato) e, nel merito, manifesta infondatezza della censura per la radicale diversità tra giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta, giustificando la diversa disciplina (tra cui la riduzione di un sesto prevista solo per il giudizio abbreviato). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen. e richiamo alla sentenza Corte Cost. n.186/2000).

Norme richiamate

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma come riferibile esclusivamente al giudizio ordinario e non applicabile al procedimento di applicazione della pena su accordo delle parti (patteggiamento), per ragioni testuali e sistematiche (collocazione nel libro VII, riferimenti alla "lettura del dispositivo" e al ruolo del pubblico ministero) e perché il procedimento su accordo ha autonome garanzie informative.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte rileva che la disciplina è autonoma rispetto al giudizio ordinario e al giudizio abbreviato.

  • art. 448 cod. proc. pen., comma 1-bis

    Prevede espressamente che l'accordo possa riguardare l'applicazione di una pena sostitutiva e che, in tale caso, il giudice è tenuto ad esercitare i poteri officiosi previsti dall'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., per decidere sulla sostituzione e sulla scelta della pena sostitutiva; ciò conferma l'autonomia del procedimento su richiesta rispetto agli obblighi informativi dell'art. 545-bis, comma 1.

  • art. 447 cod. proc. pen., comma 1 (secondo periodo)

    "nel decreto di fissazione della udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa"

    La disposizione è considerata un indice che nell'iter del patteggiamento è prevista una informazione preventiva e la possibilità di accesso agli strumenti alternativi, rafforzando l'autonomia delle garanzie informative nel procedimento su accordo.

  • art. 442 cod. proc. pen., comma 2-bis

    Regola specifica del giudizio abbreviato che prevede una riduzione di pena (un sesto) in caso di mancata impugnazione; la Corte ritiene che tale beneficio è giustificato dalla diversa struttura e dalle esigenze deflattive del giudizio abbreviato e non sia automaticamente estendibile al patteggiamento.

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Contiene l'elenco delle pene sostitutive; la Corte richiama la possibilità che, nel patteggiamento, le parti possano concordare l'applicazione di una pena sostitutiva richiamata da tale norma.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiesto come criterio di determinazione della pena nel giudizio ordinario; la Corte sottolinea la differenza tra la determinazione discrezionale della pena nel giudizio ordinario e la pena concordata nel patteggiamento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'onere delle spese e per il versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, salvo dolo o colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per stabilire che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò non impedisce l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste.

Massime di principio

  • L'art. 545-bis cod. proc. pen. va inteso come norma del giudizio ordinario e non si applica ex officio al procedimento di applicazione della pena su accordo delle parti (patteggiamento), salvo che il legislatore non intervenga diversamente.
  • Nel patteggiamento le garanzie informative e la possibilità di concordare pene sostitutive sono già disciplinate negli artt. 446-448 cod. proc. pen.; il giudice che ratifica l'accordo deve comunque valutare qualificazione del fatto, circostanze e congruità della pena.
  • La disciplina del giudizio abbreviato (compresa la riduzione ulteriore di un sesto in caso di mancata impugnazione) è funzionalmente e strutturalmente diversa rispetto al patteggiamento; pertanto benefici previsti per l'uno non si estendono automaticamente all'altro.
  • Per contestare la mancata applicazione di misure sostitutive o di disposizioni procedurali è necessario specificare con precisione nel ricorso se e come sussistessero le condizioni sostanziali e probatorie per la sostituzione della pena, non bastano censure generiche.
  • Se si intende invocare la tutela costituzionale o richieste di analoghe agevolazioni tra istituti processuali, occorre motivare la rilevanza e la comparabilità degli istituti (es. prova contratta vs accordo sanzionatorio) mostrando l'effettiva lesione di diritti; altrimenti la censura può risultare manifestamente infondata o irrilevante.

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