Cassazione Penale, Sentenza n. 20336/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso propone tre censure: 1) error in procedendo per presunta irregolarità della notifica della citazione per il giudizio d'appello all'avvocato difensore, nonostante l'imputato avesse dichiarato domicilio presso la propria abitazione in sede di perquisizione del 15/05/2019; 2) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione perché la Corte territoriale avrebbe ritenuto la responsabilità per cessione di hashish nonostante la quantità fosse solo poco superiore alla dose media singola, senza dubitare dell'effettiva efficacia drogante della sostanza; 3) violazione di legge per avere escluso l'operatività dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto) per la sussistenza dell'abitualità dovuta a due precedenti condanne e per avere ritenuto insussistenti le circostanze attenuanti generiche, nonostante il ricorrente deducesse il ridimensionamento di una delle pene pregresse in sede di rinvio dalla Cassazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte di legittimità ha ritenuto manifestamente infondata la censura: l'imputato aveva validamente eletto domicilio presso il difensore con verbale del 27/12/2019, sostituendo la precedente dichiarazione, per cui la notifica all'avvocato era regolare. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e reiterazione delle stesse doglianze già respinte in appello; la Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito: peso netto 0,3382 g, principio attivo 11% (0,040 g), corrispondente a circa 1,6 dosi medie singole, sufficiente a fondare la ritenuta efficacia drogante e quindi la fattispecie di cessione. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la causa di esclusione della punibilità di cui all'art.131-bis c.p. è esclusa per l'abitualità risultante da due precedenti condanne per reati in materia di stupefacenti; la Corte ha inoltre motivato adeguatamente il rigetto delle attenuanti generiche valorizzando i precedenti specifici e la condotta di vita. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
L'art. 73 è stato applicato per la configurazione del reato di cessione di stupefacenti; la Corte conferma che anche quantità non massive, se idonee a contenere più di una dose media singola di principio attivo, possono integrare la fattispecie.
codice penale
L'art. 131-bis (non punibilità per particolare tenuità del fatto) è stato ritenuto non applicabile per la presenza della causa ostativa dell'abitualità, valutata sulla base di almeno due illeciti commessi oltre quello oggetto del procedimento.
decreto ministeriale
d.m. 11 aprile 2006 (dose media singola)
Il d.m. 11/04/2006 relativo alla dose media singola è stato assunto come parametro per valutare la quantità di principio attivo; il superamento della dose media singola supporta la valutazione dell'efficacia drogante.
codice di procedura penale
L'art. 616 c.p.p. è stato applicato per irrogare al ricorrente la sanzione di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende per la responsabilità nella proposizione di un ricorso inammissibile.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio in favore del difensore, validamente effettuata e verbalizzata, sostituisce una precedente dichiarazione di domicilio e legittima le notifiche al difensore stesso.
- La sussistenza del reato di cessione non dipende solo dal peso complessivo della sostanza, ma dalla quantità di principio attivo: il superamento della dose media singola, anche di poco, può essere sufficiente a ritenere efficiente la sostanza e integrare la fattispecie, salvo che la quantità sia così minima da essere incapace di produrre qualsiasi effetto.
- L'art. 131-bis cod. pen. non opera se è accertata l'abitualità nell'illecito, che si verifica quando l'autore ha commesso almeno due ulteriori illeciti oltre a quello in esame; la minore entità delle pene inflitte in precedenza non è di per sé rilevante a escludere l'abitualità.
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre in termini generici e non specifici le argomentazioni già svolte in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancata o inadeguata contestazione della ratio decidendi della sentenza di merito rende il motivo di ricorso inammissibile; occorre un confronto argomentato con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
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