Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 622/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, del Responsabile del Servizio Amministrativo – Affari Generali – Vigilanza del Comune di Parella, recante «sospensione ai sensi dell’art. 11 bis della Legge 21/1992 relativo all’attività di noleggio con conducente svolta dalla ditta -OMISSIS- sita in -OMISSIS-»; - per quanto occorrer possa, della nota del Responsabile del Dipartimento Corpo di Polizia Locale – Gestione e Organizzazione del Corpo – Reparto Sicurezza Stradale Integrata – Comparto Autotrasporto della Città di Torino, acquisita al protocollo del Comune di Parella n. -OMISSIS-, avente ad oggetto: «Segnalazione relativa all’autorizzazione NCC n. 1»; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202600435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di sospensione per due mesi dell'attività di noleggio con conducente, adottato ai sensi dell'art. 11-bis, lett. b), della legge n. 21/1992, nonché la segnalazione della Città di Torino relativa all'autorizzazione NCC

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comune di Parella aveva sospeso per due mesi l'attività di noleggio con conducente, deducendo i vizi risultanti dal ricorso, non riportati nel testo della sentenza. Il TAR aveva inizialmente accolto l'istanza cautelare ex art. 56 c.p.a., sospendendo gli effetti esecutivi dell'atto. Nel corso del giudizio il Comune ha prodotto un decreto dirigenziale sopravvenuto con cui ha disposto il ritiro, rettamente qualificato dal TAR come annullamento in autotutela, del provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato aveva integralmente soddisfatto l'interesse della società ricorrente e fatto venir meno la posizione di contrasto tra le parti. Ha inoltre dichiarato improcedibile l'istanza di accesso al fascicolo telematico proposta dall'Associazione Tutela Taxi, poiché la definizione del giudizio impediva a tale associazione di svolgere autonome difese e quindi escludeva un interesse processuale all'accesso. Il TAR ha precisato che un eventuale interesse conoscitivo sulle determinazioni amministrative avrebbe potuto essere perseguito mediante accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. In ragione della peculiarità della vicenda e della mancata costituzione dell'amministrazione, ha dichiarato irripetibili le spese sostenute dalla società ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta adozione di un provvedimento che soddisfa integralmente l'interesse dedotto in giudizio e fa cessare il contrasto tra le parti comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 56 c.p.a.

    Ha costituito la base processuale per la tutela cautelare già concessa, con sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 11-bis, lett. b), legge 21 gennaio 1992, n. 21

    È stata indicata dall'amministrazione quale base normativa del provvedimento di sospensione dell'attività di noleggio con conducente; la sentenza non esamina nel merito la legittimità dell'applicazione della norma.

  • artt. 22 ss. legge n. 241/1990

    L'eventuale interesse alla conoscenza degli atti amministrativi può essere perseguito mediante l'accesso documentale e i relativi rimedi ordinari.

Massime di principio

  • La sopravvenuta eliminazione in autotutela dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente e fa venir meno la posizione di contrasto tra le parti.
  • L'interesse di un soggetto estraneo al giudizio ad acquisire conoscenza degli atti processuali non sussiste, ai fini dell'accesso al fascicolo telematico, quando il giudizio è ormai definito e il soggetto non può svolgervi autonome difese; l'eventuale esigenza conoscitiva deve essere fatta valere attraverso l'accesso documentale amministrativo, ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieTrasporto marittimo e aereoEstinzione, perenzione e improcedibilitàAutotutelaAccesso documentale
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.