Cassazione Penale, Sentenza n. 26160/2024 del 03/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di Francesco Riillo (durata 5 anni con obbligo di soggiorno) e il sequestro/confisca di rapporti finanziari, quote societarie e compendio immobiliare intestati al proposto e a terzi familiari. Riillo deduceva carenza dei presupposti di pericolosità sociale (sia generica che qualificata), mancata attualità della pericolosità, illegittima rivalutazione di vicende già valutate (richiamo al ne bis in idem), e criticava la valutazione delle emergenze fattuali, delle dichiarazioni di collaboratori e di intercettazioni e l'assenza di considerazione di archiviazioni; impugnava inoltre la misura patrimoniale sostenendo l'assenza di gestione illecita delle società (Riillo s.r.l., Viadana Immobiliare s.r.l., P.R. Trasporti s.r.l.) e la lecita provenienza dei saldi bancari. Le terze interessate contestavano in particolare l'interposizione fittizia delle intestazioni e la sproporzione/liceità delle provviste usate per gli acquisti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato a profili di violazione di legge e non consenta la riedizione in sede di cassazione di valutazioni di merito o rielaborazioni del materiale probatorio. Ha confermato che i giudici di merito avevano congruamente motivato l'esistenza e l'attualità della pericolosità sociale di Riillo: iniziale pericolosità generica (1990-1998) e pericolosità qualificata successiva, fondate su frequentazioni con esponenti delle cosche, indagini e sentenze (anche per associazione mafiosa), conversazioni intercettate in carcere impartenti direttive ai congiunti e ordinanze cautelari recenti per reati fiscali e di riciclaggio aggravati dall'allegata finalità di agevolare cosche. Quanto alle misure patrimoniali, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e valori dei beni, l'assenza di idonea giustificazione credibile della provenienza lecita delle somme e la fondatezza dell'accertamento della formale intestazione ai familiari. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia)
Articoli richiamati (art.1, art.4, art.6, art.24 e art.26 comma 2) sono stati interpretati come base normativa per valutare la pericolosità sociale (generica e qualificata), la possibilità di applicare misure di prevenzione personali e patrimoniali e le presunzioni relative all'intestazione fittizia dei beni; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso delle presunzioni semplici e la verifica fattuale della persistenza del vincolo associativo per soggetti 'apicali' o appartenenti a 'mafie storiche'.
codice di procedura penale
art. 606, lett. b); art. 616; art. 173 disp. att.
Art.606 lett. b) è stato invocato come limite del ricorso per cassazione (violazione di legge). Art.173 disp. att. disciplina i limiti di motivi in cassazione. Art.616 è stato applicato per la condanna alle spese e alla somma a carico dei ricorrenti.
principio del ne bis in idem e pronunce costituzionali/legislative
Corte Cost. sent. n.291/2013; legge n.161/2017
Il principio del ne bis in idem non impedisce la rivalutazione della pericolosità preventiva qualora emergano elementi ulteriori non già valutati che giustifichino una misura più grave.
giurisprudenza (Sezioni Unite e altre massime)
La Corte ha fatto riferimento ai principi affermati dalle Sezioni Unite (es. Gattuso) e da precedenti pronunce su come valutare la stabilità del vincolo associativo, l'attualità della pericolosità e il trattamento delle intestazioni fittizie e della sproporzione patrimoniale; tali massime sono state ritenute applicabili al caso e funzionali a legittimare la motivazione del giudice di merito.
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato è limitato a violazioni di legge e motivazione inesistente o meramente apparente: non è ammesso rinnovare la valutazione del materiale probatorio o chiedere una diversa rielaborazione dei fatti.
- La valutazione della pericolosità sociale può fondarsi su una combinazione di elementi (condanne, sentenze per reati associativi, frequentazioni con esponenti di clan, intercettazioni, comportamenti tenuti in carcere) e non richiede automatismi: per i soggetti apicali è ammessa una presunzione semplice di persistenza del vincolo associativo.
- Il principio del ne bis in idem non impedisce che, sulla base di elementi nuovi o non valutati, si applichi una misura di prevenzione diversa o più grave rispetto a precedenti misure (rivalutazione della pericolosità possibile).
- La detenzione continuativa non determina automaticamente la cessazione dell'appartenenza al sodalizio; per soggetti di vertice, i contatti e l'influenza esercitata anche in carcere possono costituire indice di persistenza della pericolosità.
- In materia di misure patrimoniali di prevenzione, l'onere probatorio circa la lecita provenienza dei beni grava sul soggetto intestatario: occorre fornire una giustificazione credibile ed esauriente in termini economici sulla capacità di acquisire i beni; la mera prova negativa non è sufficiente.
- Le intestazioni a familiari conviventi possono essere considerate fittizie quando il titolare formale non ha capacità economica effettiva: i giudici di merito possono valutare il rapporto economico-familiare ai fini dell'accertamento della disponibilità di fatto.
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