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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18625/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato, su accordo ex art. 444 c.p.p., la pena concordata per un episodio del 19 ottobre 2024, riqualificando la contestazione originaria di rapina aggravata in tentata rapina e riconoscendo anche lesioni personali volontarie. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: violazione di legge per inosservanza dell'art. 56, comma 4, c.p., sostenendo che dovesse essere riconosciuto il recesso attivo/desistenza, poiché l'imputato non si era appropriato del cavo oggetto della contestazione e aveva abbandonato l'azione prima della consumazione, ponendo in essere una condotta attiva finalizzata a impedire l'evento; da ciò sarebbe dovuta derivare la riduzione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la qualificazione giuridica e la pena concordata possano essere contestate con ricorso per cassazione solo se manifestamente eccentriche rispetto al capo di imputazione o frutto di errore manifesto. Nel caso concreto, dalla descrizione dei fatti emergeva già una condotta di tentativo, ma non risultavano gli estremi del recesso attivo, perché l'abbandono del bene non era frutto di una scelta volontaria dell'agente bensì conseguenza della lite degenerata in scontro fisico con la persona offesa. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ex art. 444 cod. proc. pen.

    richiamato come base dell'applicazione della pena concordata tra le parti (patteggiamento).

  • art. 56, comma 4, c.p.

    art. 56, comma 4, cod. pen.

    invocato dalla difesa per il riconoscimento del recesso attivo; la Corte ribadisce che desistenza e recesso attivo richiedono una scelta volontaria dell'agente, non condizionata da fattori esterni.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre l'inosservanza di legge sostanziale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

    indicato come base procedurale per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in sede camerale semplificata.

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell’articolo 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 628, comma 2, c.p.

    art. 56, 628, comma 2, cod. pen.

    qualificazione finale del fatto come tentata rapina.

  • art. 628, commi 1 e 3, n. 1, c.p.

    rapina aggravata (art. 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen.)

    contestazione originaria poi riqualificata in tentata rapina.

  • art. 582 c.p.

    artt. 582 e 585 cod. pen.

    base normativa del delitto di lesioni personali volontarie contestato.

  • art. 585 c.p.

    artt. 582 e 585 cod. pen.

    richiamato come norma aggravatrice/di cornice del reato di lesioni personali volontarie.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento, la qualificazione giuridica del fatto e la misura della pena concordata sono censurabili solo quando risultino immediatamente e manifestamente eccentriche rispetto al capo di imputazione, oppure siano frutto di un errore manifesto.
  • La desistenza dal delitto e il recesso attivo richiedono una scelta volontaria dell'agente di interrompere l'azione o di neutralizzare l'evento; non sono configurabili quando l'abbandono dell'azione sia determinato da cause esterne o da una situazione indipendente dalla volontà dell'autore.
  • Ai fini del riconoscimento del recesso attivo, non basta che il bene oggetto dell'azione non venga effettivamente sottratto o che il reato non si consumi: occorre una condotta positiva dell'agente finalizzata a impedire l'evento e sorretta da autonomia decisionale.
  • Quando la descrizione dei fatti evidenzia già una condotta idonea e non equivoca diretta alla consumazione, il tentativo può ritenersi integrato anche se la sottrazione o l'appropriazione del bene non si perfezionano.
  • In sede di controllo di legittimità su un patteggiamento, la deduzione di una riduzione di pena per desistenza o recesso attivo è infondata se la motivazione della decisione evidenzia che l'interruzione dell'azione sia stata imposta da una lite, da una reazione della vittima o da altro fattore esterno.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniElemento soggettivoCause di non punibilitàRapinaLesioni
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonioDelitti contro la persona
IstitutiTentativo

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