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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4586/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta documentale e false comunicazioni sociali (artt. 216, c.1; 223, c.2, nn.1) e 2) della legge fallimentare, in relazione all'art. 2621 c.c.). Il ricorrente deduceva: 1) errore di valutazione circa l'elemento oggettivo perché la Commissione tributaria avrebbe annullato alcuni accertamenti (menzionata una cartella da €405.000) e quindi non sarebbe provato il sistematico inadempimento tributario anteriore al 2012; 2) assenza di dolo specifico, essendo cessata l'attività rilevante della società e non sussistendo interesse fraudolento dell'amministratore; 3) la condotta andava derubricata a bancarotta semplice documentale, avendo il ricorrente consegnato la documentazione e considerando la natura contravvenzionale antecedente delleciti di falso in bilancio; 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati e/o generici tutti e quattro i motivi: 1) le omissioni contabili e l'occultamento dei debiti erariali risalgono al 2003 e risultano sistematiche e idonee a cagionare il dissesto (debito erariale di gran lunga superiore rispetto agli annullamenti di minor rilievo), pertanto gli annullamenti parziali non scalfiscono la ricostruzione; 2) il dolo specifico emerge dalla condotta complessiva, dalla reiterazione delle omissioni, dall'occultamento del dissesto e dall'artificiosa prosecuzione dell'attività; 3) la consegna della documentazione non impone la derubricazione a bancarotta semplice documentale quando la contabilità è stata sistematicamente elusa e le omissioni riguardano le scritture contabili rilevanti; la rilevanza penale delle violazioni dell'art. 2621 c.c. ai fini del dissesto era prevista già prima del 2015; 4) assenza di elementi per concedere attenuanti generiche. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (nella versione posteriore alle modifiche), con statuizioni ulteriori di rito.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare (c.p.)

    Riguarda la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha ritenuto che l'omessa tenuta o falsificazione delle scritture contabili a partire dal 2003 integri il reato quando impedisce la ricostruzione del patrimonio e contribuisce al dissesto.

  • art. 223 legge fallimentare (c.p.), c.2, nn. 1) e 2)

    Collegato alle false comunicazioni sociali e agli artifici diretti a occultare il dissesto; la Corte ha considerato tali condotte funzionali al fallimento e rilevanti ai fini della responsabilità penale.

  • art. 2621 cod. civ.

    Norma sulle false comunicazioni sociali/falso in bilancio; la Corte ha ritenuto che violazioni di tale norma che abbiano cagionato il dissesto siano rilevanti ai fini della bancarotta fraudolenta documentale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna per spese del procedimento e somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente a versare €3.000.

  • art. 4 d.lgs. n. 61/2002

    Riferimento normativo che già dal 2002 attribuiva rilievo penale alle violazioni dell'art. 2621 c.c. quando causavano dissesto; utile a confutare l'argomento sulla natura contravvenzionale precedente del falso in bilancio.

  • d.l. 28/10/2020 n.137, conv. l. 18/12/2020 n.176, art. 23, c.8

    Norma procedurale menzionata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; contesto procedurale.

  • Legge 23 giugno 2017 n.103

    Modifiche alla disciplina processuale, richiamata in relazione all'art. 616 c.p.p. per la determinazione delle somme dovute in caso di ricorso inammissibile.

  • Sentenza Corte Cost. 13/6/2000 n.186

    Richiamata quale riferimento giurisprudenziale in tema di determinazione equitativa delle somme a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La sistematicità e la reiterazione di omissioni contabili su più esercizi sono indici forti di dolo e possono integrare bancarotta fraudolenta documentale anche se singoli accertamenti tributari vengono successivamente annullati.
  • La mera annotazione tardiva di debiti in bilancio non cancella la responsabilità dell'amministratore se la contabilità è stata tenuta in modo tale da non consentire la ricostruzione della situazione patrimoniale già in epoca anteriore.
  • La consegna della documentazione alla curatela non determina automaticamente la derubricazione del reato: se la contabilità è stata sistematicamente elusa, la fattispecie fraudolenta può comunque permanere.
  • Per la configurazione del dolo specifico in reati documentali bancarottali è sufficiente una ricostruzione credibile della finalità dell'omissione (occultamento del dissesto e pregiudizio ai creditori) desumibile dalla condotta complessiva e dalle circostanze.
  • Annullamenti parziali di accertamenti tributari o l'esistenza di provvedimenti favorevoli non sono determinanti se di entità marginale rispetto all'ammontare complessivo del debito e se non incidono sulla valutazione della sistematicità dell'illiceità.
  • Ricorsi generici, aspecifici o che non affrontano compiutamente le valutazioni di merito motivate dalla Corte d'appello sono frequentemente dichiarati inammissibili dalla Corte di Cassazione; ciò comporta anche la condanna a spese e sanzioni processuali.

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