Cassazione Penale, Sentenza n. 4586/2024 del 01/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta documentale e false comunicazioni sociali (artt. 216, c.1; 223, c.2, nn.1) e 2) della legge fallimentare, in relazione all'art. 2621 c.c.). Il ricorrente deduceva: 1) errore di valutazione circa l'elemento oggettivo perché la Commissione tributaria avrebbe annullato alcuni accertamenti (menzionata una cartella da €405.000) e quindi non sarebbe provato il sistematico inadempimento tributario anteriore al 2012; 2) assenza di dolo specifico, essendo cessata l'attività rilevante della società e non sussistendo interesse fraudolento dell'amministratore; 3) la condotta andava derubricata a bancarotta semplice documentale, avendo il ricorrente consegnato la documentazione e considerando la natura contravvenzionale antecedente delleciti di falso in bilancio; 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati e/o generici tutti e quattro i motivi: 1) le omissioni contabili e l'occultamento dei debiti erariali risalgono al 2003 e risultano sistematiche e idonee a cagionare il dissesto (debito erariale di gran lunga superiore rispetto agli annullamenti di minor rilievo), pertanto gli annullamenti parziali non scalfiscono la ricostruzione; 2) il dolo specifico emerge dalla condotta complessiva, dalla reiterazione delle omissioni, dall'occultamento del dissesto e dall'artificiosa prosecuzione dell'attività; 3) la consegna della documentazione non impone la derubricazione a bancarotta semplice documentale quando la contabilità è stata sistematicamente elusa e le omissioni riguardano le scritture contabili rilevanti; la rilevanza penale delle violazioni dell'art. 2621 c.c. ai fini del dissesto era prevista già prima del 2015; 4) assenza di elementi per concedere attenuanti generiche. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (nella versione posteriore alle modifiche), con statuizioni ulteriori di rito.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (c.p.)
Riguarda la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha ritenuto che l'omessa tenuta o falsificazione delle scritture contabili a partire dal 2003 integri il reato quando impedisce la ricostruzione del patrimonio e contribuisce al dissesto.
art. 223 legge fallimentare (c.p.), c.2, nn. 1) e 2)
Collegato alle false comunicazioni sociali e agli artifici diretti a occultare il dissesto; la Corte ha considerato tali condotte funzionali al fallimento e rilevanti ai fini della responsabilità penale.
art. 2621 cod. civ.
Norma sulle false comunicazioni sociali/falso in bilancio; la Corte ha ritenuto che violazioni di tale norma che abbiano cagionato il dissesto siano rilevanti ai fini della bancarotta fraudolenta documentale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola la condanna per spese del procedimento e somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente a versare €3.000.
art. 4 d.lgs. n. 61/2002
Riferimento normativo che già dal 2002 attribuiva rilievo penale alle violazioni dell'art. 2621 c.c. quando causavano dissesto; utile a confutare l'argomento sulla natura contravvenzionale precedente del falso in bilancio.
d.l. 28/10/2020 n.137, conv. l. 18/12/2020 n.176, art. 23, c.8
Norma procedurale menzionata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; contesto procedurale.
Legge 23 giugno 2017 n.103
Modifiche alla disciplina processuale, richiamata in relazione all'art. 616 c.p.p. per la determinazione delle somme dovute in caso di ricorso inammissibile.
Sentenza Corte Cost. 13/6/2000 n.186
Richiamata quale riferimento giurisprudenziale in tema di determinazione equitativa delle somme a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La sistematicità e la reiterazione di omissioni contabili su più esercizi sono indici forti di dolo e possono integrare bancarotta fraudolenta documentale anche se singoli accertamenti tributari vengono successivamente annullati.
- La mera annotazione tardiva di debiti in bilancio non cancella la responsabilità dell'amministratore se la contabilità è stata tenuta in modo tale da non consentire la ricostruzione della situazione patrimoniale già in epoca anteriore.
- La consegna della documentazione alla curatela non determina automaticamente la derubricazione del reato: se la contabilità è stata sistematicamente elusa, la fattispecie fraudolenta può comunque permanere.
- Per la configurazione del dolo specifico in reati documentali bancarottali è sufficiente una ricostruzione credibile della finalità dell'omissione (occultamento del dissesto e pregiudizio ai creditori) desumibile dalla condotta complessiva e dalle circostanze.
- Annullamenti parziali di accertamenti tributari o l'esistenza di provvedimenti favorevoli non sono determinanti se di entità marginale rispetto all'ammontare complessivo del debito e se non incidono sulla valutazione della sistematicità dell'illiceità.
- Ricorsi generici, aspecifici o che non affrontano compiutamente le valutazioni di merito motivate dalla Corte d'appello sono frequentemente dichiarati inammissibili dalla Corte di Cassazione; ciò comporta anche la condanna a spese e sanzioni processuali.
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