Sentenza n. 272/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza, alla sentenza n. -OMISSIS-emessa dal Tribunale di -OMISSIS- – Sezione II Civile - (RG. -OMISSIS-) in data-OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione II civile, che aveva confermato un decreto ingiuntivo e condannato l’amministrazione al pagamento di una somma, oltre accessori e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza civile passata in giudicato, deducendo che il titolo era stato notificato all’amministrazione il 3 giugno 2024 ai fini dell’intimazione ad adempiere, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che l’amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. È stata inoltre chiesta la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. L’amministrazione intimata non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza civile era stata notificata all’amministrazione, era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Avellino il 23 maggio 2025, ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Poiché l’amministrazione non aveva provato l’avvenuta esecuzione del titolo, il giudice ha ordinato alla Comunità Montana di provvedere al pagamento dell’importo stabilito dal giudice civile entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, incaricato di compiere entro ulteriori 90 giorni tutti gli atti necessari all’esecuzione, comprese eventuali modifiche di bilancio, allocazione e reperimento delle somme, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il TAR ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all’amministrazione deve essere decorso prima di poter agire in ottemperanza per l’esecuzione coattiva dell’obbligazione pecuniaria.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’amministrazione inadempiente, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza contro un’amministrazione per l’esecuzione di una condanna pecuniaria è accoglibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato, sia passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l’amministrazione abbia dimostrato l’avvenuto adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata prova dell’esecuzione del titolo da parte dell’amministrazione, a fronte della documentazione prodotta dal creditore circa la definitività della decisione e il decorso del termine dilatorio, giustifica l’ordine giudiziale di adempiere entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta incaricato di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, inclusi gli atti contabili e finanziari relativi all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento della somma dovuta.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione di un giudicato recante condanna pecuniaria della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
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