Sentenza n. 1286/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’ottemperanza quanto al ricorso numero n. 1747/2025: al giudicato formatosi sulla sentenza n. 729/2024 del 5.12.2024, pubblicata il giorno successivo, emessa dal Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro; quanto al ricorso numero n. 1749/2025: al giudicato formatosi sulla sentenza n. 385/2025 del 3.4.2025, pubblicata lo stesso giorno, emessa dal Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, recanti condanna al pagamento del bonus "Carta del Docente" per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto due ricorsi per l'ottemperanza a due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, che avevano ordinato al Ministero il pagamento di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, a titolo di bonus "Carta del Docente" ai sensi dell'art. 1 l. n. 107/2015. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Per entrambe le sentenze risultavano effettuate la notificazione presso la sede dell'Amministrazione e la notificazione dei ricorsi dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha riunito i due giudizi per connessione soggettiva e stretta correlazione fattuale. Ha ritenuto entrambi i ricorsi fondati, verificando il passaggio in giudicato delle sentenze e il rispetto degli adempimenti preliminari e del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione ai titoli giudiziali, mediante il pagamento delle somme dovute e dei relativi accessori, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda, su istanza della ricorrente, entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora, determinandola nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla notificazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino alla decorrenza dell'efficacia della nomina commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione dei ricorsi connessi; il TAR lo ha applicato riunendo i due giudizi per connessione soggettiva e stretta correlazione tra i provvedimenti.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato e la fissazione di una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È stato applicato per imporre una penalità di mora, quantificata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute fino all'adempimento o all'attivazione del commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ha verificato che tale termine fosse decorso prima della notificazione dei ricorsi.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del bonus "Carta del Docente" riconosciuto dai titoli giudiziali posti in esecuzione.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
È stato richiamato, in via analogica, per escludere un ulteriore compenso al commissario ad acta in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato del titolo, l'inadempimento dell'amministrazione e il rispetto degli adempimenti preliminari previsti per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione per ordinare l'integrale esecuzione della condanna pecuniaria.
- Quando più ricorsi per ottemperanza riguardano le medesime parti e provvedimenti giudiziali derivanti dalla stessa situazione di fatto, seppure riferiti ad annualità diverse, il giudice può riunirli per connessione soggettiva e oggettiva.
- In presenza di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'attivazione alla richiesta dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, per una condanna al pagamento di somme di denaro, nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo o all'efficacia della nomina del commissario ad acta.
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