Cassazione Penale, Ordinanza n. 24442/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul difetto di specificità dei motivi, sulla non deducibilità in cassazione di censure già adeguatamente esaminate dal giudice di merito e sulla manifesta infondatezza del motivo relativo al trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 luglio 2025. Il primo ricorrente lamentava, in sintesi, il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento/restituzione del danno ex art. 62 n. 6 c.p., sostenendo che la restituzione della refurtiva dovesse valere come condotta riparatoria; inoltre censurava la misura del trattamento sanzionatorio. Il secondo ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità per il reato ascrittogli, ma il suo motivo si limitava a riproporre questioni già esaminate e disattese in appello, senza specifica correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo del primo ricorso non deducibile perché meramente riproduttivo di censure già vagliate, osservando che la restituzione della refurtiva era avvenuta solo dopo l'intervento della polizia e dunque non era spontanea e tempestiva, requisito necessario per l'attenuante; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato e non consentito in sede di legittimità, poiché la Corte territoriale aveva già valorizzato le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza massimo sulle aggravanti; ha infine dichiarato il motivo del secondo ricorso generico e quindi inammissibile per difetto di specificità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norme richiamate
art. 62 n. 6 c.p.
L'attenuante richiede una condotta riparatoria o restitutoria spontanea e tempestiva; la restituzione della refurtiva effettuata solo dopo aver notato le forze dell'ordine non integra il presupposto della spontaneità/tempestività.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, per assenza di correlazione con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione logica e completa.
- L'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 c.p. presuppone una restituzione o riparazione effettivamente spontanea e tempestiva; se la restituzione avviene solo dopo l'intervento o la percezione delle forze dell'ordine, il requisito non è integrato.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili o comunque infondate quando la sentenza di merito abbia già fornito una motivazione sufficiente e non illogica, valorizzando correttamente le circostanze attenuanti e il giudizio di comparazione.
- Il difetto di specificità del motivo di ricorso si valuta verificando la mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a base dell'impugnazione.
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