Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31241/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di Finanza e di processo verbale di constatazione notificato al legale rappresentante, l'amministrazione finanziaria emetteva avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 nei confronti di una società in nome collettivo, recuperando a tassazione maggiori IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. L'Ufficio contestava, in sintesi, che la società avesse omesso di fatturare la propria quota di ricavi riferibili ai progetti realizzati dal consorzio di cui era consorziata, e avesse omesso di autofatturare prestazioni eseguite e non fatturate dal consorzio; contestava inoltre la contabilizzazione di costi per pubblicità ritenuti relativi a operazioni oggettivamente inesistenti. La società otteneva accoglimento in appello, e l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 2602 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non provata la ripartizione dei ricavi tra consorzio e consorziati, nonostante le clausole statutarie e la giurisprudenza in tema di fiscalità dei consorzi; 2) violazione dell'art. 167 TUIR, contestando l'affermazione della CTR secondo cui vi sarebbe stata doppia imposizione, poiché i recuperi a tassazione riguardavano, secondo l'Ufficio, distinti profili (ricavi trattenuti indebitamente dal consorzio e somme diverse).

La decisione

La Corte di cassazione non esamina nel merito i due motivi di ricorso perché rileva d'ufficio un vizio originario del giudizio: la mancanza del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società di persone. Poiché la controversia investe, oltre all'IVA, anche profili IRAP e riguarda una società in nome collettivo, la Corte applica il principio del litisconsorzio necessario originario nei giudizi concernenti l'accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci. Ne deriva la nullità dell'intero giudizio di merito e di legittimità celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. La causa viene pertanto rinviata al giudice di primo grado, affinché provveda alla rinnovazione del giudizio con contraddittorio integro e regoli anche le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2602 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la decisione di merito in relazione al funzionamento del consorzio e alla ripartizione dei ricavi

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare la ripartizione dell'onere probatorio sulla natura e sugli effetti fiscali dell'attività consortile

  • art. 167 TUIR

    richiamato dal ricorrente per negare che vi fosse doppia imposizione sui medesimi importi

  • art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917

    utilizzato dalla Corte come base del principio di imputazione automatica dei redditi delle società di persone ai soci

  • art. 14 d.lgs. 546/92

    richiamato come norma che impone l'integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario

  • art. 29 d.lgs. 546/92

    menzionato per la possibile riunione dei giudizi, in alternativa alla trattazione unitaria

  • artt. 40, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamati per affermare l'unicità dell'accertamento e l'automatica imputazione dei redditi ai soci

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all'accertamento dei redditi delle società di persone, l'unitarietà dell'accertamento e l'automatica imputazione ai soci dei maggiori redditi comportano litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali.
  • Se il giudizio tributario sulle imposte dovute da una società di persone si svolge senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, l'intero processo è nullo e tale nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, incluso il giudizio di cassazione.
  • Quando l'atto impositivo cumula profili strettamente inscindibili relativi alla posizione della società e dei soci, il giudizio non può essere definito separatamente nei confronti di alcuni soltanto dei soggetti interessati.
  • Nel processo tributario, l'integrazione del contraddittorio è necessaria per rendere validamente decidibile la controversia che investe elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione fiscale.
  • La questione preliminare del contraddittorio integro assorbe l'esame dei motivi di ricorso che investono il merito dell'accertamento fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.