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Legge

L.R. FVG 9/2017

Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture

Normativa regionaleL.R. FVG 9/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia disciplina le funzioni onorifiche delle Province soppresse, modifica norme su Unioni territoriali intercomunali, personale del comparto unico, centrale di committenza, trasporti e varie assegnazioni finanziarie per gli anni 2017-2019. Contiene anche termini puntuali per bilanci, graduatorie e trasferimenti di risorse, quindi molte previsioni hanno efficacia solo per periodi già conclusi.

Misure su Province soppresse, enti locali, UTI, personale e finanziamenti regionali

Misure su Province soppresse, enti locali, UTI, personale e finanziamenti regionali

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene su un insieme ampio di materie connesse al riordino degli enti locali, al personale del comparto unico, alla centrale unica di committenza e ad alcuni interventi finanziari e infrastrutturali. La disciplina risultante è in larga parte legata a transizioni istituzionali e a stanziamenti per il triennio 2017-2019, con numerose disposizioni oggi prive di utilità pratica.

Funzioni onorifiche delle Province soppresse

Per ciascuna Provincia soppressa, le funzioni onorifiche, cerimoniali e di rappresentanza sono esercitate dal sindaco del Comune più popoloso o da altro sindaco individuato dalla conferenza dei soggetti territorialmente interessati. Le funzioni possono essere delegate, anche per materia, ad altri sindaci, compresi quelli non partecipanti alle Unioni territoriali intercomunali, secondo le determinazioni della conferenza. Se la funzione ha natura consultiva, il parere è reso dal sindaco del Comune più popoloso; se richiede consultazione di organi collegiali, questa avviene in forma di conferenza dei presidenti delle Unioni territoriali intercomunali del territorio della Provincia soppressa, oppure, se vi insiste una sola Unione, di tutti i sindaci del territorio.

Riordino delle funzioni dei Comuni nelle Unioni territoriali intercomunali

Nell’ambito di ciascuna Unione, alcune funzioni sono esercitate dai Comuni avvalendosi degli uffici dell’Unione, mentre le funzioni in determinate materie possono essere svolte in forma singola dai Comuni turistici e dai Comuni sopra soglia demografica, con soglia ridotta per i Comuni già appartenuti a Comunità montane. Gli altri Comuni possono esercitare tali funzioni tramite gli uffici dell’Unione oppure mediante convenzione, purché si raggiunga la stessa soglia demografica prevista per l’esercizio in forma singola.

Trasferimento di funzioni e immobili dalle Province ai Comuni e ad altri enti

Dal 1° luglio 2017 sono attribuite ai Comuni le funzioni già esercitate dalle Province in materia di comprensori montani, con esclusione di specifiche funzioni già altrove allocate. Per il patrimonio provinciale, i piani di liquidazione devono individuare complessi condominiali e alloggi a destinazione di edilizia residenziale da trasferire alle ATER competenti. È inoltre previsto il trasferimento di “Villa Carinzia” a Pordenone all’Azienda per l’assistenza sanitaria competente, con obbligo di garantire alla Regione l’uso gratuito e permanente di spazi interni mediante apposita convenzione.

Polizia locale e politiche di sicurezza

La legge amplia l’ambito degli interventi finanziabili in materia di sicurezza, includendo i progetti locali dei Comuni singoli, associati e delle Unioni territoriali intercomunali, anche se collegati alle funzioni di polizia locale e ai Corpi di polizia locale. Vengono inoltre estesi gli interventi a favore dei volontari per la sicurezza. Nel Comitato competente in materia di polizia locale entrano anche i comandanti dei Corpi di polizia locale dei Comuni che hanno utilizzato il regime differenziato; la validità delle sedute richiede la presenza di almeno un terzo dei componenti o dei delegati.

Finanziamento delle Unioni territoriali intercomunali e del settore sociale e volontariato

Le Unioni territoriali intercomunali possono intervenire nel proprio territorio per sostenere e promuovere iniziative, eventi e manifestazioni di sviluppo territoriale, economico e sociale, con particolare riguardo al settore sociale e del volontariato. Il fondo ordinario transitorio per le Unioni è incrementato di 3.190.930 euro annui per il 2017, 2018 e 2019, ripartiti secondo la tabella allegata. Le risorse sono assegnate d’ufficio e senza vincolo di destinazione, con obbligo di aggiornamento del SIGOR sulla destinazione e sull’utilizzo. Sono inoltre autorizzate specifiche spese correnti per questa finalità e per il trasferimento di immobili provinciali.

Assegnazione integrativa ai Comuni per i servizi sociali

Per il processo di perequazione delle risorse a favore dei Comuni è prevista un’assegnazione integrativa di 6.350.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le somme sono attribuite d’ufficio ai Comuni che abbiano sostenuto, con fondi propri, una spesa pro capite per servizi sociali superiore alla media regionale. L’importo è ripartito in proporzione allo scostamento positivo rispetto alla media, con soglia minima di assegnazione annua pari a 1.000 euro. La popolazione di riferimento è quella al 31 dicembre 2015. Le risorse sono poi riassorbite nelle future assegnazioni ordinarie e monitorate tramite SIGOR.

Erogazione di risorse agli enti locali e fondo straordinario di riequilibrio

Per il 2017, nelle more dell’intesa prevista dalla normativa finanziaria regionale, l’applicazione delle regole sui trasferimenti tiene conto delle quote provvisorie di maggior gettito IMU definite con deliberazione regionale. È inoltre istituito per il solo 2017 un fondo straordinario di riequilibrio di 3.029.923,98 euro per compensare l’impatto finanziario sulle Unioni derivante da specifiche assegnazioni ai Comuni. Il fondo è ripartito in base alla differenza tra riduzioni e quote assegnate alle singole Unioni secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Modifiche al sistema della finanza locale e ai servizi di segreteria comunale

La legge modifica varie disposizioni della disciplina della finanza locale e del comparto autonomie locali, tra cui la soglia demografica per alcune funzioni dei Comuni, portata da 15.000 a 10.000 abitanti, e il numero massimo di strutture/soluzioni organizzative consentite in alcuni casi, elevandolo a due per i Comuni sopra i 10.000 abitanti, per i Comuni turistici e per le Unioni. Per i segretari comunali, l’obbligo di gestione associata opera dal 1° gennaio 2018; fino al 31 dicembre 2017 restano salve le convenzioni già in essere e la possibilità di reggenza e supplenza a scavalco.

Centrale unica di committenza regionale

La Centrale unica di committenza regionale può operare anche a favore delle società in house della Regione, previa convenzione, per finalità di interesse regionale. Le risorse provenienti dal fondo statale per l’aggregazione degli acquisti sono destinate e ripartite dalla Giunta regionale per sostenere gli interventi di razionalizzazione della spesa mediante acquisti aggregati di beni e servizi.

Personale del comparto unico e personale di staff delle UTI

La legge interviene sul regime della mobilità e del nulla osta per il personale del comparto unico e sulle regole di trasferimento tra amministrazioni. Prevede inoltre che, se le Unioni territoriali intercomunali non dispongono di almeno cinque unità di personale di staff amministrativo-economico, la Regione trasferisca risorse e spazi assunzionali per consentire assunzioni a tempo indeterminato fino al raggiungimento del limite. In via transitoria, le Unioni possono usare lavoro flessibile fino al completamento delle assunzioni. È riconosciuto un importo forfettario annuo di 38.300 euro per ogni unità prevista di categoria C o D, per il triennio 2017-2019.

Vigenza delle graduatorie e budget assunzionali

Le graduatorie dei concorsi pubblici del comparto unico ancora valide alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2013, già prorogate fino al 31 dicembre 2016, si intendono validi fino al 31 dicembre 2017. I budget per contratti flessibili delle Province per il 2017 concorrono alla determinazione del budget assunzionale complessivo; analogamente, si tiene conto dei resti assunzionali derivanti dalla soppressione delle Comunità montane.

Termini straordinari e altre disposizioni finanziarie

Per il 2017 il termine di approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni è fissato al 31 maggio 2017. La legge autorizza inoltre specifiche spese per finalità già previste da altre leggi regionali, per il finanziamento dell’avvio dell’escavazione del canale di accesso al porto di Monfalcone e per altre misure in materia di trasporti e infrastrutture, con copertura mediante storni di bilancio interni.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Molte disposizioni hanno efficacia limitata al triennio 2017-2019 o a singoli esercizi finanziari 2017 e 2018; altre fissano termini già scaduti, come il 31 maggio 2017 per i bilanci comunali, il 30 aprile 2017 per un adempimento organizzativo e il 31 dicembre 2017 per la vigenza di graduatorie e per il regime transitorio dei segretari comunali. Per questo, nel complesso, l’atto è oggi in larga parte di interesse storico o residuale.

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