L.R. FVG 6/2017
Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ridefinisce in Friuli Venezia Giulia la delega delle funzioni amministrative per contributi e incentivi alle Camere di commercio, sostituendo Unioncamere FVG, adeguando varie leggi regionali e disciplinando il passaggio delle convenzioni in essere. Prevede regole transitorie fino alle nuove convenzioni e alcune abrogazioni, con effetti dal 15 aprile 2017 e alcune decorrenze specifiche fino al 1° gennaio 2018.
Delega di funzioni contributive alle Camere di commercio regionali
Delega di funzioni contributive alle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia
La legge ridisegna l’assetto della gestione di numerosi contributi e incentivi regionali, trasferendo alle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia le funzioni prima attribuite a Unioncamere FVG. La disciplina opera nel solo territorio regionale e contiene una serie di norme transitorie per assicurare la continuità dei procedimenti e dei rapporti convenzionali già in corso.
Ambito della riforma e soggetti coinvolti
Il provvedimento sostituisce, in più fonti regionali, il riferimento a Unioncamere FVG con quello alle singole Camere di commercio provinciali/regionali competenti. La Regione continua a svolgere il ruolo di ente che approva gli schemi di convenzione e disciplina, tramite atti della Giunta e dell’Amministrazione regionale, i rapporti con i soggetti gestori.
Contributi e incentivi affidati alle Camere di commercio
La legge estende o conferma la delega di gestione contributiva alle Camere di commercio per diverse misure, tra cui:
- contributi per l’imprenditoria femminile;
- contributi per l’imprenditoria giovanile;
- incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività di microimprese e PMI;
- contributi per interventi in materia di efficienza energetica e diagnosi energetiche;
- contributi destinati a migliorare la vivibilità e la fruibilità delle aree urbane attraverso l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita;
- incentivi e interventi previsti dalla normativa regionale sul rilancio industriale e da altri regimi agevolativi collegati.
Convenzioni tra Regione e Camere di commercio
Per disciplinare i rapporti operativi, finanziari e gestionali, la Regione stipula apposite convenzioni con le Camere di commercio, sulla base di schemi approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente. Fino alla firma delle nuove convenzioni, continuano ad applicarsi quelle già sottoscritte con Unioncamere FVG, nei limiti compatibili con la nuova attribuzione delle funzioni.
Regime transitorio e riparto delle attività amministrative
Per i procedimenti e le convenzioni già avviati alla data di entrata in vigore della legge, la continuità amministrativa è assicurata così:
- la Giunta regionale provvede al riparto provinciale delle risorse;
- l’Amministrazione regionale, sentite le Camere di commercio, cura avvisi, modulistica e pubblicazione dei bandi;
- ciascuna Camera di commercio gestisce relazioni sulla gestione, liquidazioni delle risorse e rimborsi spese per la quota di competenza. Le risorse già assegnate a Unioncamere FVG sono confermate alle singole Camere secondo le quote spettanti nelle convenzioni pregresse.
Procedimenti già in corso e bandi/convenzioni specifiche
La legge stabilisce che i procedimenti contributivi pendenti alla data di entrata in vigore relativi ad alcune misure turistiche sono definiti dalle Camere di commercio. Inoltre, per specifiche convenzioni e bandi POR FESR 2014-2020, le funzioni prima attribuite a Unioncamere FVG sono svolte dalle singole Camere di commercio sul rispettivo territorio di competenza, con adeguamento anche della pubblicazione dei contenuti sui siti internet camerali.
Abrogazioni e decorrenze successive
Sono abrogate varie disposizioni precedenti, in particolare quelle relative a una precedente disciplina degli incentivi alle PMI e alcune norme di modifica ormai assorbite. La legge coordina inoltre la normativa turistica regionale, prevedendo ulteriori abrogazioni e decorrenze dal 1° gennaio 2018 per specifiche disposizioni di settore.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, quindi dal 15 aprile 2017. Alcune abrogazioni e efficacie specifiche decorrono invece da date successive, tra cui il 1° gennaio 2018.
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