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Legge

L.R. FVG 10/2017

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

Normativa regionaleL.R. FVG 10/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per il Friuli Venezia Giulia, il demanio marittimo regionale nella laguna di Marano-Grado e il demanio stradale regionale: pianificazione (PUDMAR), concessioni, pareri, canoni, garanzie, delega ai Comuni e procedure di demanializzazione/sdemanializzazione. Modifica inoltre le leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006. Entrata in vigore: 27 aprile 2017; alcune misure transitorie durano fino al 31 dicembre 2020.

Demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale nel Friuli Venezia Giulia, con modifiche a demanio idrico e demanio marittimo turistico-ricreativo

Disposizioni su demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale

La legge disciplina, per il territorio del Friuli Venezia Giulia, l’assetto dei beni del demanio marittimo regionale e statale nell’area lagunare di Marano-Grado, il demanio stradale regionale e alcune regole generali su concessioni, autorizzazioni, canoni, garanzie e controlli. Interviene inoltre con modifiche coordinate alle leggi regionali in materia di demanio idrico, bonifica e demanio marittimo turistico-ricreativo.

Ambito di applicazione e principi

La disciplina si colloca nell’ambito delle competenze regionali statutarie e attua le norme di attuazione in materia di beni demaniali e viabilità. L’esercizio delle funzioni amministrative deve rispettare imparzialità, trasparenza, pubblicità, concorrenza, efficienza, economicità, proporzionalità, sussidiarietà, adeguatezza e territorialità, con attenzione a sviluppo economico e sociale, pianificazione, sostenibilità ambientale e tutela dell’affidamento. Sono escluse le funzioni già disciplinate dalla legge regionale sulla pesca e acquacoltura.

Demanio marittimo nella laguna di Marano-Grado

La legge distingue tra beni del demanio marittimo regionale e statale nella laguna di Marano-Grado: appartengono al demanio regionale i beni intavolati, trascritti a favore della Regione o consegnati dallo Stato secondo le procedure previste, mentre restano statali quelli non ancora consegnati, gestiti secondo le norme di attuazione statutarie. I beni regionali sono censiti negli archivi catastali e nei registri immobiliari con la specifica denominazione regionale e inseriti nell’inventario dei beni demaniali, che deve essere costantemente aggiornato comunicando ogni atto incidente sulla titolarità o sullo stato giuridico.

Pianificazione: PUDMAR

La Regione deve predisporre il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo Regionale (PUDMAR), strumento ricognitivo e programmatorio finalizzato alla gestione e valorizzazione dei beni lagunari. Il piano è subordinato alla pianificazione urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il PUDMAR individua le aree in funzione di utilizzi turistico-ricreativi, nautica da diporto, cantieristica navale, attività sportive, pesca e acquacoltura, associazionismo senza fini di lucro e pubblico interesse. Le concessioni per usi diversi sono ammesse solo se compatibili con il PUDMAR, restando valide fino a scadenza quelle già rilasciate. Il piano doveva essere predisposto entro 12 mesi dall’entrata in vigore, con processo partecipato che coinvolge Autorità marittima, enti locali, associazioni di categoria e strutture regionali competenti. È adottato dalla Giunta, sottoposto al Consiglio delle autonomie locali, approvato dal Presidente della Regione e pubblicato sul BUR. Le misure di conservazione e salvaguardia della normativa comunitaria regionale prevalgono immediatamente sulle previsioni contrastanti del PUDMAR.

Concessioni e autorizzazioni nel demanio marittimo regionale

Per i beni lagunari si applicano, in via generale, il codice della navigazione e il relativo regolamento, salvo le specialità introdotte dalla legge regionale. Le concessioni e autorizzazioni sono rilasciate dall’Amministrazione regionale o dagli enti locali delegati; le autorizzazioni dell’art. 55 cod. nav. sono rilasciate dalla Regione con il coinvolgimento della struttura competente in infrastrutture e vie di navigazione, previo nulla-osta della struttura che gestisce il demanio marittimo regionale. Il rilascio delle concessioni è subordinato a pareri obbligatori su regime idraulico-lagunare, paesaggio e ambiente, sicurezza della navigazione, eventuale screening/VIA e compatibilità urbanistica comunale; se sono previste opere su specchio acqueo serve anche il parere sulla compatibilità con pesca e acquacoltura. Per alcune fattispecie “sterili” o meramente confermative, come utilizzi già assentiti senza modifiche di destinazione o opere, i pareri sono ridotti o non richiesti. È inoltre richiesto il parere del Commissario per la liquidazione degli usi civici, salvo le concessioni temporanee e quelle per protezione civile, pubblica incolumità o salvaguardia ambientale.

Pubblicità delle istanze e affidamento in concessione

L’affidamento segue procedure improntate a trasparenza, pubblicità e concorrenza e può avvenire su istanza o d’ufficio. Le istanze sono pubblicate per almeno 20 giorni sul BUR, sul sito regionale e all’albo dell’ente locale; per le strutture dedicate alla nautica da diporto la pubblicazione dura almeno 45 giorni e avviene anche sulla Gazzetta ufficiale italiana ed الأوروبية, con termine per osservazioni e domande concorrenti tra 30 e 90 giorni. Non sono soggette a pubblicazione, tra le altre, le concessioni per opere pubbliche o di pubblica utilità, per infrastrutture energetiche, per alcuni ripristini ambientali, per concessioni temporanee brevi e per finalità di protezione civile o salvaguardia ambientale. Le manifestazioni di enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro fino a 10 giorni non richiedono concessione né canone. In presenza di domande concorrenti, la comparazione si basa su criteri di migliore utilizzo pubblico, sviluppo sostenibile, standard qualitativi dei servizi e miglioramenti per l’accessibilità dei disabili; la Giunta individua inoltre criteri ulteriori da comunicare ai concorrenti. Le procedure attuative devono essere disciplinate da regolamento entro 12 mesi.

Durata delle concessioni e piano economico-finanziario

La durata è fissata in base alla tipologia di utilizzo e, per molte concessioni, al piano economico-finanziario asseverato. Sono previste durate massime di 30 anni per opere di pubblica utilità e per pubblici servizi; 20 anni per recupero ambientale, messa in sicurezza e riserve naturali; 9 anni per usi esclusivamente privati senza scopo di lucro; 1 anno per interventi di ripristino e protezione delle barene, degli argini o pulizia dei canali. Per attività produttive, commerciali e industriali, inclusa cantieristica e nautica da diporto, la durata può arrivare fino a 50 anni; per finalità turistico-ricreative fino a 40 anni. In tali casi la durata dipende dal piano economico-finanziario, che deve descrivere progetto, investimenti, organizzazione, mercato, redditività e rischi, ed è sottoposto al parere di congruità della Sezione demaniale del Comitato tecnico di valutazione. Per il mantenimento e utilizzo di opere esistenti con destinazione e caratteristiche immutate, la durata massima non può superare 10 anni. Le concessioni temporanee dei beni lagunari non possono superare 30 giorni.

Canoni, aggiornamenti e cauzioni nel demanio marittimo regionale

Le concessioni e le autorizzazioni sono soggette a canone determinato da legge regionale, aggiornato annualmente secondo ISTAT con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta. Se il titolo prevede un cronoprogramma, l’adeguamento del canone avviene annualmente per durate fino a 10 anni e ogni due anni per durate superiori, sulla base dello stato di avanzamento lavori. La prima rata copre il periodo dalla data di rilascio al 31 dicembre; le successive seguono l’anno solare e l’ultima va dall’1 gennaio dell’ultimo anno fino alla scadenza. Il pagamento delle rate successive va effettuato entro 60 giorni dalla richiesta dell’ufficio; se l’importo aggiornato non viene comunicato, il concessionario deve comunque versare entro il 31 ottobre almeno il canone dell’anno precedente, salvo conguaglio. Sono esenti dal canone alcune concessioni a favore di enti pubblici per opere di pubblico interesse, per interventi ambientali o di sicurezza ambientale, per ripristino di barene e canali, nonché le occupazioni temporanee di due giorni e le aree oggetto di specifici accordi regionali con privati nel demanio turistico balneare. È prevista cauzione, salvo le occupazioni temporanee brevi: pari a due annualità per concessioni fino a 9 anni e a tre annualità per quelle oltre 9 anni, da prestare prima del rilascio e con durata fino alla scadenza, anche tramite fideiussione o polizza assicurativa.

Delega ai Comuni e riordino delle funzioni amministrative

La Regione può delegare ai Comuni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative al rilascio delle concessioni e autorizzazioni sul demanio marittimo regionale. Alla Regione restano indirizzo, coordinamento, monitoraggio, rilascio dei titoli a favore di enti pubblici e privati su beni non delegati, accertamento e riscossione delle entrate relative a tali titoli, nonché controllo e vigilanza sui beni non delegati. Ai Comuni sono delegate le funzioni relative ai beni lagunari individuati con atto della Giunta e assegnati con verbale d’intesa; i Comuni esercitano le funzioni dalla data del verbale e trattengono integralmente le entrate, sostenendo anche le spese. Le funzioni delegate possono essere esercitate anche tramite le Unioni territoriali intercomunali. Gli enti locali trasmettono annualmente, entro giugno, i dati sui provvedimenti adottati e sugli introiti riscossi.

Demanializzazione e sdemanializzazione del demanio marittimo regionale

I beni regionali che presentano caratteristiche di demanialità marittima sono ricondotti all’intestazione corretta mediante decreto della struttura competente. Alla cessazione della concessione il concessionario deve rimuovere le opere e ripristinare i luoghi, salvo la facoltà della Regione di acquisire gratuitamente le opere al demanio marittimo regionale, anche secondo le previsioni già contenute nei titoli in essere. La sdemanializzazione è autorizzata dalla Giunta e disposta con decreto pubblicato sul BUR, dopo accertamento della perdita della demanialità marittima; nelle more è ammessa l’occupazione del bene, con pagamento del relativo canone. Regolamenti regionali, da adottarsi entro 12 mesi, devono disciplinare procedure di acquisizione, intestazione, sdemanializzazione e successiva alienazione.

Modifiche alla disciplina del demanio idrico regionale

La legge interviene sulla legge regionale n. 17/2009 introducendo o precisando deleghe, competenze, subingressi, durata e canoni delle concessioni di demanio idrico. Tra le principali novità: possibilità di affidamento della gestione a terzi previa autorizzazione regionale; disciplina delle occupazioni temporanee non soggette a concessione né canone in casi limitati; semplificazioni per le concessioni agricole; nuova disciplina delle domande concorrenti con gara e canone base più vantaggioso; precisazioni sui pareri tecnici richiesti per opere, utilizzi senza opere e modifiche/ampliamenti delle opere in beni navigabili. Per le concessioni di breve durata sono previste: occupazioni fino a 36 mesi per opere urgenti, provvisorie o destinate a subentro; occupazioni fino a 30 giorni, anche con strutture facilmente rimovibili, con canone ricognitorio di 100 euro; concessioni gratuite fino a 60 mesi per recupero o ripristino idraulico o ambientale. Sono introdotte specifiche fattispecie esenti da cauzione o canone in alcuni casi, nonché un’indennità per pregresso utilizzo abusivo calcolata sul canone vigente aumentato del 20% e moltiplicato per cinque annualità o per la minore durata accertata. Viene inoltre previsto un regime speciale per soggetti titolari di almeno dieci concessioni trentennali, con pagamento anticipato del canone in un’unica soluzione, possibile svincolo delle cauzioni e disciplina delle nuove concessioni; per canoni iniziali non superiori a 500 euro, non è dovuta la cauzione.

Modifiche alla disciplina dei Consorzi di bonifica

I Consorzi di bonifica esercitano anche il rilascio delle concessioni e licenze connesse alle opere previste dalla normativa richiamata, in relazione ai beni iscritti al demanio idrico regionale o trasferiti dallo Stato alla Regione, nonché sui corsi d’acqua classificati di classe 4.

Demanio stradale regionale

Per il demanio stradale regionale sono previste regole analoghe di rettifica dell’intestazione, sdemanializzazione e acquisizione di beni. I beni regionali con caratteristiche di demanialità stradale e funzionalità alle strade regionali sono iscritti con la denominazione specifica regionale. La sdemanializzazione è autorizzata dalla Giunta e disposta con decreto della struttura competente, previo accertamento della perdita della demanialità stradale. I beni di terzi, già accertati come demaniali e funzionali alle strade regionali, possono essere acquisiti gratuitamente al demanio se il proprietario manifesta la volontà di cederli e si accolla gli oneri del trasferimento, previa verifica urbanistico-edilizia e paesaggistica; la sottoscrizione degli atti spetta al direttore di servizio competente. Le attività istruttorie possono essere svolte anche da enti e società partecipate, sotto vigilanza regionale.

Modifiche al demanio marittimo statale a finalità turistico-ricreative

La legge aggiorna la disciplina regionale del demanio marittimo statale a finalità turistico-ricreative, estendendola a diporto nautico, cantieristica e usi diversi, e coordinandola con il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti. La Regione e i Comuni sono ridistribuiti nelle competenze: ai Comuni, dal 1° gennaio 2018, spettano in via generale le funzioni amministrative per il demanio marittimo con finalità diverse da quelle turistico-ricreative e diportistiche, incluse quelle sanzionatorie, con relativi proventi e spese; possono gestirle anche tramite Unioni territoriali intercomunali. Per gli enti pubblici o privati che mantengono opere per pubblici servizi, le concessioni cessate possono essere rinnovate senza formalità istruttoria fino a 30 anni, con rideterminazione del canone. Per gare, manifestazioni sportive, culturali, d’intrattenimento o simili svolte per non più di 30 giorni in aree non assentite, le funzioni sono comunali e i relativi proventi e spese spettano ai Comuni. Le concessioni turistico-ricreative sono rilasciate fino a 40 anni sulla base di un piano economico-finanziario asseverato e redatto da professionista abilitato; la valutazione è affidata alla Sezione demaniale del Comitato tecnico di valutazione. Per le nuove concessioni di durata ultrassexennale l’istruttoria richiede relazione tecnica, cronoprogramma, piano economico-finanziario asseverato e altri elementi utili.

Comitato tecnico di valutazione - Sezione demaniale

È istituito presso la direzione centrale competente il Comitato tecnico di valutazione - Sezione demaniale, incaricato di esprimere pareri di congruità sul piano economico-finanziario, sulla durata della concessione, sull’indennizzo al concessionario uscente e negli altri casi previsti dalla legge. Il Comitato è composto dal direttore centrale competente o suo delegato, da due membri esperti in progettazione/opere e in analisi economico-finanziaria; i componenti esterni percepiscono gettone di presenza e compensi per le valutazioni, oltre al rimborso spese. Il mandato dura cinque anni.

Indennizzo al concessionario uscente e classificazione delle opere

Il concessionario subentrante deve corrispondere al concessionario uscente un indennizzo comprensivo della quota residua di ammortamenti degli investimenti autorizzati e non integralmente ammortizzati e del valore dell’avviamento, calcolato sui redditi dichiarati degli ultimi cinque periodi d’imposta, entro un moltiplicatore massimo pari a tre. L’indennizzo è determinato sulla base di perizia asseverata a spese del concessionario uscente e sottoposta al parere del Comitato; il valore è reso pubblico nella procedura comparativa e i concorrenti devono impegnarsi a ottenere una garanzia fideiussoria per il suo pagamento. La legge definisce in modo puntuale le opere di facile rimozione: devono poter essere rimosse integralmente con normali tecniche, ricostruite altrove per semplice rimontaggio e ripristinate entro 90 giorni. Le opere già esistenti e regolarmente assentite possono essere classificate come di facile rimozione previa dichiarazione del concessionario corredata da perizia; in difetto sono considerate non amovibili.

Vigilanza, criteri di selezione e clausole sociali

La Regione esercita la vigilanza sui beni del demanio marittimo direttamente o tramite altre amministrazioni pubbliche con apposite convenzioni. Per aree destinate a soggetti senza scopo di lucro e per specifiche tipologie di utilizzo, i criteri di selezione si integrano con elementi quali ruolo sociale ed educativo, attività culturali e ambientali, esperienza nel settore, riserva di spazi per gli associati già iscritti e limitazione del numero di concessioni al medesimo soggetto. Quando le valutazioni sono pari, è preferito il precedente concessionario; le domande degli enti pubblici per finalità di pubblico interesse hanno priorità rispetto a quelle dei privati. Nelle procedure di affidamento la Regione può introdurre clausole sociali per la stabilità occupazionale e per l’applicazione dei contratti collettivi di settore. Le occupazioni comunali di aree demaniali marittime per pubblico interesse, nell’ambito delle funzioni delegate, non sono soggette a concessione né a canone. L’amministrazione valuta anche esperienza e professionalità maturate dall’istante almeno nei cinque anni precedenti. È istituito il Catasto Regionale del Demanio, banca dati pubblica sulle occupazioni delle aree demaniali, alimentata anche dai dati degli enti locali delegati.

Disposizioni finanziarie

La legge individua le coperture finanziarie per il Comitato tecnico di valutazione e per il Catasto Regionale del Demanio, oltre a disciplinare la contabilizzazione delle entrate derivanti dalle funzioni delegate in materia di demanio.

Regime transitorio

Fino all’entrata in vigore delle leggi regionali che dovranno disciplinare i canoni, continuano ad applicarsi i canoni statali con aggiornamento ministeriale. Il Comune di Grado continua ad esercitare le funzioni già svolte sui beni lagunari fino alla sottoscrizione del verbale di assegnazione. La nuova disciplina sulla cauzione non si applica alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore; per i rinnovi di concessioni di beni del demanio idrico con canone annuo non superiore a 500 euro è previsto lo svincolo della cauzione già versata. I procedimenti in corso restano regolati, fino al provvedimento finale, dalla disciplina vigente al momento della domanda, salvo l’accesso al Comitato per i casi particolarmente complessi. Le pratiche relative alle nuove funzioni comunali in materia di demanio marittimo statale devono essere consegnate ai Comuni entro il 31 dicembre 2017. In attesa del PUDMAR e del piano di utilizzazione del demanio a uso diportistico, le nuove concessioni sono rilasciate nel rispetto della nuova legge, della normativa vigente e dei principi di pianificazione pubblica e selezione concorrenziale. Le concessioni in essere al 30 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2016 conservano validità fino al 31 dicembre 2020.

Abrogazioni ed entrata in vigore

Sono abrogate specifiche disposizioni di precedenti leggi regionali in materia di bilancio, demanio idrico e demanio marittimo. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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