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Legge

L.R. FVG 8/2017

Istituzione delle Consulte comunali dei Giovani tramite modifica della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

Normativa regionaleL.R. FVG 8/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 8/2017 modifica la l.r. 5/2012 introducendo le Consulte comunali dei giovani come organismi consultivi permanenti dei Comuni, con partecipazione dei giovani tra 14 e 35 anni e possibile coordinamento territoriale. I Comuni possono istituirle con delibera e statuto conforme al modello allegato. Previsto l’adeguamento delle consulte già esistenti entro 120 giorni.

Istituzione delle Consulte comunali dei giovani

Istituzione delle Consulte comunali dei giovani

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 12 aprile 2017, n. 8 interviene sulla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 per introdurre e disciplinare le Consulte comunali dei giovani. La disciplina riguarda i Comuni del Friuli Venezia Giulia e definisce finalità, composizione, organi, modalità di funzionamento e coordinamento territoriale.

Natura e finalità delle Consulte

Le Consulte comunali dei giovani sono qualificate come organismi autonomi, apartitici e permanenti, con funzioni consultive nei confronti dei Consigli comunali che ne abbiano disposto l’attivazione. L’attività è rivolta prevalentemente ai giovani tra 14 e 35 anni e deve conformarsi ai valori costituzionali ed europei, nonché alla normativa regionale, nazionale, comunitaria e internazionale sui diritti e doveri dei giovani.

Funzioni e attività

Le Consulte esprimono pareri non vincolanti sulle deliberazioni comunali di interesse per i giovani e svolgono una serie di funzioni di impulso e raccordo. In particolare:

  • promuovono la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
  • favoriscono la conoscenza delle attività e funzioni dell’ente locale;
  • elaborano progetti coordinati con organismi analoghi di altri Comuni;
  • seguono l’attuazione di programmi e interventi rivolti ai giovani;
  • raccolgono informazioni sulle problematiche giovanili del territorio;
  • elaborano documenti e proposte da sottoporre agli organi comunali competenti;
  • collaborano con scuole, associazioni e terzo settore per iniziative di orientamento e cittadinanza attiva.

Coordinamento di area territoriale

All’interno di ciascuna area territoriale individuata dal Piano di riordino territoriale, le Consulte possono costituire un Coordinamento per esercitare le funzioni sull’intero territorio. Il Coordinamento può formulare proposte e pareri:

  • sui Piani di zona;
  • ai Tavoli territoriali per le politiche abitative;
  • alle Assemblee dei Sindaci delle Unioni Territoriali Intercomunali sulle deliberazioni di interesse per i giovani.

Istituzione comunale, statuto e regolamento

Ogni Comune può istituire la Consulta con deliberazione dell’organo competente e contestuale approvazione di uno Statuto conforme al modello allegato alla legge. Lo Statuto deve disciplinare, tra l’altro, il funzionamento degli organi, la convocazione almeno annuale di un’assemblea pubblica, l’elezione del Consiglio direttivo, l’eventuale riduzione del limite di età, le modalità di convocazione del Consiglio e i compiti del Presidente. La Consulta adotta inoltre un Regolamento interno, coerente con lo Statuto, che regola durata degli organi, eventuali ulteriori organi interni, modalità di elezione e surroga dei componenti, convocazione e verbalizzazione delle sedute.

Adesione, organi e incompatibilità

Possono aderire alla Consulta i giovani residenti nel Comune, di età compresa tra 14 e 35 anni, in possesso di un valido documento d’identità. Gli organi previsti sono il Consiglio direttivo, organo elettivo con funzioni deliberative, e il Presidente, con funzioni di rappresentanza istituzionale e di conduzione delle sedute. È prevista l’incompatibilità tra la carica di componente del Consiglio direttivo e le cariche politiche elettive di consigliere comunale, assessore o sindaco del medesimo Comune.

Rappresentanza regionale delle Consulte

La legge inserisce nella composizione di un organo regionale quattro rappresentanti delle Consulte comunali dei giovani, designati da una conferenza dei Presidenti delle Consulte. La conferenza è convocata dall’Assessore regionale competente in materia di politiche giovanili ed è presieduta dal Presidente della Consulta del Comune più popoloso.

Allegato modellistico e modifiche future

Viene previsto l’inserimento nella legge regionale 5/2012 dell’Allegato A, che costituisce il modello statutario di riferimento. Il modello può essere modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta e acquisito il parere della Commissione consiliare competente in materia di politiche giovanili.

Disposizione transitoria

I Comuni che, alla data di entrata in vigore della legge, avevano già Consulte giovanili comunque denominate devono avviare entro 120 giorni un percorso di adeguamento dei propri organismi alle nuove disposizioni, in raccordo con il Servizio regionale competente in materia di politiche giovanili.

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