L.R. FVG 13/2017
Disposizioni per la tutela delle persone affette da fibromialgia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Friuli Venezia Giulia istituisce misure per la presa in carico dei soggetti con fibromialgia: centri regionali di riferimento, un registro regionale, formazione del personale, campagne informative, sostegno alle associazioni e possibilità di introdurre un livello aggiuntivo di assistenza dal 2018. Prevede anche ricerca clinica e specifici stanziamenti limitati al triennio 2017-2019.
Tutela delle persone affette da fibromialgia
Tutela delle persone affette da fibromialgia
La legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina interventi sanitari, informativi e di ricerca a favore delle persone affette da fibromialgia. L’obiettivo è migliorare la tutela della salute, la presa in carico clinica e la conoscenza della patologia nel territorio regionale.
Finalità e impostazione generale
La Regione persegue tre linee di intervento principali: individuazione di centri di riferimento e specializzazione, promozione di studi e conoscenza della malattia, riconoscimento dell’associazionismo e del volontariato che operano a sostegno dei pazienti. La disciplina si applica solo nel territorio regionale friulano.
Centri di riferimento e presidi per diagnosi e cura
La Giunta regionale deve individuare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, nell’ambito dei presidi ospedalieri previsti dalla normativa regionale sul servizio sanitario:
- un centro di riferimento e specializzazione per la fibromialgia in età adulta;
- un centro di riferimento e specializzazione per la fibromialgia in età infantile e adolescenziale;
- ulteriori presidi destinati alla diagnosi e cura della fibromialgia.
Nella scelta delle sedi deve tenere conto della normativa sull’assistenza ospedaliera, della rete regionale per la malattia reumatica e della capacità delle strutture di garantire una presa in carico multidisciplinare, con eventuale raccordo con altre specialità.
Registro regionale della fibromialgia
È istituito un Registro regionale per raccogliere e analizzare i dati clinici sulla malattia, al fine di definire strategie di intervento, monitorarne andamento e ricorrenza, e rilevare problematiche e complicanze.
Il Registro deve contenere almeno i casi di fibromialgia e i nuovi casi annui, così da rappresentare statisticamente l’incidenza sul territorio regionale. In particolare rileva:
- modalità di accertamento diagnostico;
- trattamenti e interventi sanitari conseguenti;
- qualità delle cure;
- conseguenze funzionali della malattia.
Entro 3 mesi dall’entrata in vigore, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, devono essere definiti criteri e modalità di tenuta e rilevazione dei dati, anche con strumenti informatici e telematici. La Direzione centrale competente cura realizzazione e aggiornamento del Registro, utilizzando i dati del SISSR e quelli disponibili presso gli enti del Servizio sanitario regionale. I dati sono poi impiegati nella programmazione regionale per azioni di diagnosi precoce, trattamenti più efficaci e studi clinici.
Decorsi 180 giorni dall’istituzione del Registro, la Direzione centrale deve rilevare prioritariamente i dati relativi alle modalità diagnostiche e ai trattamenti sanitari.
Livello aggiuntivo di assistenza sanitaria
Se dalla rilevazione del Registro emergono prestazioni diagnostiche e trattamenti per la fibromialgia efficaci e appropriati ma non inclusi nei LEA, la Giunta regionale può individuare, con propria deliberazione, un livello aggiuntivo di assistenza sanitaria a decorrere dal 2018 per i cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia, definendo anche la relativa compartecipazione alla spesa.
Formazione del personale sanitario
Gli enti del Servizio sanitario regionale, nell’ambito della programmazione formativa e con il coinvolgimento del CEFORMED, devono prevedere iniziative specifiche di formazione e aggiornamento sulla fibromialgia per il personale medico e di assistenza. Le iniziative sono rivolte prioritariamente al medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta, in ragione del loro ruolo di primo inquadramento diagnostico.
Informazione e sensibilizzazione
La Direzione centrale competente può promuovere campagne informative e di sensibilizzazione, anche sulla base dei dati del Registro. Le campagne devono diffondere la conoscenza dei sintomi e favorire il ricorso al medico di fiducia e ai centri/presidi regionali, per una diagnosi precoce e corretta. La realizzazione avviene di norma in collaborazione con le associazioni regionali di settore.
Associazioni e volontariato
Le associazioni che, per statuto, si occupano di fibromialgia nel territorio regionale possono accedere ai contributi regionali per le associazioni di volontariato secondo la normativa vigente.
Ricerca clinica e studi
Per la ricerca clinica sulla fibromialgia, gli enti del Servizio sanitario regionale possono utilizzare anche gli incentivi previsti dalla normativa regionale richiamata. Gli enti che ospitano i centri di riferimento possono avviare studi clinici per:
- individuare criteri diagnostici validati, soprattutto per le forme più gravi e invalidanti;
- individuare prestazioni ambulatoriali specialistiche e percorsi terapeutici validati;
- stimare con maggiore accuratezza prevalenza e incidenza della malattia, con attenzione alle forme più severe.
Invarianza finanziaria per alcune misure
Le disposizioni relative a centri, Registro, formazione, volontariato e ricerca sono attuate senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, utilizzando risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente.
Monitoraggio e relazione al Consiglio regionale
Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge e i risultati ottenuti. La Giunta regionale deve trasmettere una relazione entro 3 anni dall’entrata in vigore e poi con cadenza triennale, contenente almeno:
- criteri e modalità del Registro, studi clinici e principali evidenze, con riferimento a incidenza, diagnosi e trattamenti;
- eventuale istituzione del livello aggiuntivo di assistenza e relativa compartecipazione;
- iniziative formative e campagne di sensibilizzazione, con indicazione delle risorse impiegate.
La relazione e gli atti consiliari conclusivi sono pubblicati sul sito del Consiglio regionale.
Disposizioni finanziarie
Per il livello aggiuntivo di assistenza previsto dall’articolo 4 è autorizzata una spesa complessiva di 50.000 euro dal 2018, ripartita in 25.000 euro per il 2018 e 25.000 euro per il 2019.
Per le campagne informative e di sensibilizzazione è autorizzata una spesa complessiva di 25.000 euro, ripartita in 5.000 euro per il 2017 e 10.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Il testo contiene anche le relative coperture mediante storni e prelievi da altre missioni e programmi del bilancio regionale per il triennio 2017-2019.
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