L.R. FVG 7/2017
Disposizioni per il sostegno all’occupabilità dei giovani - AttivaGiovani -, per il sostegno all’assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Friuli Venezia Giulia istituisce contributi per percorsi formativi esperienziali rivolti a giovani 18-29enni, un incentivo straordinario per assunzioni nel solo 2017 di ex prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione. Prevede avvisi/regolamenti attuativi e specifici stanziamenti per il triennio 2017-2019 e per il solo 2017 per gli incentivi occupazionali.
Sostegno all’occupabilità giovanile, assunzioni di ex lavoratori accessori e ricollocazione sperimentale
Sostegno all’occupabilità dei giovani e misure per l’occupazione in Friuli Venezia Giulia
La legge disciplina interventi regionali a favore dei giovani a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, incentivi per stabilizzare ex prestatori di lavoro accessorio e sperimentazioni di accompagnamento intensivo alla ricollocazione. Si applica nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e combina finanziamenti formativi, contributi occupazionali e misure organizzative per i servizi per il lavoro.
Interventi per i giovani e finalità della legge
La Regione promuove interventi formativi di tipo prevalentemente esperienziale per aumentare l’occupabilità dei giovani e ridurre le forme di lavoro precario. L’obiettivo è rafforzare competenze, orientamento, accompagnamento e capacità di costruire un progetto di vita, valorizzando anche i contesti sociali, culturali ed economici locali. Tra le finalità rientrano inoltre il sostegno a progetti innovativi o sperimentali e la promozione del senso di appartenenza alla comunità.
Contributi per interventi formativi esperienziali
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di interventi formativi che, attraverso la valorizzazione dei contesti locali, aiutino i giovani a migliorare le proprie capacità personali e progettuali. Il finanziamento avviene con risorse regionali e con risorse del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo, secondo la programmazione contenuta nel PPO del periodo di riferimento.
Destinatari, soggetti attuatori e rete di partenariato
I destinatari sono giovani tra i 18 anni compiuti e i 30 anni non compiuti, residenti o domiciliati in Regione, che nei 12 mesi precedenti non abbiano svolto attività lavorativa e non abbiano usufruito di percorsi formativi finalizzati al rilascio di un titolo di studio. I soggetti attuatori e beneficiari dei contributi sono gli enti di formazione professionale accreditati, i soggetti del terzo settore e gli enti locali che operano in rete, con capofila un ente di formazione o un soggetto del terzo settore. Possono partecipare alla rete anche le imprese in collaborazione con i soggetti indicati.
Procedura per gli interventi formativi e regole di gestione
I soggetti attuatori sono individuati tramite avviso della Direzione competente in materia di istruzione e formazione. L’avviso definisce termini e modalità di presentazione delle domande, caratteristiche dei progetti, attivazione e gestione dei percorsi, spese ammissibili, rendicontazione, monitoraggio, eventuali anticipi e relative garanzie fideiussorie. Per gestione e rendicontazione si applicano le regole del Fondo Sociale Europeo.
Regime degli aiuti per i percorsi formativi
Gli interventi sono svolti nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Incentivo straordinario per l’assunzione di prestatori di lavoro accessorio
La Regione concede un contributo straordinario per assunzioni effettuate nel 2017 nel territorio regionale con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato anche part-time, oppure a tempo determinato anche part-time di durata non inferiore a sei mesi. Il beneficio riguarda soggetti che nel 2016 abbiano percepito da un singolo committente almeno 1.000 euro per prestazioni di lavoro accessorio.
Beneficiari e requisiti dell’incentivo assunzionale
Possono accedere al contributo imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni, professionisti in forma individuale, associata o societaria, nonché cooperative e loro consorzi. È necessario che il soggetto che assume abbia corrisposto nel 2016 almeno 1.000 euro, per prestazioni di lavoro accessorio, al lavoratore che intende assumere.
Importi del contributo per l’assunzione
L’importo varia in base alla tipologia contrattuale e alla possibilità di cumulo con incentivi nazionali:
- 1.000 euro per assunzioni a tempo determinato di almeno 6 mesi quando sono applicabili incentivi o agevolazioni nazionali;
- 2.000 euro per assunzioni a tempo determinato di almeno 6 mesi quando tali incentivi non sono applicabili;
- 4.000 euro per assunzioni a tempo indeterminato quando sono applicabili incentivi o agevolazioni nazionali;
- 6.000 euro per assunzioni a tempo indeterminato quando tali incentivi non sono applicabili.
Regime de minimis e cumulabilità
Il contributo assunzionale è concesso come aiuto de minimis, nel rispetto della normativa europea. Non è cumulabile con i contributi previsti dalla regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 18/2005.
Domande e disciplina di prima applicazione per gli incentivi assunzionali
Le domande devono essere presentate prima dell’assunzione, a pena di inammissibilità. I termini sono fissati con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro, pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale regionale. Per le domande relative ad assunzioni effettuate dall’1 gennaio 2017 fino alla data di pubblicazione del decreto, la presentazione è consentita entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Misura sperimentale di accompagnamento intensivo alla ricollocazione
La Regione promuove in via sperimentale una misura di accompagnamento intensivo alla ricollocazione per disoccupati residenti in Regione non beneficiari dell’assegno di ricollocazione nazionale. La misura è realizzata in collaborazione con i soggetti accreditati al lavoro, remunerati in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti.
Individuazione dei beneficiari e modalità attuative della ricollocazione
I beneficiari della misura e le modalità attuative sono definiti con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sulla base dell’analisi del mercato del lavoro regionale svolta dall’Area Agenzia regionale per il lavoro.
Finanziamento della ricollocazione sperimentale
La misura può essere finanziata con risorse regionali e con parte delle risorse residue previste dall’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 148/2015, quando queste siano rese effettivamente disponibili alla Regione.
Potenziamento dei servizi per l’impiego e dei sistemi informativi
Per favorire la sperimentazione dell’assegno di ricollocazione e di analoghe misure regionali, la Regione può sostenere il potenziamento dei Centri per l’impiego con personale dedicato e il rafforzamento dei sistemi informativi utilizzati per l’accesso e la gestione dei servizi di accompagnamento intensivo. Le modalità attuative sono individuate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.
Clausola valutativa e monitoraggio
Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge e ne valuta i risultati in termini di occupabilità giovanile, assunzione di prestatori di lavoro accessorio e inserimento dei partecipanti alle misure di ricollocazione. Dopo un anno dall’entrata in vigore, la Giunta presenta una relazione sullo stato di attuazione; dopo tre anni e poi ogni tre anni, presenta ulteriori relazioni sugli interventi formativi, sui soggetti attuatori, sulle risorse impiegate e sulla condizione lavorativa dei giovani a un anno dalla conclusione dell’intervento.
Norme finanziarie
Per gli interventi formativi è autorizzata una spesa complessiva di 4,5 milioni di euro nel triennio 2017-2019, ripartita in 1,5 milioni per ciascun anno. Per i contributi alle assunzioni di ex lavoratori accessori è autorizzata una spesa di 500.000 euro per il 2017; per la misura sperimentale di accompagnamento alla ricollocazione 200.000 euro per il 2017; per il potenziamento dei Centri per l’impiego e dei sistemi informativi 120.000 euro per il 2017. La legge individua anche le relative coperture mediante prelievi e storni di bilancio.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La disciplina sugli incentivi per l’assunzione di prestatori di lavoro accessorio è espressamente riferita alle assunzioni effettuate nel 2017; le relative istanze dovevano essere presentate nei termini fissati dal decreto attuativo e, per le assunzioni dall’1 gennaio 2017 fino alla pubblicazione di tale decreto, entro 60 giorni da quest’ultima data. Le previsioni finanziarie sono legate agli esercizi 2017-2019 o al solo 2017. Per tali ragioni, la legge ha oggi rilievo soprattutto storico-programmatico ed è complessivamente da considerarsi superata nella pratica applicativa.
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