Sentenza del 17/02/2020 n. 51 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IRES - IRAP - IVA Ammortamento/sopravvenienze - Esercizi precedenti - Fatture per operazioni inesistenti - Onere prova - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IRES/IRAP/IVA relativo al 2012 per euro 85.112,00 con tre rilievi: (1) utilizzo della fattura n.209 del 31/12/2012 per operazione ritenuta inesistente che ha consentito il recupero di IVA a credito per effetto del pro-rata; l'Amministrazione ha contestato la genericità della descrizione e l'assenza di documentazione del progetto; (2) indebita deduzione di quote di ammortamento per complessivi euro 56.893,58 relative a progetti annotati dal 2003, per i quali non è stata fornita documentazione probatoria dell'effettivo svolgimento e del sostenimento dei costi; (3) sopravvenienze attive per euro 204.824,52 conseguenti alla rilevata insussistenza di spese iscritte in bilanci precedenti (costi contabilizzati senza fattura e senza pagamento). Il contribuente ha dedotto difetto di motivazione e, nel merito, ha sostenuto che la fattura si riferiva a prestazioni pluriennali, che erano state prodotte copiose documentazioni sui progetti e che le sopravvenienze erano state poi contabilizzate nei bilanci successivi; il giudice ha ritenuto però che la documentazione fornita fosse incompleta, non organica e insufficiente a provare l'effettivo sostenimento dei costi, il pagamento o l'effettiva esecuzione dei progetti.
La decisione
L'appello è stato respinto: la sentenza di primo grado è confermata. Sono stati ritenuti legittimi i recuperi operati dall'Agenzia per tutte e tre le voci contestate (ripresa del costo e recupero IVA per fattura ritenuta inesistente; disconoscimento delle quote di ammortamento per mancanza di documentazione; ripresa a sopravvenienza attiva di costi iscritti in bilanci precedenti non comprovati). La Corte ha sottolineato l'onere probatorio a carico del contribuente e ha ritenuto la documentazione prodotta insufficiente. Spese di lite a carico della parte soccombente, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 88 Tuir
Le sopravvenienze attive sono ricavi o proventi conseguiti a fronte di spese od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi; l'Amministrazione può quindi recuperare tali importi se le spese risultano insussistenti o non documentate.
onere della prova a carico del contribuente (principio giurisprudenziale)
Il contribuente ha l'onere di fornire adeguata, organica e idonea documentazione probatoria circa l'esistenza delle operazioni, l'effettivo sostenimento dei costi, il pagamento e l'effettivo svolgimento dei progetti per poter dedurre spese, quote di ammortamento o mantenere detrazioni IVA; in mancanza l'ufficio è legittimato al recupero.
Massime di principio
- Onere della prova: il contribuente deve fornire documentazione completa, organica e congruamente datata (contratti, fatture dettagliate, registri beni ammortizzabili, documentazione di pagamento) per dimostrare l'effettivo sostenimento dei costi e l'esistenza dei progetti a cui si riferiscono le quote di ammortamento.
- Ammortamenti di progetti realizzati in anni precedenti: le quote dedotte nell'anno accertato richiedono prova dell'effettivo investimento originario e della corretta annotazione contabile; l'annotazione nel registro dei beni da sola può non essere sufficiente senza documenti comprovanti le operazioni effettuate nelle annualità precedenti.
- Sopravvenienze attive (art. 88 Tuir): se in bilanci precedenti sono state iscritte spese non supportate da fattura o pagamento, l'Ufficio può riclassificarle come sopravvenienze attive; per opporsi è necessario dimostrare con documentazione certa che le poste sono state successivamente regolarizzate e tassate negli anni successivi.
- Fatture e IVA: la detrazione dell'IVA richiede che l'operazione sia effettivamente esistita e adeguatamente documentata. Descrizioni generiche e assenza di documentazione integrativa sul progetto o sulla prestazione espongono al recupero dell'IVA indebitamente detratta.
- Documentazione non organica o 'prospetti' autocostruiti non bastano: file di calcolo, estratti privi di riscontri, lettere senza data certa o scambi informali non costituiscono prova sufficiente in giudizio; è necessario materiale probatorio formale e datato.
- Rimedi pratici: conservare contratti, capitolati, ordini, report di avanzamento lavori, registrazioni dei pagamenti (bonifici, ricevute), registri IVA e registro beni ammortizzabili con riferimenti chiari; se la contestazione riguarda esercizi successivi, predisporre riconciliazioni documentali che mostrino la tassazione effettiva negli anni interessati.
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