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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4443/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.u.p. del Tribunale di Taranto del 18/05/2021 con cui, a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, il giudice di rinvio aveva rideterminato il sequestro preventivo e la misura del profitto attribuito al reato di corruzione e all'illecito amministrativo ex d.lgs. 231/2001. La società denunciava violazione di norme processuali e di legge (art. 623, comma 1, lett. A; art. 627, comma 2 c.p.p.; artt. 19 e 53 d.lgs. 231/2001), sostenendo che il giudice di rinvio avesse applicato erroneamente il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione circa la determinazione del profitto (da qualificare come vantaggio immediato e diretto, con causalità dal reato nei reati in contratto) e avesse omesso di motivare il necessario profilo del periculum in mora richiesto in ipotesi di confisca.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione: la società LINEA AMBIENTE non era parte del giudizio deciso con la sentenza di annullamento della Cassazione che aveva disposto il rinvio (tale rinvio riguardava specificamente la posizione dell'originario ricorrente, Venuti Roberto Natalino). Di conseguenza la società non aveva titolo a impugnare il provvedimento emesso all'esito del giudizio di rinvio. La Corte ha inoltre ritenuto che l'eventuale errore del giudice di rinvio (pronunciamento ultra petita) non conferisca legittimazione alla società. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la società è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui richiamato per inquadrare la dedotta violazione di norme processuali e l'oggetto del ricorso

  • art. 623 cod. proc. pen.

    Norma sul decreto di sequestro preventivo e sulla possibilità di impugnazione; richiamata nella censura di violazione procedurale

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Regole sul procedimento di riesame delle misure cautelari reali e sui relativi effetti; richiamata dalla ricorrente per contestare la rideterminazione del profitto

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Prevede il sequestro preventivo; citato come base normativa per i decreti di sequestro emessi dal G.i.p.

  • art. 322-ter (codice penale)

    Riferimento alla fattispecie di reato (nella motivazione originaria del sequestro) connessa ai profili di profitto da confiscare

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    Disciplina la responsabilità amministrativa degli enti e le misure sanzionatorie/accessorie; qui richiamata in relazione all'illecito amministrativo da reato e alla confisca per equivalente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di responsabilità nella proposizione del ricorso; applicato per la sanzione di euro 3.000,00

  • Giurisprudenza - Sez. Unite

    Principio sull'estensione degli effetti favorevoli di una decisione di riesame alle altre posizioni: l'estensione avviene solo se la decisione non si basa su motivi personali dell'impugnante e il procedimento è unitario e cumulativo

  • Giurisprudenza - Sezioni Unite

    Rilevata dalla difesa in ordine all'obbligo di motivare il periculum in mora in ipotesi di confisca; la mancata motivazione può essere un vizio ove rilevante

Massime di principio

  • La legittimazione a proporre ricorso per cassazione è limitata alle parti del giudizio che è stato effettivamente deciso dalla Corte di cassazione: una società non può impugnare gli effetti di un rinvio disposto dalla Cassazione se non era parte del giudizio oggetto dell'annullamento e del rinvio.
  • Se la Corte di cassazione annulla con rinvio per questioni relative alla posizione di uno specifico imputato, gli altri soggetti raggiunti dagli stessi provvedimenti non acquisiscono automaticamente la possibilità di impugnare il provvedimento di rinvio: devono invece impugnare i loro provvedimenti autonomamente se ne hanno interesse.
  • L'eventuale pronuncia ultra petita del giudice di rinvio (cioè oltre le questioni disposte dal rinvio) non produce di per sé un'automatica legittimazione degli altri soggetti terzi al ricorso in cassazione; la legittimazione dipende dall'essere parte del giudizio che ha formato l'oggetto della decisione impugnata.
  • In materia di sequestro preventivo e confisca, la determinazione del "profitto" richiede un'adeguata motivazione e l'osservanza dei principi di diritto consolidati (es. nozione di vantaggio immediato e diretto nei reati in contratto), ma le questioni sulla determinazione vanno dedotte ed impugnate nel corretto procedimento e da chi ha titolo processuale a farlo.
  • Quando si richiede confisca o sequestro preventivo è necessario motivare anche il periculum in mora ove rilevante secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite; la mancata motivazione può essere censurabile, ma la censura deve essere proposta da soggetto legittimato e nel corretto momento processuale.

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